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Superbonus 110% all inclusive per gli enti non commerciali: le regole del gioco

Agenzia delle Entrate: gli enti non commerciali sicuri destinatari del Superbonus 110%, a prescindere dalla tipologia degli immobili posseduti e dalla relativa utilizzazione

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Le recenti risposte del Fisco sul Superbonus 110% ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps), cd. enti non commerciali, le mettiamo tutte insieme.

Con gli interpelli nn. 239, 249, 250, 251 e 252 del 14 aprile scorso, infatti, le Entrate ribadiscono quanto già indicato in altri interpelli precedenti sulla fruibilità del Superbonus 110% ex art. 119 DL 34/2020.

Nello specifico, le risposte riguardano alcune fondazioni, talune qualificabili anche Onlus e una ex Ipab, proprietarie di numerosi immobili di diversa tipologia (in particolare, B/1, e B/5) sui quali detti enti vogliono eseguire degli interventi di efficientamento energetico, quali il cappotto e l'installazione di pannelli isolanti, nonché di sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento a pompa di calore.

Quindi, sebbene le istanze facciano riferimento a diverse tipologie di intervento, le stesse avevano, come necessità comune, quella di comprendere se la disciplina relativa al Superbonus risulta applicabile a tali tipologie di soggetti, per quali interventi e, soprattutto, su quali tipologie di immobili.

 

Onlus di diritto: dentro tutto senza limiti

Una cooperativa sociale, Onlus di diritto, che gestisce più residenze sanitarie accatastate come immobili a uso abitativo di categoria A/2 o A/3, dove si svolgono percorsi riabilitativi della salute mentale, chiede conferma della sussistenza dei requisiti, soggettivo e oggettivo, necessari all’ingresso nel perimetro del super sconto fiscale.

Il Fisco ricorda che il comma 9, lettera d-bis), dell'art.119 del decreto “Rilancio” stabilisce specificamente che l'agevolazione si applica agli interventi effettuati, tra le altre, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus, di cui all'art.10 del d.lgs. 460/1997, come l’istante). In particolare, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale, fermo restando l'esclusione prevista al comma 15-bis dell'art.119, e dalla destinazione degli immobili oggetto dei lavori.

Inoltre, poi, come ha chiarito nella circolare n. 30/2020, in questa ipotesi non opera neanche la limitazione contenuta nel comma 10 dello stesso art.119, in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

 

Volontariato, promozione sociale, beneficienza: quando si prende il Superbonus?

Si ricorda, anche qui, che la detrazione maggiorata del 110% spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto dei medesimi interventi (trainanti e trainati), ferma restando l'esclusione prevista dal comma 15-bis cit., sulla base del quale non sono ammessi al Superbonus i lavori eseguiti sulle unità abitative di pregio ovvero censite in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9, in tale ultimo caso se non aperte al pubblico.

Per quel che riguarda le singole fattispecie, si sottolinea che:

  • l'individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile deve essere effettuata, applicando le regole contenute nel citato art. 119, tenendo conto della natura degli immobili e del tipo di intervento da realizzare (risposta n. 250);
  • con particolare riferimento al caso della fondazione istituita come istituzione pubblica di assistenza e beneficienza (ex Ipab) che ha deliberato la trasformazione in fondazione di diritto privato (risposta n. 251), considerato che l'ente citato non è stato espressamente contemplato tra i soggetti destinatari del 110%, di cui alla lett. d-bis) del citato comma 9 dell'art. 119 (non si è qualificata Onlus), è negata la possibilità di accesso al 110% per gli interventi effettuati sugli immobili dalla stessa posseduti ma alla stessa non è precluso, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, di beneficiare delle detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) e di miglioramento antisismico (sismabonus) 'ordinari', di cui agli artt.14 e 16 del dl 63/2013.

Condominio o no, non conta

Nella risposta 252, infine, si chiarisce che per tali tipologie di enti non commerciali, l'agevolazione spetta a prescindere dalla circostanza che l'edificio sia o meno costituito in condominio, con conseguente possibilità di accedere alla detrazione maggiorata del 110% anche con riguardo agli interventi realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di proprietà dei citati soggetti.

LE RISPOSTE 239, 249, 250, 251 e 252 SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


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