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Cantieri: lavoratori in nero e non formati? La posizione del CSE si aggrava in caso d'infortunio

L’importante sentenza della S.C. di Cassazione, Sez. IV pen., n. 20810 del 26 maggio 2021, che ha esteso il dovere di alta vigilanza del CSE anche ad alcuni adempimenti tipicamente datoriali, relativi alla regolare assunzione della manodopera e la loro formazione, appare di particolare interesse in quanto molto ricca di contenuti sul versante operativo

Nel corso degli ultimi mesi, soprattutto dopo l’emanazione del Protocollo condiviso per l’edilizia del 24 aprile 2020 per la tutela dei lavoratori dal rischio contagio da SARS-COV-2 nei cantieri, il tema della funzione di alta vigilanza assegnata al coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE), è tornato nuovamente più che mai al centro dell’attenzione.

Invero, l’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 ha conformato in modo molto ampio il dovere di vigilanza del CSE, figlio essenzialmente del D.Lgs. 528/1999, e per altro ancora oggi ne sono molto sfumati i confini.

 

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Per altro i ripetuti interventi della giurisprudenza di legittimità man mano, nel corso di circa un ventennio, pur chiarendo diversi profili di tale obbligo stanno finendo per dilatare, forse anche eccessivamente, la funzione di controllo del CSE sulle lavorazioni; una parte della dottrina, infatti, rileva una certa confusione di ruoli dei vari soggetti presenti nel cantiere – soprattutto con quelli del datore di lavoro e del direttore di cantiere – ma, a ben vedere, si tratta di posizioni di garanzia ben diverse.

Sotto tale profilo un particolare aiuto per comprendere meglio la portata di tale funzione di controllo del CSE arriva anche dalla recente importante sentenza della S.C. di Cassazione, Sez. IV pen., 26 maggio 2021, n. 20810 che, come vedremo, ha ritenuto come elementi aggravanti della responsabilità del datore di lavoro l’essere rimasto anche sostanzialmente inerte di fronte all’impiego di manodopera in nero e, per altro, nemmeno formata.


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Il caso

La vicenda affrontata dalla S.C. di Cassazione è relativa alla tragica vicenda di un operaio, morto nel 2015 all’interno di un cantiere a causa del contatto con parti elettriche.

Da quanto è emerso dalle indagini il lavoratore I.A. aveva il compito di collocare parapetti metallici lungo il perimetro della copertura del capannone di un’azienda, in vista della rimozione e sostituzione della copertura medesima.

Durante tale attività si trovava nel cestello della piattaforma area elevabile per i lavori non elettrici in quota e, a seguito del contatto con la linea elettrica area a media tensione con parti attive non protette o comunque non sufficientemente protette e non a distanza di sicurezza, ne derivava il decesso.

In particolare, sulla base degli accertamenti svolti dal Nucleo tutela dei Carabinieri e dalla competente Agenzia Tutela Salute (ATS) di Milano, è emerso che la realizzazione dei parapetti metallici e dei lavori di lattoneria (in specie le scossaline di rame da applicare sui bordi della copertura da tutti i lati) erano stati affidati di fatto in subappalto a tale IM., artigiano edile lattoniere e all'operaio I.A. poi deceduto.

Questo tipo di lavorazione, a quanto si legge, implicava necessariamente lo stazionamento in quota anche per prendere le misure; per altro, dagli accertamenti è anche emerso che in più occasioni la ditta P. aveva di fatto utilizzato l'I.A. anche nell'attività di posa dei parapetti, fornendogli una cintura che lo teneva legato al ponteggio.

Inoltre, è anche emerso che la piattaforma noleggiata per la posa in opera dei parapetti si doveva posizionare in uno spazio di cinque metri, tra la linea elettrica e il bordo della copertura, e che ciò, stante l'ingombro del macchinario, costringeva i lavoratori a operare ad una distanza dalla linea elettrica inferiore ai metri 3,5 previsti come distanza minima dall'art. 83 del D.Lgs 81/2008.

Sulla base, quindi, di quanto accertato secondo il Tribunale e la Corte di Appello di Milano sono emersi anche una serie di profili di colpa generica e specifica a carico di R., coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera.

In particolare, allo stesso è stato contestato di aver consentito al lavoratore I.A., privo di un contratto di lavoro subordinato (art. 2094 cod. civ.) o parasubordinato (art. 409, n. 3, cod. proc. civ.), di svolgere lavori in quota utilizzando una piattaforma per collocare i parapetti metallici nel capannone dell'azienda, nonostante il pericolo dell'alta tensione derivante dalla linea elettrica.

