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Superbonus "rafforzato" e contributo per la ricostruzione tra loro alternativi

Agenzia delle Entrate: il Superbonus “rafforzato”, previsto dall’art. 119, comma 4 ter, del D.L. “Rilancio” per i Comuni dei territori colpiti da gravi eventi sismici, è alternativo al contributo per la ricostruzione cosicché, se si è percepito il secondo, non è possibile richiedere il primo

Con l’interessante risposta a interpello n. 563/2021 l’Agenzia delle entrate ha precisato che il Superbonus “rafforzato”, previsto dall’art. 119, comma 4 ter, del D.L. “Rilancio” per i Comuni dei territori colpiti da gravi eventi sismici, è alternativo al contributo per la ricostruzione cosicché, se si è percepito il secondo, non è possibile richiedere il primo.


Con la risposta a interpello (R.I.) n. 563 del 26 agosto 2021, l’Agenzia delle entrate ha affermato l’alternatività fra il Superbonus “rafforzato” – sia energetico sia antisismico - e il contributo per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, dando così riscontro negativo alla richiesta fornita dal contribuente.

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Il caso di specie esaminato dall'AdE

Nel caso specifico esaminato, l'istante intende eseguire interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione su una unità di categoria catastale A/7 eseguendo uno o più degli interventi - trainanti e trainati - di cui al all'art. 119 del D.L. 34/2020 (“decreto Rilancio”).

L'immobile oggetto di intervento ha subito danni durante il sisma del maggio 2012 e, relativamente ai danni subiti, il precedente proprietario ha già beneficiato di un contributo (MUDE - modello unico digitale per l'edilizia) erogato dalla regione Emilia Romagna per mettere in sicurezza statica l'edificio.

Ciò posto, l'istante chiede se gli interventi che intende effettuare possano fruire dell'aumento del 50% del massimale (rispetto a quello su cui, in via generale, è possibile applicare il Superbonus del 110%), in base al comma 4 ter introdotto nell’art. 119 del decreto “Rilancio” (D.L. 34/2020) dalla legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), per le spese eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione, ancorché il precedente proprietario abbia avuto accesso ai suddetti fondi MUDE.

 


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Il quadro normativo di riferimento ai fini del Superbonus

Nell’articolo 119 del D.L. “Rilancio” sono presenti una serie di norme che abbracciano il tema della “ricostruzione” post sismica “legando” fra loro il Superbonus (tanto nei profili energetici quanto in quelli della prevenzione sismica) e il contributo pubblico che viene sovente riconosciuto per la ricostruzione degli edifici distrutti o lesionati, con formulazioni che, nel loro insieme, possono effettivamente dare adito a dubbi.

L’incentivo di cui al comma 1 è il Superbonus del 110% relativo all’efficientamento energetico (cappotto termico e/o impianti centralizzati di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria).

Norma speculare, ma riferita al Superbonus per gli interventi di prevenzione sismica, è poi contenuta nel comma 4 quater “Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”.

Completa il quadro normativo in esame l’articolata disposizione di cui al comma 4 ter, alla quale si riferisce la richiesta di poter fruire del Superbonus “rafforzato” (ossia, con massimale maggiorato del 50% sulla parte di spesa eccedente il contributo per la ricostruzione).

In sostanza, nei Comuni già colpiti da gravi eventi sismici, la normativa consente al contribuente di fruire di una maggiorazione del Superbonus (nella misura del 50% rispetto ai massimali ordinariamente previsti nei vari commi dell’art. 119 ai fini dei vari interventi di efficientamento energetico e sismico) a condizione, però, che rinunci al contributo per la ricostruzione.

Anche ai fini del Superbonus “rafforzato” le spese devono essere sostenute entro il termine di legge generale del 30 giugno 2022 (salvo future proroghe).

Diversamente, in assenza della predetta rinuncia al contributo, il Superbonus (non più “rafforzato” nei massimali di spesa, ma nella misura ordinariamente prevista per la generalità dei contribuenti) può essere applicato soltanto sulla spesa ammessa al Superbonus che non sia stata coperta dal contributo pubblico per la ricostruzione.

 

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La ragioni del diniego dell'AdE

Come detto, però, l’AdE esprime parere negativo all’aumento del 50 per cento del massimale ammesso al bonus fiscale poiché tale aumento, in base a quanto previsto dalla legge, è alternativo al contributo per la ricostruzione già percepito dal precedente proprietario.

Il comma 4-ter dell’art. 119, modificato dall'art. 1, comma 66, lett. g), della legge di bilancio 2021 prevede che «I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. 189 del 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 229 del 15 dicembre 2016, e di cui al D.L. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 77 del 24 giugno 2009, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive».

Il successivo comma 4-quater del medesimo articolo, inserito dall'articolo 1, comma 66, lett. h), della legge di Bilancio 2021, stabilisce che «Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al c. 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione».

Ciò detto, l’AdE ricorda che già con la ris. n. 28/E del 23 aprile 2021 è stato chiarito che:

  • i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. 189/2016, e di cui al D.L. 39/2009;
  • la norma, in origine limitata ai soli Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017 e a quelli dell'Abruzzo colpiti dal sisma 2009, attualmente riguarda tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza;
  • in tali casi, tuttavia, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione.

Per quanto precede, l’AdE conclude che il contributo per la ricostruzione (MUDE Emilia Romagna) è già stato ricevuto dal proprietario precedente e, pertanto, l'Istante non può fruire del cd. Superbonus rafforzato previsto dal citato comma 4-quater considerato che tale agevolazione, in quanto alternativa al contributo, presuppone il diritto e la successiva rinuncia formale allo stesso.

