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Abusi edilizi ante 1967, privato contro comune: come si prova lo stato legittimo

Se il privato fornisce prove concrete sulla realizzazione di un'opera prima del 1° settembre 1967 fuori dal centro abitato, e quindi legittima anche senza titolo abilitativo, il comune non può limitarsi a ritenere tali prove inadeguate ma deve verificare nel dettaglio, con riferimenti dimensionali e probatori certi, quali opere erano preesistenti al 1967 e quali, invece, essendo state realizzate successivamente, meritavano la demolizione.

Se il privato fornisce prove convincenti, concrete o comunque circostanzate sulla risalenza di un'opera a prima del 1967 e per questo legittima, anche senza permesso di costruire, se eseguita al di fuori del centro abitato, il comune non può limitarsi a rinetenere non adeguata la documentazione fornita ma deve entrare nel dettaglio del suo esame, eventualmente 'controbattendo' con ulteriori prove.

Il principio, piuttosto importante, viene ribadito dal Tar Catania nella sentenza 60/2025 dello scorso 10 gennaio, inerente il ricorso contro l'ordinanza di demolizione impartita da un comune per due capannoni industriali e un battuto in cemento, opere per le quali era stata presentata anche una DIA per alcuni lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale e che, secondo i ricorrenti, erano state realizzate in data antecedente al 1° settembre 1967.

 

Opere edilizie ante 1967: ok senza titolo abilitativo in determinati casi

Brevemente, ricordiamo che la legge 1150/1942 ha previsto che "Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco".

Il provvedimento ha introdotto l'obbligo di richiedere e ottenere una preventiva licenza edilizia con riferimento agli immobili situati nei centri abitati (anche per interventi di ampliamento o modifica).

Successivamente, la legge 765/1967 ha esteso tale a tutto il territorio comunale, comprese le zone al di fuori del centro abitato. Prima del 1° settembre 1967 - data di entrata in vigore della legge -, quindi, realizzare una nuova costruzione fuori dai centri abitati non necessitava del permesso di costruire.

 

Le prove del privato

Secondo i ricorrenti, l'ordinanza di demolizione sarebbe generica e non terrebbe conto del fatto che alcune delle opere edilizie in questione esisterebbero già da prima del 1950, come risulterebbe da un testamento pubblico.

Ci sono quindi delle prove, comprese alcune aerofotogrammetrie, perizie ed elaborati grafici, che testimoniano la presenza di vari fabbricati in epoca antecedente al 1967, e delle quali il comune non avrebbe tenuto conto.

A fronte di tali elementi probatori, quindi, sarebbe onere del comune dimostrare puntualmente quali opere sarebbero prive di necessario titolo edilizio.

 

Onere della prova invertito sul comune? Ecco quando

Il TAR accoglie il ricorso, in quanto il comune, nell'ordine di demolizione, si limita a descrivere le opere ritenute abusive nella loro interezza (appunto, due capannoni industriali e un battuto in cemento) senza individuare con certezza la data presunta di realizzazione delle stesse, in tutto o in parte, ma solamente limitandosi a fare riferimento alla DIA, che però aveva per oggetto solo attibvità di manutenzione straordinaria e ristrutturazione.

Ma il punto è che l'annullamento della DIA, al massimo, potrebbe rendere illegittime, appunto, le opere di manutenzione ma non gli immobili preesistenti.

Siamo quindi nel caso dell'inversione della prova sul comune, con la PA che però non convince nel suo modus operandi, in quanto - evidenzia il TAR - si limita a ritenere non adeguata la documentazione fornita dal ricorrente, senza però entrate nel merito e nel dettaglio, cioè senza esaminare le prove.

Insomma: non vengono individuate in modo specifico le parti che, secondo la documentazione in atti, non sarebbero antecedenti al 1967 e dunque sarebbero state realizzate successivamente e senza il titolo previsto.

 

Abusi edilizi ante 1967 e onere della prova: quando è ribaltabile sul comune

Se il proprietario o esecutore dell'abuso edilizio fornisce prove sufficienti per dimostrare che l'opera risale a prima del 1967 e quindi non necessitava di alcun titolo abilitativo, spetta al comune fornire elementi di prova contraria in mancanza dei quali l'ordinanza di demolizione deve essere annullata per difetto di istruttoria.


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Quali opere erano preesistenti al 1967? Quali andavano demolite? Il comune deve verificare nel dettaglio

Secondo il comune, sulla base delle rilevazioni sul sito Google Earth, i due capannoni e il battuto in cemento risalirebbero al 2014, 2019 e 2020, ma dalle aerofotogrammetrie e dalle altre descrizioni fornite dal privato risulta la preesistenza delle opere a un'epoca antecedente al 1967.

Quindi, la mancata perfetta corrispondenza tra la preesistenza e la rappresentazione della DIA consente l'annullamento della stessa, ma il comune deve verificare nel dettaglio (alla luce della documentazione di prova fornita dal ricorrente), con riferimenti dimensionali e probatori certi, quali opere erano preesistenti al 1967 e quali, invece, essendo state realizzate successivamente, meritavano la demolizione.

Solamente dopo l'individuazione dettagliata di quali opere sono state realizzate dopo il 1967, il comune potrà procedere con l'ordinanza di demolizione, ma limitatamente a tali opere, mentre quelle risalenti ad un'epoca precedente si considerano legittime e pertanto "non si possono toccare".


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

Allegati

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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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