 


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All'interno di questa collaborazione una serie di articoli sul tema della SICUREZZA NEI CANTIERI, con l'obiettivo di sciogliere alcuni dubbi più frequenti a cura di Mario Gallo.


PSC carente e non specifico

Infatti, secondo i Giudici il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) era carente in quanto conteneva un'analisi dei rischi standardizzata, priva di valutazioni in concreto del grave rischio di elettrocuzione, riferito allo specifico contesto lavorativo (linea ad alta tensione aerea presente, distanza dai lavoratori che operavano in elevazione per sopralluoghi, misurazioni e installazione delle paratie metalliche, proprio in adiacenza ai cavi ad alta tensione); inoltre, era mancato anche il controllo e il coordinamento rispetto al piano operativo di sicurezza (POS) redatto dall'appaltatore, redatto appena un giorno prima l'infortunio e comunque successivo al PSC, in cui vi era la generica indicazione di “porre attenzione all'elettrodotto” di alta tensione senza alcuna altra indicazione o concreta misura di sicurezza.

Il coordinatore per la sicurezza ha, così, proposto ricorso per cassazione censurando l’operato dei Giudici di merito sotto vari profili, lamentando in particolare la violazione della legge penale con riferimento alla valutazione dell'elemento soggettivo; in pratica si è difeso sostenendo, tra l’altro, che si era “.....opposto alla presenza dell'I.A. in cantiere, intimandogli di non farsi più vedere nell'area del cantiere e che essendo un soggetto al nero doveva considerarsi terzo estraneo....” e facendo rilevare che “.....non spetta al coordinatore per la sicurezza la vigilanza circa l'osservanza del rispetto del PSC da parte delle imprese esecutrici; se le direttive del R. fossero state eseguite l'evento non si sarebbe verificato”.

La S.C. di Cassazione ha, tuttavia, respinto il ricorso ritenendolo infondato, sulla base di un lungo e articolato ragionamento che può essere così riassunto nei sui passaggi più significativi. Secondo i Giudici di legittimità, infatti, è stata accertata la condotta omissiva da parte dell'imputato delle doverose misure di prevenzione, facenti capo al coordinatore per la sicurezza, che ha “......redatto un PSC generico definito "burocratizzato", in cui non si è tenuto conto delle specifiche lavorazioni che dovevano essere effettuate nel cantiere e dei rischi connessi all'istallazione delle paratie metalliche in prossimità dei cavi ad alta tensione; senza prevedere alcuna specifica attività di coordinamento tra le ditte operanti nè un controllo sulle modalità di sicurezza di cui anche il Pos era carente; senza adottare specifici e formali provvedimenti a fronte della presenza di lavoratori in nero, non qualificati, di cui era stato reso edotto nella riunione del 22 ottobre 2015 e ai quali peraltro erano stati affidati lavori essenziali per la realizzazione dell'opera, caratterizzati da un alta esposizione a rischio”.

Tutto ciò in contrasto, quindi, con la disciplina antinfortunistica e, sotto tale profilo, i Giudici hanno ribadito che “.....il nuovo sistema di sicurezza aziendale di cui al D.Lgs. 81/2008 si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi e tale logica guida anche la gestione dei rischi in caso di affidamento dei lavori a più imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonchè nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili”.

In tale quadro, quindi, al coordinatore per l'esecuzione spettano compiti di “alta vigilanza”.....che attengono alla generale configurazione delle lavorazioni e, quindi, non la puntuale e stringente vigilanza momento per momento, demandata alle figure operative (da ultimo Sez.4, sent. n. 10544 del 25 gennaio 2018 ,rv. 272240; Sez. 4, sent. n. 45853 del 13 settembre 2017, Lamberti e altri), ma il controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori”.

Ecco, quindi, che in tale prospettiva il PSC realizza “......una funzione fondamentale per la corretta gestione prevenzionale e antinfortunistica di tutte le fasi lavorative, dato che i singoli POS, Piani Operativi di Sicurezza, sono piani complementari di dettaglio (art. 92 co. 1 lett. b D.Lgs.  81/2008)”.

Per altro i Giudici hanno ulteriormente ribadito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, oltre a controllare i POS, deve verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti, contenute nel PSC, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (Cfr. ex multis Cass. pen., Sez. IV, sent. 24 maggio 2016, n. 27165, Rv. 267735).

 

Dovere di segnalazione scritta delle violazioni

Quanto poi alle carenze riscontrate all’interno del cantiere secondo la S.C. di Cassazione il CSE ha il dovere di “......segnalare al committente, previa contestazione scritta all'impresa o ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni antinfortunistiche”.

