Abusi edilizi ante 1967: è il privato a dover fornire le prove della risalenza nel tempo
L'onere per il privato di dimostrare che l'opera è stata completata entro una data utle, nel caso il 1° settembre 1967, comporta che neanche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è sufficiente a tal fine, essendo necessari inconfutabili atti o documenti che, da soli o unitamente ad altri elementi probatori, offrano la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto.
Gli elementi probatori della risalenza di un'opera edilizia a prima del 1° settembre 1967, quando ancora non era in vigore la cd. Legge Ponte (765/1967) e quindi, fuori dai centri urbani, non era necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un intervento, devono essere certi e rigorosi e sono completamente a carico del privato.
Se non si dimostra la risalenza del tempo, la demolizione dell'abuso realizzato senza titolo abilitativo, insomma, è inevitabile.
Un'altra, interessante sentenza (n.589/2025 del 23 gennaio) del Tar Campania delimita i confini per gli abusi ante 1967 legittimi senza permesso, ricordando sia su chi ricade l'onere della prova, sia le caratteristiche delle prove che effettivamente possono portare alla 'salvezza' dell'illecito.
L'opera edilizia del contendere e le regole ante 1967
Viene impugnata la legittimità di un'ordinanza di demolizione comunale per un edificio qualificato dal Comune come nuova opera e realizzato sulla proprietà delle ricorrenti in "assenza di titolo abilitativo".
Secondo il ricorrente, la costruzione sarebbe il frutto dell'intervento di manutenzione straordinaria e ristrutturazione eseguito su di un manufatto esistente da tempo immemore senza incremento di volumetria.
La demolizione quindi sarebbe illegittima in virtù di quanto disposto dalla legge 765/1967: l'opera risalirebbe cioè all'epoca precedente all'entrata in vigore del permesso di costruire 'esteso' a tutte le aree comunali.
Infatti, la legge 1150/1942 ha previsto che "Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco".
Ma prima dell'avvento della legge 765/1967 (1° settembre 1967), l'obbligo di richiedere il permesso di costruire era circoscritto all'area dei centri abitati. Da quella data in poi, invece, si è allargato l'obbligo di richiedere e ottenere il titolo edilizio pieno a tutto il territorio comunale.
L'indagine aerofotogrammetrica
L'ordinanza di demolizione, secondo il ricorrente, si fonderebbe su di un presupposto del tutto erroneo, avendo omesso di considerare la preesistenza del manufatto (dimostrata da un'indagine storica-aereofotogrammetrica-territoriale i cui esiti sarebbero riportati, secondo le proprietarie, in una relazione tecnica redatta nel loro interesse che attesterebbe la sua risalenza nel tempo), il quale non avrebbe subito modifiche plano-volumetriche.
In più, sempre secondo il ricorrente, si tratterebbe di un intervento rientrante nel risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria di una legittima preesistente struttura per cui avrebbe dovuto essere presentata una semplice DIA (ovvero una SCIA) e la sanzione, semmai, sarebbe dovuta essere semplicemente pecuniaria.
Senza prove concrete non c'è speranza
Per il TAR, qui non c'è margine di manovra: il ricorso è da respingere in quanto l'onere della prova non è assolto e non è provata in alcun modo la risalenza dell'opera all'epoca ante 1967.
Secondo i giudici, "Quanto asserito nell'atto introduttivo del gravame appare, infatti, totalmente indimostrato, nonostante la prova della preesistenza dell’edificio dalla cui ristrutturazione sarebbe derivato il manufatto...gravi sul proprietario dello stesso".
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che “L’onere per il privato di dimostrare che l’opera è stata completata entro la data utile comporta che neanche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è sufficiente a tal fine, essendo necessari inconfutabili atti o documenti che, da soli o unitamente ad altri elementi probatori, offrano la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto".
Ma nel caso specifico, non è stato depositato nulla atto a fornire la sopracitata prova e, in particolare, il ricorrente non ha esibito la relazione tecnica cui è fatto riferimento nel ricorso e che sarebbe stata corredata da un'aerofotogrammetria comprovante l'esistenza dell'edificio prima del 1967.
In definitiva, in virtù della mancata dimostrazione dell'esistenza del presupposto necessario (e cioè l'esistenza dell'edificio da tempo immemore, con una volumetria pari a quella rilevata dall'Amministrazione), il ricorso è da respingere per carenza della prova.
Tipi di prove e 'mancanze' del comune
Aggiungiamo, per completezza, che affinchè si verifichi la legittimità delle prove, da una parte il privato deve allegare, a sostegno della tesi sulla realizzazione dell'intervento prima del 1967, elementi dotati di un alto grado di plausibilità (aeorofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione ante 1 settembre 1967) e, dall'altro, il Comune deve fornire elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio, o con variazioni essenziali.
In questo caso mancano entrambi i parametri, una 'revisione' è impossibile.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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