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Abusi edilizi, occhio al pregresso: c'è sempre responsabilità del proprietario dell’immobile

Tar Puglia: è responsabile dell'abuso non solamente chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata, ma anche colui che è subentrato nella titolarità del bene

La responsabilità di un abuso edilizio resta in capo al proprietario, anche se esso non coincide con l'autore dell'illecito stesso. Per cui, quando si 'compra' un immobile, bisogna accertarsi che quello non sia stato realizzato abusivamente, pena il rischio di ritrovarsi con un'ordinanza di demolizione sulla testa.

La linea appena riassunta è stata confermata dal Tar Puglia nella sentenza 932/2022 dello scorso 3 giugno, dove si sottolinea che "è “responsabile dell’abuso” non solamente chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata, ma anche colui che è subentrato nella titolarità del bene, in modo da potersi avvalere nel tempo successivo alla realizzazione dell’utilità derivante dal bene stesso senza titolo, e che perciò, avendo la disponibilità materiale di detto bene, non è esentato dal dovere di ripristino dello stato dei luoghi, pur senza essere l’autore materiale dell’abuso preesistente".

Abusi edilizi, occhio al pregresso: c'è sempre responsabilità del proprietario dell’immobile

L'abuso edilizio va oltre i proprietari dell'immobile

Nel caso di specie, era stata emanata un'ordinanza di demolizione per una serie di abusi relativi a dei piccoli edifici, una recinizione di 2 metri con cancello, una tettoia) ma, essendo presenti queste opere già diversi anni prima del passaggio di proprietà, secondo gli attuali proprietari l'ordine di demolizione avrebbe dovuto essere impartito solo nei confronti del vecchio proprietario.

Per il Tar non può essere così, perchè:

  • l’abuso edilizio dà luogo a un’alterazione permanente dell’ordine urbanistico, laddove l’ordinanza di demolizione ha lo scopo di ripristinare l’ordine stesso, a prescindere dall’individuazione dell’autore dell’abuso (C.d.S., Sez. VI, n. 4880/2015 cit.; cfr., altresì, Sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2266, secondo cui l’ordinanza di demolizione di opere abusive realizzare su terreno demaniale va rivolto nei confronti di chi abbia la disponibilità dell’opera, indipendentemente dal fatto che l’abbia concretamente realizzata, rilevando tale circostanza sotto il profilo della responsabilità penale, ma non ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione)
  • colui che ha la disponibilità del manufatto abusivo e lo utilizza, pur non avendolo materialmente realizzato, va qualificato come “responsabile dell’abuso” anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, poiché non solo non pone fine alla descritta situazione di violazione, con effetti permanenti, della disciplina urbanistico-edilizia, ma anzi trae vantaggio dalla violazione stessa, sfruttandola a proprio beneficio.

Del resto, ragionando diversamente si giungerebbe a conclusioni contrarie alla ratio normativa, nel senso che basterebbe il passaggio del bene ad altro soggetto per eludere la regola che impone il ripristino dello stato dei luoghi, con il risultato paradossale – certamente contrario alla ratio legis – di consentire l’immunità delle opere da eventuali misure ripristinatorie (e dunque di fatto sanate) per effetto della mera alienazione da parte di colui che le ha realizzate (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 4880/2015, cit.). 


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