Sotto tale profilo la posizione assunta dalla giurisprudenza appare molto rigida ma, indubbiamente, suggerisce anche uno strumento valido per consentire ai professionisti di tutelarsi anche se, precisano ancora i Giudici, nei casi di pericolo grave ed imminente, rimane fermo il dovere del CSE di sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate.

 

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Impiego di lavoratori in nero non formati

Resta, infine, da compiere un’ulteriore sottolineatura; sempre secondo la S.C. di Cassazione “......il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni; essenziale è che alla previsione della cautela segua un'attività di verifica della sua attuazione, della quale devono darsi cura le imprese esecutrici”.

Sotto tale profilo l'attività di controllo e di coordinamento deve essere effettuata non solo prima dell'inizio dei lavori ma anche “....nei momenti topici delle lavorazioni...”.

Nel caso di specie, invece, l'imputato ha omesso la specifica indicazione e valutazione dell'area di rischio connessa alla presenza della linea ad alta tensione, alla concreta distanza dalla posizione operativa, all'utilizzo in prossimità della linea elettrica dell'elevatore, alla presenza di lavoratori al nero, privi di una specifica formazione e informazione.

Per altro proprio il fatto che al CSE era noto l’impiego di manodopera in nero nel cantiere e, come detto, nemmeno formata, ha aggravato ulteriormente la sua posizione e “....il Tribunale e poi la Corte territoriale hanno messo in evidenza che il R. avrebbe dovuto vigilare sulla presenza in cantiere di soggetti non qualificati, avendo avuto contezza dell'intenzione di far lavorare personale non formato. Ove tali cautele fossero state adottate, pertanto, (vigilanza attiva e piano per la sicurezza specifico) il rischio di infortuni sarebbe stato prevedibilmente limitato”.

Di conseguenza la S.C. di Cassazione ha confermato la pena di anni uno di reclusione a carico del coordinatore, in relazione al reato di omicidio colposo di cui all’art. 589 cod. pen., condannandolo anche al pagamento delle spese processuali.

 

Per concludere

La sentenza n. 20810/2021 non mancherà di alimentare ulteriormente l’acceso dibattito sull’obbligazione di sicurezza del CSE e i suoi confini; in particolare, l’aver considerato nel dovere di alta vigilanza anche il controllo sul regolare impiego della manodopera e la sua formazione indubbiamente amplia il raggio di azione che, da un punto di vista operativo, questa figura deve garantire.

Ma come traspare anche dalla recente circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 27 agosto 2021, prot. n. 6023, con la quale ha diramato una serie d’istruzioni operative per dare il via ad una campagna di vigilanza straordinaria nel settore delle costruzioni, è innegabile che sia il lavoro nero che la formazione carente sono due delle piaghe più importanti che causano gli infortuni sul lavoro, costituendo di per se autentici fattori di pericolo rispetto ai quali il CSE non può restare inerte, ma attraverso il PSC e opportune metodologie di controllo applicate costantemente sul campo deve con la sua azione prevenire, specie in un momento in cui i bonus fiscali (superbonus 110 ecc.) potrebbero ulteriormente alimentare il trend infortunistico.
 


I servizi di Smart 24 TEC

Per approfondire:

Nella piattaforma Smart 24 Tecnici la monografia: “Il Durc di congruità per la verifica dell’incidenza della manodopera nei cantieri. Cos’è, a chi è rivolto e come si applica”.

Lo speciale:

SICUREZZA NEI CANTIERI

La ripresa delle attività economiche, dopo lo stop imposto dal lookdown a seguito della pandemia, è  stata segnata anche da un andamento del trend infortunistico particolarmente preoccupante, specie nei settori tradizionalmente ad alto rischio come quello dell’edilizia. Per tale motivo, anche in vista del presumibile incremento dei cantieri aperti nei prossimi mesi a seguito degli imponenti incentivi finanziari messi in campo dal Governo aumenta la vigilanza nel settore delle costruzioni. Attraverso una serie di contributi analizziamo le istruzioni operative dell’INL sulla campagna di vigilanza straordinaria messa a punto proprio per cercare di contrastare più efficacemente, in questo delicato frangente, sia l’impiego di manodopera in nero sia il mancato rispetto delle norme sulla salute e la sicurezza sul lavoro nei cantieri. Nel corso degli ultimi mesi torna nuovamente più che mai al centro dell’attenzione il tema della funzione di alta vigilanza assegnata al coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE).

A cura di Mario Gallo

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