Superbonus
Data Pubblicazione:

Bonus edilizi diversi dal Superbonus e DL Antifrodi: aggiornati i software per la comunicazione delle opzioni

I software delle Entrate sono stati adeguati in base a quanto previsto dalla FAQ pubblicata il 22 novembre 2021, per consentire l’invio delle comunicazioni delle opzioni esercitate entro l’11 novembre 2021, per le quali non è richiesta l’apposizione del visto di conformità

Attenzione: l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che le procedure telematiche di comunicazione delle opzioni (sconto in fattura e cessione del credito) relative alle detrazioni per lavori edilizi (diverse dal Superbonus) sono state aggiornate in base a quanto previsto dalla FAQ pubblicata il 22 novembre 2021 sul Decreto Antifrodi, per consentire l’invio delle comunicazioni delle opzioni esercitate entro l’11 novembre 2021, per le quali non è richiesta l’apposizione del visto di conformità.

Ecco i link di riferimento:

Bonus edilizi diversi dal Superbonus e DL Antifrodi: aggiornati i software per le comunicazione delle opzioni

Le regole e il limite dell'11 novembre 2021

Riepiloghiamo al volo le regole dopo la pubblicazione in Gazzetta del DL 157/2021 (Antifrodi), che ha modificato l'art.121 del DL 34/2020 (Rilancio).

Ora si prevede, anche per i bonus diversi dal Superbonus (Eco, Sisma, Facciate, ecc.), l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito e si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del DL 157/2021).

Le Entrate, nella FAQ n.1 dello scorso 22/11, hanno ritenuto meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Antifrodi, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia.

Quindi, in tali ipotesi non sussiste il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione e dell’asseverazione. Da qui l'aggiornamento dei software.

In ogni caso, le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del DL34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese.

I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’art.122-bis del DL 34/2020, introdotto dal DL 157/2021.

Superbonus

Le News e gli approfondimenti che riguardano l’applicazione del SUPERBONUS 110% in edilizia, in particolare l’evoluzione normativa, l’interpretazione dei requisiti anche attraverso i pareri degli esperti.

Scopri di più