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Regole Antifrodi per Superbonus e altri bonus edilizi dal 2022: detraibilità asseverazioni e visti, opzioni, date

La Manovra ha inglobato (e modificato) le norme del cd. Decreto Antifrodi (157/2021), disponendo al contempo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza.

Ergo, le norme Antifrodi sono retroattive e quindi 'valgono' dall'entrata in vigore del decreto in poi!

Il nuovo Decreto Sostegni Ter (4/2022), poi, ha posto fine all'infinita cessione dei crediti fiscali, cancellando la previsione che al contrario aveva previsto la facolta' di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.


Iniziamo questo approfodimento sulle regole Antifrodi per Superbonus e altri bonus edilizi partendo da due notizie, una 'certa' e una ancora da 'capire':

  1. il comma 41 dell'art.1 della legge di bilancio 2022 (234/2021) ha previsto l'abrogazione del DL 157/2021, con salvezza dei suoi effetti. Ciò significa di fatto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza, cioè dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del DL 157/2021). Al contempo, le modifiche apportate dalla Manovra hanno recato puntuali disposizioni aggiuntive o modificative, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento, del decreto-legge abrogato, le corrispondenti disposizioni;
  2. il DL Sostegni Ter (4/2022, in vigore dal 27 gennaio 2022), tra le altre misure interviene nuovamente sulla cessione dei crediti mettendo un freno alla caratteristica della misura. Viene quindi cancellata la previsione del Decreto Rilancio (art.121 comma 1) che al contrario aveva previsto la facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Il cambio consente la cessione agli intermediari finanziari ma senza facoltà di successiva cessione. Per i crediti “che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti”. E’ prevista la nullità dei contratti che dovessero prevedere ulteriori cessioni dei crediti dopo l’entrata in vigore della disposizione che a decorrenza del decreto legge e quindi dal 27/1/2022. Riguardo al periodo transitorio, per il quale i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto di una ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (a patto che, prima del 7 febbraio 2022, sia stata trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data), il Fisco in data 3/2/2022 ha precisato, con una Faq specifica, che ci sono 10 giorni in più per trasmettere la comunicazione di cessione per i crediti interessati dalla disciplina transitoria prevista dal DL Sostegni-terNon più entro il 6 febbraio, dunque, ma fino al 16/2.

Proroga trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

Il comma 29 della Manovra ha prorogato:

  • agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
  • al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus (cioè interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché interventi per infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici)

Le regole Antifrodi per il Superbonus e gli altri bonus edilizi dal 2022: detraibilità asseverazioni e opzioni

Le norme Antifrodi in pillole

In sede referente sono state trasfuse nella norma generale alcune disposizioni del decreto-legge Antifrodi 157/2021, con alcune novità e, più in particolare, quelle che introducono l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di cd. edilizia libera.

Facciamo chiarezza:

il nuovo comma 1-ter dell'articolo 121 del DL Rilancio (34/2020), modificato dalla Manovra, prevede ora l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%. Parliamo di questi:

  • recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica (quindi Ristrutturazioni ed Ecobonus);
  • adozione di misure antisismiche (quindi Sismabonus);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (Bonus Facciate);
  • installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (comma 2 dell’articolo 121)

Anche in tal caso il visto di conformità riguarda i dati relativi alla documentazione e deve attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

 

Al volo: chi rilascia il visto di conformità?

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi delle già richiamate regole previste dall'art.35 del decreto legislativo 241/1997. Sono abilitati al rilascio:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti nel registro dei revisori legali e i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • i responsabili dei Centri di assistenza fiscale – CAF.

 

Chi assevera la congruità dei prezzi?

I tecnici abilitati devono asseverare la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del modificato comma 13-bis dell’articolo 119.

Si fa riferimento - oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020 - anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022 (famoso decreto che stanno aspettando tutti con ansia...).

 

Spese per asseverazioni, visto di conformità e attestazioni: detraibili! Il dubbio dell'anno di riferimento

Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento.

Qui si è di recente aperta una querelle che, forse, sarebbe il caso di chiarire da parte dell'Agenzia delle Entrate: queste regole valgono anche retroattivamente?

La nuova norma (comma 1-ter let. b) dell'articolo 121 del DL 34/2020) non stabilisce alcuna specifica limitazione circa la detraibilità delle nuove spese sostenute in relazione agli obblighi introdotti dall'abrogato DL 157/2021, per cui si presuppone che sia consentita anche in caso di costi sostenuti per asseverazioni e visti nel 2022 in relazioni alle cessioni delle rate residue di detrazioni del 2020.

Del resto, gli effetti delle disposizioni della Manovra si producono a partire dall'1 gennaio 2022 dunque le spese sostenute a partire da tale data per visti e asseverazioni, indipendentemente dalla tipologia di cessione, se integrale o per rate residue, risultano detraibili.

Ok, ma invece per quelli riferiti al 2021, cioè dal 12 novembre al 31 dicembre, quando era in vigore il 'vecchio' DL Antifrodi ma non c'era la norma che concensitiva la detraibilità?

L'unica cosa che possiamo segnalare è quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 16/E/2021: l'obbligo del rilascio del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese, previsto dal Decreto Antifrodi, si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell'anno 2020, per gli interventi ammessi ai Bonus diversi dal Superbonus, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021. Quel che ci suggerisce la logica (cioè permettere ai contribuenti che vogliono cedere i propri crediti derivanti da detrazioni residue di portare in detrazione le spese connesse per espletare il nuovo obbligo) conta poco.

Meglio attendere i chiarimenti del Fisco.

 

Niente visto di conformità per gli interventi 'liberi' (eccetto quelli collegati al Bonus Facciate)

Non sussiste obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al Bonus Facciate.

 

Opzioni alternative anche per le ristrutturazioni di box auto e garage!

Novità da tenere presente: tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (articolo 16-bis, comma 1, lettera d) del TUIR).

 

Contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti

Oggi l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio. Di fatto lo disponeva già il DL Antifrodi.

Ricordiamo in quest'ottica che:

  • i soggetti che hanno diritto alle detrazioni (ai sensi degli artt. 121 e 122 del DL Rilancio) sono tenuti a comunicare per via telematica all’Agenzia delle Entrate (provvedimento del 1°luglio 2020 e dell’8 agosto 2020) l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto. La comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. L’invio della comunicazione può essere effettuato direttamente dal beneficiario della detrazione oppure incaricando un intermediario abilitato di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98;
  • l’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di tali comunicazioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. NB - I profili di rischio sono individuati, utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti;
  • se all'esito del controllo risultano confermati i rischi sopra indicati la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento;
  • gli intermediatori bancari e finanziari:(soggetti obbligati individuati all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) che intervengono nelle cessioni comunicate non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007 ovvero nei casi di invio di segnalazione di operazione sospetta e di obbligo di astensione nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela.


I controlli e gli atti di recuperi del Fisco (quando, come, cosa) in caso di detrazioni indebite

I commi da 31 a 36 della Manovra hanno infine chiarito i poteri dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei controlli su Superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

A noi in questa sede interessano i primi, che riproducono quello che avevamo già visto nel DL Antifrodi.

Con riferimento a tali funzioni, per il recupero degli importi dovuti non versati l’Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 421 e 422, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente (comma 33). Con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

Le attribuzioni definite dalle disposizioni in esame spettano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. n. 600 del 1973, al momento in cui è stata commessa la violazione. In mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un’articolazione dell'Agenzia individuata con provvedimento del Direttore

 

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