La risposta, oltre a evidenziare il vincolo di completa alternatività fra il contributo “rafforzato” e il Superbonus, di fatto sottolinea che tale incompatibilità si estende anche al caso in cui il contributo pubblico per la ricostruzione sia stato corrisposto ad un precedente proprietario del fabbricato.


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All'interno di questa collaborazione una serie di articoli sul tema del SUPERSISMABONUS 110%, con l'obiettivo di sciogliere alcuni dubbi più frequenti a cura di Stefano Baruzzi.


Documentazione utile per ulteriori approfondimenti

Oltre alla ris. n. 28/E/2021, citata dall’AdE nella R.I. n. 563/2021, possono essere utilmente consultate, per approfondimenti sulla specifica tematica del Superbonus e dei contributi per la ricostruzione nei Comuni già colpiti da eventi sismici, la Guida Operativa del 30 aprile 2021 (“Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus 110 per cento”) a cura dell’AdE e del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 nonché la Guida Operativa del 21 luglio 2021 “Incentivi fiscali sismabonus ed ecobonus nei territori colpiti da eventi sismici – Quesiti e soluzioni” del Dipartimento “Casa Italia” della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Agenzia delle entrate.

Con riferimento a quest’ultima recentissima Guida, già nelle prime risposte viene ben tratteggiata l’applicazione del Superbonus, in forma ordinaria oppure rafforzata.

La Guida precisa, infatti, nella risposta 1, che “i commi 1-ter e 4-quater dell’articolo 119 disciplinano la correlazione tra il contributo per la ricostruzione e il Superbonus spettante per interventi, rispettivamente, di efficienza energetica e antisismici, stabilendo che il Superbonus spetta per l’importo eccedente il predetto contributo, ammettendo che la spesa eccedente il contributo possa essere assistita dal regime fiscale di cui all’articolo 119, nella misura ordinaria del 110%, in quanto si beneficia comunque del contributo per la ricostruzione” e fornisce, a tal fine, il seguente esempio: se per un intervento di costo pari a 100.000 euro viene erogato un contributo di 60.000 euro, sulla eccedenza di spesa rimasta a carico del contribuente (40.000 euro) può essere calcolata la detrazione del 110%, nel caso di specie pari a 44.000 euro.

 

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La Guida sottolinea, poi, che “il comma 4-ter disciplina una diversa ipotesi: esso introduce una previsione normativa che compensa la rinuncia al contributo per la ricostruzione qualora il contribuente manifesti la volontà di fruire delle agevolazioni fiscali in alternativa al contributo, vedendosi così riconoscere un incremento degli importi massimi detraibili nella misura del 50% in più, essendo, dunque, aumentato il limite di spesa e non l’aliquota di detrazione. Pertanto, qualora siano sostenute, su un edificio unifamiliare spese per interventi di efficienza energetica, quali la sostituzione di impianto di riscaldamento, e antisismici, ammessi sia al Superbonus che al contributo per la ricostruzione, il contribuente può scegliere di rinunciare al predetto contributo e di beneficiare di un limite di spesa maggiorato. Nello specifico, il contribuente può calcolare il Superbonus su un limite di spesa pari a 45.000 euro (30.000 + 50%) per la sostituzione dell’impianto termico e di 144.000 euro (96.000 + 50%) per interventi antisismici. In alternativa, qualora il contribuente non intenda rinunciare al contributo, applica la detrazione pari al 110% sulla parte di spesa eccedente il predetto contributo, nei limiti previsti, rispettivamente, di 30.000 euro e di 96.000 euro”.

Molto interessante è anche la precisazione della risposta n. 2 secondo la quale:

  • nell’ipotesi in cui si intenda fruire del Superbonus “rafforzato”, il professionista è obbligato a trasmettere con le modalità stabilite da ciascuna struttura impegnata nei processi di ricostruzione la dichiarazione del proprietario dell’edificio resa ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000 di rinuncia al contributo per la ricostruzione, che costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali. Soltanto qualora il contribuente presenti nelle modalità stabilite dalle strutture impegnate nei processi di ricostruzione una rinuncia espressa al contributo, questi può avvalersi del bonus fiscale nella misura maggiorata. In tal senso, può parlarsi di alternatività;
  • resta fermo che, nella ipotesi in cui siano sostenute spese diverse da quelle ammissibili a contributo, le detrazioni fiscali di cui al comma 4-ter, limitatamente alla misura ordinaria dell’aliquota pari al 110%, possono essere portate in detrazione nel rispetto delle procedure specifiche per quel tipo di beneficio fiscale e purché siano rispettati i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’articolo 119.


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Gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate che, con tre risposte a interpello del 26 agosto ha affermato l’applicabilità del superbonus sismico alla realizzazione di  interventi di riparazione o “locali”,  ha precisato che il Superbonus “rafforzato”, previsto dall’art. 119, comma 4 ter, del D.L. “Rilancio” per i Comuni dei territori colpiti da gravi eventi sismici, è alternativo al contributo per la ricostruzione cosicché, se si è percepito il secondo, non è possibile richiedere il primo e, infine, ha ribadito che, per gli interventi avviati prima del 16 gennaio 2020, se l’asseverazione di rischio sismico non è stata depositata contestualmente alla richiesta o alla presentazione del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire o SCIA), resta precluso il “sismabonus” potenziato di cui all’articolo 16 del D.L. 63/2013 nonché il supersismabonus del 110%.

A cura di Stefano Baruzzi

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