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Decreto Sostegni Bis convertito in legge: le novità per edilizia, bonus fiscali e professionisti tecnici

Tra le novità di particolare interesse contenute nella legge di conversione del DL 73/2021, tutte le misure sui contributi a fondo perduto dei professionisti e lavoratori autonomi, il nuovo Fondo per il restauro con bonus al 50%, la norma per calmierare i prezzi dei materiali nelle opere pubbliche e non solo...

AGGIORNAMENTO 26 LUGLIO 2021 - E' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n.176 del 24 luglio, la legge 106/2021 del 23 luglio, di conversione in legge con modifiche del DL 73/2021 (Sostegni Bis). Contestualmente, è stato pubblicato il testo del DL 73/2021 coordinato con la legge di conversione che alleghiamo in calce.


L'Assemblea del Senato Palazzo Madama, il 22 luglio scorso, ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione definitiva del ddl n. 2320 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 73/2021 - Sostegni Bis.

Per l'entrata in vigore, quindi, manca solo la piubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista a brevissimo.

Vediamo le principali misure di interesse per il settore edilizia e professionisti tecnici, con uno sguardo ad un bonus fiscale nuovo introdotto proprio in sede di conversione.

 

Contributo a fondo perduto

L'articolo 1 del provvedimento ripristina e disciplina nei dettagli il contributo a fondo perduto a favore dei titolari di reddito agrario e degli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 compresi tra i 10 e i 15 milioni di euro, il cui riconoscimento era legato, in base alla versione originaria del “Sostegni-bis”, alla circostanza che avanzassero risorse dai fondi stanziati per gli altri cfp e all’emanazione di un decreto ministeriale di attuazione (comma 30-abrogato).

Invece, viene ora previsto che a tali soggetti, sempreché in possesso degli altri requisiti per l’accesso al contributo del primo “decreto Sostegni” e a quelli “alternativi” disciplinati dal “Sostegni-bis”, vale a dire l’esistenza della partita Iva attiva al 26 maggio 2021 e il calo di fatturato di almeno il 30%, spetta un indennizzo, da determinare secondo le tre diverse modalità di calcolo già “sperimentate” per i contribuenti con ricavi/compensi sotto i 10 milioni di euro.

 

Revisione dei prezzi dei materiali dei contratti pubblici

L'art.1-septies contiene delle disposizioni volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021.

Le disposizioni in questione sono applicabili per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento d'urgenza in esame.

Per i contratti in corso di esecuzione il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) rileverà entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, relative al primo semestre 2021 dei prezzi dei principali materiali da costruzione.

La compensazione è determinata applicando alla quantità dei singoli materiali, impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal primo gennaio 2021 al 30 giugno 2021, le variazioni rilevate dal decreto ministeriale.

Per le variazioni in aumento l’appaltatore è tenuto a presentare alla stazione appaltante apposita istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale.

Per far fronte alle compensazioni, ciascuna stazione appaltante potrà utilizzare nei limiti del 50% le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni progetto.

In caso di insufficienza delle risorse, le stazioni appaltanti potranno attingere al Fondo per l’adeguamento dei prezzi, appositamente istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 100 milioni.

NB - la nuova norma 'vale' per le opere pubbliche, non i cantieri e le opere private.

Decreto Sostegni Bis convertito in legge: le novità per edilizia, bonus fiscali e professionisti tecnici

Sospensione cashback e credito di imposta POS

L'art.11-bis:

  • sospende l’operatività della disciplina che incentiva l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (cd. cashback), attribuendo misure premiali a chi vi prende parte, è sospesa nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021, sia per i rimborsi “ordinari” del 10% sia per quelli “speciali” di 1.500 euro; resta in piedi il programma di rimborso per l’ultimo periodo in calendario, dal 1° gennaio al 30 giugno 2022.
  • modifica i tempi di rimborso: per ciascuno dei semestri dal 1° gennaio al 30 giugno degli anni 2021 e 2022, sarà erogato entro il 30 novembre dell’anno di riferimento, non più entro 60 giorni dalla fine del semestre;
  • azzera per un anno le commissioni sui pagamenti elettronici: passa dal 30 al 100% la misura del credito d’imposta spettante per le commissioni pagate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, se l’operatore economico adotta strumenti di pagamento elettronico (Pos) collegati ai registratori telematici ovvero strumenti di pagamento evoluto. Inoltre, per coloro che, in quello stesso intervallo temporale, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici, spetta un credito di imposta – utilizzabile esclusivamente in compensazione – in riferimento al costo sostenuto, nel limite massimo di spesa di 160 euro e nella misura del 70% (soggetti con ricavi e compensi nel periodo d’imposta precedente non superiori a 200mila euro), del 40% (ricavi/compensi fino a 1 milione), del 10% (ricavi/compensi fino a 5 milioni). Gli incentivi salgono ancora di più per chi, nel 2022, acquista, noleggia o utilizza strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi; in questo caso, il limite massimo di spesa agevolabile passa a 320 euro, mentre il bonus spetta nella misura del 100%, del 70% o del 40% a seconda dei ricavi/compensi relativi al periodo d’imposta precedente.

 

Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico

Ne avevamo già parlato qui: l'art.65-bis istituisce un Fondo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno dei due anni.

A valere su tali risorse, alle persone fisiche che detengono immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, non utilizzati nell’esercizio d’impresa, è riconosciuto un credito d’imposta, pari al 50% delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la loro manutenzione, protezione o restauro.

Il bonus, non cumulabile con alcun altro contributo o finanziamento pubblico né con la specifica detrazione prevista dal Tuir per i beni vincolati (articolo 15, comma 1, lettera g), Dpr 917/1986), è utilizzabile in compensazione o può essere ceduto a soggetti terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Un decreto interministeriale (Cultura ed Economia e finanze) stabilirà le modalità attuative della disposizione.

 

Reddito di ultima istanza per professionisti disabili

L’articolo 37 esclude dai limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell’indennità denominata reddito di ultima istanza – erogata in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria - ogni emolumento, corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell’assegno ordinario di invalidità (già escluso dai suddetti limiti di reddito in base alla normativa vigente).

 

Edilizia scolastica nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017

L'articolo 58-bis destina al Fondo unico per l'edilizia scolastica l'incremento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 in precedenza disposto a favore del Fondo per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.

 

Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione (Fondo Gasparrini)

L’articolo 64 proroga fino al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ("Fondo Gasparrini"), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Nello specifico:

  • si incrementa (di 290 milioni di euro per il 2021 e di 250 milioni di euro per il 2022) la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, modificando taluni requisiti per l'accesso ai benefici dello stesso;
  • si inseriscono talune forme di esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale in relazione ad atti traslativi della proprietà - nonché atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione - riferiti alle "prime case", a favore degli Under 36;
  • si disciplinano i casi di insussistenza delle condizioni o dei requisiti richiesti per la fruizione di tali agevolazioni nonché di decadenza dalle medesime agevolazioni.

IL TESTO DEL DECRETO LEGGE SOSTEGNI BIS DEFINITIVAMENTE CONVERTITO IN LEGGE ED ENTRATO IN VIGORE IL 25 LUGLIO 2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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