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Superbonus 110%: le regole per l'Energy Service Company che opera come General contractor

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla possibilità, da parte di una ESCO, di poter fruire del Superbonus mediante la modalità alternativa del cd. «sconto in fattura» operando in qualità di contraente
generale (General Contractor)

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Ultimamente, sono sempre di più le richieste di chiarimenti avanzate dalle cd. ESCO (Energy Service Company) che agiscono in qualità di general contractor per i condomini in materia di SuperEcobonus 110%.

L'ultima in ordine di tempo è la risposta 261 del 19 aprile, dove l'istante chiede di poter fruire del Superbonus mediante la modalità alternativa del cd. «sconto in fattura» operando in qualità di contraente generale (di seguito GC o General Contractor) ed, in particolare:

  • prestando direttamente il servizio di progettazione e la fornitura e posa in opera (anche in subappalto) dei materiali e apparecchiature per l'efficientamento energetico degli immobili;
  • operando secondo lo schema giuridico del mandato senza rappresentanza, al fine di saldare, per conto del committente, i compensi per le prestazioni professionali di cui ai punti da sub 1 a 6 del quesito - commissionate ai professionisti in via diretta da parte del committente - e "riaddebitare" tali costi al medesimo committente.

 

General contractor: quali regole?

Le Entrate evidenziano che il rapporto giuridico che si istaura tra il general contractor ed il committente degli interventi inclusi nel perimetro di applicazione del Superbonus si qualifica come un contratto atipico "complesso" che include sia la realizzazione in via diretta di alcune attività (progettazione e realizzazione) sia il rapporto, gestito secondo lo schema del mandato senza rappresentanza, con i professionisti che svolgono le attività riguardanti l'apposizione del visto di conformità e il rilascio delle asseverazioni previste dalla disciplina agevolativa.

In particolare, i suddetti professionisti - incaricati direttamente dai soggetti beneficiari della detrazione Superbonus - addebitano la propria prestazione nei confronti del GC che, in applicazione dello schema giuridico del mandato senza rappresentanza, ribalta il costo del servizio - senza aggiungere alcun margine proprio - sui beneficiari dell'agevolazione.

Di conseguenza, anche questi importi riaddebitati costituiscono parte integrante del corrispettivo per il servizio fornito dal GC al committente. Nella sostanza, infatti, si determina il medesimo fenomeno che caratterizza l'affidamento in subappalto della realizzazione degli interventi, seppur senza la previsione di alcun margine attribuito a GC in relazione alle prestazioni professionali.

Semplificando:

  • non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell'attività posta in essere dal GC, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili al 110 per cento poiché espressamente menzionati nelle disposizioni del Superbonus;
  • possono essere incluse le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione;
  • tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all'amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso al Superbonus.

Tale chiarimento risulta estendibile anche all'eventuale corrispettivo corrisposto al "contraente generale" per l'attività di "mero" coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche in questo caso, di costi non "direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento. Pertanto tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall'agevolazione.

Quindi, l'istante in qualità di GC può fruire del Superbonus con lo sconto in fattura in relazione all'unico contratto "complesso" prestato al committente.

La fruizione del Superbonus - secondo la struttura descritta ai punti b) e c) dell'istanza di interpello - è consentita, a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell'ipotesi in cui i professionisti che rendono i servizi di cui ai punti da 1) a 6) avessero effettuato direttamente lo «sconto in fattura».

In particolare, essendo necessario, ai fini del Superbonus e dell'esercizio dell'opzione, che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente beneficiario dell'agevolazione, nella fattura emessa dal GC per riaddebitare le spese relative ai servizi professionali, o in altra documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio e indicato il soggetto che lo ha reso.

LA RISPOSTA 261/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


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