Superbonus | Cessione del Credito
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Superbonus 110%, guida aggiornata Agenzia Entrate con novità per cessione del credito, frammentazione, villette

Nell'aggiornamento di giugno 2022, tutte le recenti modifiche in materia di cessione dei crediti, con le novità per le cessioni parziali e il differimento dell’esercizio delle opzioni per i soggetti Ires e le partite Iva

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento, al mese di giugno 2022, della guida ufficiale sul Superbonus 110%.

Il documento - scaricabile in allegato - contiene i dettagli delle ultime novità in materia di cessione del credito/sconto in fattura, in particolare sulle regole per le cessioni parziali e le proroghe per l'esercizio delle opzioni da parte di soggetti Ires e Partite Iva, oltre alla proroga al 30 settembre 2022 (in luogo del 30 giugno) del completamento del 30% dei lavori (completamento, non solo pagamento!) per beneficiare del 110 in relazione alle cd. villette (case unifamiliari).

Superbonus 110%, guida aggiornata Agenzia Entrate con le novità per cessione dei crediti e case unifamiliari

Superbonus: quante leggi sono intervenute...

Il Fisco ricorda che il DL 34/2020 (Rilancio) ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per realizzare specifici interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Norme e provvedimenti successivi (da ultimo, la legge di bilancio 2022, il decreto legge n. 4/2022 (Sostegni-Ter), il decreto legge n. 17/2022 (Energia) e il decreto legge n. 50/2022 (Aiuti) hanno introdotto modifiche sostanziali alla disciplina che regola l’agevolazione e individuato alcune misure di contrasto alle frodi.

 

Superbonus: breve riepilogo delle regole

Le disposizioni sul Superbonus consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese e si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio (previsti all’articolo 16-bis del Tuir), inclusi quelli antisismici (disciplinati dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 – cosiddetto “sismabonus”)
  • riqualificazione energetica degli edifici (previsti all’articolo 14 del decreto legge n.63/2013 – cosiddetto “ecobonus”). Per questi interventi, attualmente sono riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente o si consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.

 

Le opzioni alternative riguardano Superbonus e tanti altri bonus: ecco quali

In quanto alla possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, l'AdE sottolinea che questa possibilità riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche quelli di:

  • recupero del patrimonio edilizio, installazione di impianti fotovoltaici, realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (interventi indicati nelle lettere a, b, d, h dell’articolo 16-bis del Tuir);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (previsti dall’articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160/2019 – cosiddetto “bonus facciate”);
  • efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, diversi da quelli ammessi al Superbonus;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del medesimo decreto legge n. 63/2013, diversi da quelli ammessi al Superbonus;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013), diversi da quelli ammessi al Superbonus;
  • superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del decreto Rilancio.


Quali documenti per la cessione del credito o lo sconto in fattura? Visto di confromità e asseverazione tecnica

In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, i contribuenti che intendono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, o utilizzare il Superbonus nella dichiarazione dei redditi, devono acquisire anche altri documenti. Tra questi, il Fisco cita:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e revisori legali) nonché dai Caf
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico. L’asseverazione certifica il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi di efficienza energetica nonché l’efficacia degli interventi antisismici ai fini delle agevolazioni fiscali e attesta la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

NB - L’asseverazione tecnica nonché l’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati deve essere acquisita ai fini del Superbonus, non solo nel caso di opzione, da parte del contribuente, per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione, ma anche nel caso di fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione di redditi.

 

Le regole per le cessioni parziali: SAL diversi sono crediti diversi cedibili a soggetti diversi

A pag. 21, si evidenzia che:

  • in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni;
  • in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, il credito non può essere successivamente ceduto parzialmente.

Il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell’ammontare delle rate stesse, inibendone quindi un loro frazionamento (cd. frammentazione).

In altre parole, il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione.

Pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito. Le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Le singole rate, invece, non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.

Nei casi di opzione dello sconto in fattura o cessione del credito esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL), il credito d’imposta che scaturisce dai singoli SAL e dal saldo ha vita autonoma ed è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti, fermo restando quanto affermato in merito al divieto di frazionamento delle successive cessioni delle singole rate annuali. Resta ferma la possibilità di cedere tutte le rate residue di detrazione non ancora utilizzate.

NB - Per espressa previsione normativa, il divieto di cessione parziale e la tracciatura si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. Non si applicano, pertanto, ai crediti derivanti dalle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2022 (comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022), in caso di cessioni dei crediti successive alla prima opzione.


LA GUIDA DEL FISCO SUL SUPERBONUS 110 AGGIORNATA AL MESE DI GIUGNO 2022 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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