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Decreto Semplificazioni Bis approvato alla Camera: le novità per il Superbonus 110 con la CILA

Tra le principali novità del testo approvato dalla Camera, che ora passa al Senato per l'approvazione definitiva entro il 30 luglio 2021: cappotto termico e cordolo antisismico esclusi dal computo, chiarimenti sui lavori realizzabili con CILA o in edilizia libera.


Il Superbonus 'prende' altre semplificazioni: il DDL C-3146A (testo a fronte scaricabile in allegato) di conversione in legge del DL 77/2021 (Semplificazioni Bis), che già ne testo originario aveva innovato non poco il regime autorizzatorio per le opere passibili di maxi-agevolazione (leggasi CILA), è stato infatti approvato alla Camera che ha votato l'ok alla questione di fiducia posta dal Governo in data 22 luglio 2021.

NB - Tutte queste novità entreranno in vigore solamente con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della conversione in legge del decreto, prevista entro il 30 luglio 2021 (data limite).

 

Nuove distanze minime e altezze massime del Superbonus 110%

In primis, si aggiunge un'intero nuovo articolo: è il 33-bis, rubricato "Modifiche disciplina Superbonus", che interviene su alcuni requisiti tecnici che consentono l’accesso alle detrazioni previste, sulle violazioni meramente formali riscontrate negli interventi effettuati, sulla tempistica relativa all’acquisto di immobili sottoposti ad interventi rientranti nel Superbonus, sull’applicazione del sisma bonus per le spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, nonché sulla disciplina della comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA.

Le ulteriori semplificazioni prevedono che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile.

 

Violazioni formali

Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata.

Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

 

Residenza entro 30 mesi per acquisto immobili efficienti

Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus (comma 1, lettere a), b) e c)) il termine per stabilire la residenza (lettera a), della nota II-bis), all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al dpr 131/1986) è di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita.

 

Sismabonus Acquisti: vendita entro 3 mesi

Il Sismabonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche (vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile), ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi (rispetto al previgente termine di 18 mesi) dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita.

Decreto Semplificazioni Bis approvato alla Camera: le novità per il Superbonus 110 con la CILA

CILA ok anche per interventi su parti strutturali

Gli interventi agevolati con il Superbonus, ad eccezione delle demolizioni e ricostruzioni, saranno considerati manutenzione straordinaria, ed eseguiti mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), anche se realizzati sulle parti strutturali e i prospetti degli edifici.

In questo caso nel DDL viene introdotta una specifica alla formulazione più generica del Decreto Legge.

 

CILA normale per interventi di edilizia libera, varianti e SCIA

In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera (ai sensi dell'articolo 6 del dpr 380/2001, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale) nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento.

In caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.

Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività/SCIA (art.24 TUE).

IL TESTO A FRONTE DEL DDL DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL SEMPLIFICAZIONI BIS (APPROVATO DALLA CAMERA, NON ANCORA IN VIGORE) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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