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Superbonus 110% su immobili abusivi, massimali di spesa, montascale: gli ultimi chiarimenti ufficiali del MEF

Rispondendo ad un interrogazione parlamentare, il Ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce alcune importanti delucidazioni sulla fruizione del Superbonus per edifici con abusi edilizi

 

E' arrivata, la tanto attesa risposta del MEF (sottosegretario Alessandra Sartore), all'interrogazione di Gian Mario Fragomeli (Pd) e Gianluca Benamati (Pd) in materia di Superbonus 110%, svoltasi il 15 settembre 2021 in Commissione finanze della Camera.

La risposta all'interrogazione 5-06630 (il file integrabile è scaricabile in allegato) è molto importante perché chiarisce svariati punti 'nebbiosi' della materia e, soprattutto, afferma che il Superbonus non è precluso agli immobili abusivi.

Il perché - si legge - è che la presentazione della nuova Cilas (CILA Superbonus) non prevede l’attestazione dello stato legittimo e, quindi, viene separato l’aspetto fiscale da quello della regolarità edilizia.

 

Superbonus su immobili abusivi

Nell'interrogazione si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di accedere al beneficio del Superbonus per un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza (come previsto dall'articolo 206-bis della legge regione Toscana n. 65 del 2014 recante la sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392).

Il MEF, per rispondere, evidenzia che il comma 13-ter dell'art.119 DL 34/2020, da ultimo modificato dal DL 77/2021 convertito in legge 108/2021 (Semplificazioni Bis), prevede che gli interventi oggetto del Superbonus sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e che la presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'art.9-bis, comma 1-bis, del dpr 380/2001.

Una risposta piuttosto scarna ma che, di fatto, conferma che la presenza di un abuso non ha conseguenze di tipo fiscale per il 110%. Restano, ovviamente, ferme tutte le prerogative di controllo da parte delle amministrazioni comunali.

Superbonus 110% su immobili abusivi, massimali di spesa, montascale: gli ultimi chiarimenti ufficiali del MEF

Demolizione e ricostruzione di immobile in comproprietà: no al cumulo delle detrazioni

Nell'interrogazione di chiede inoltre di sapere «se, in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile, un soggetto proprietario al 50 per cento che ha già utilizzato l'agevolazione del Superbonus per la riqualificazione energetica di altri due immobili, possa aver comunque diritto all'agevolazione per la riqualificazione energetica di un ulteriore immobile ovvero se l'altro proprietario al 50 per cento possa comunque cumulare l'agevolazione, al fine di non perdere la possibilità di fruire del beneficio».

Il MEF in questo caso dice "no": in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile, un soggetto proprietario al 50% che ha già utilizzato il superbonus per la riqualificazione energetica di due immobile non può fruire nuovamente dell'agevolazione.

L'altro comproprietario, potrà fruire del superbonus, in relazione alle spese sostenute, qualora non abbia, a sua volta, già fruito dell'agevolazione per interventi di efficienza energetica realizzati su altre due unità immobiliari.

 

Installazione di montascale: ok al Superbonus

Il MEF inoltre precisa che le spese sostenute per l'installazione del montascale rientrano tra gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche e, pertanto, sono ammesse al Superbonus, a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

 

Massimali di spesa

L'ultimo chiarimento riguarda i massimali di spesa previsti per i pannelli solari: tra questi possono essere ricomprese anche le spese per le sonde geotermiche.

Infatti, tra gli interventi trainanti rientrano anche quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati dotati di pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all'istallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.

LA RISPOSTA INTEGRALE DEL MEF ALL'INTERROGAZIONE N.5-06630 SUL SUPERBONUS 110% E' SCARICABILE IN ALLEGATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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