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Credito di imposta 4.0: si betoniera ma escluso l'autotelaio

L'Agenzia delle Entrate torna a esprimersi, in replica a una specifica istanza, sulla questione ricorrente nel settore circa la possibilità di fruire del credito di imposta 4.0 per l'acquisto di autobetoniere.

30.03.2021: La notizia è stata data oggi da ATECAP. L'Agenzia delle Entrate torna a esprimersi, in replica a una specifica istanza, sulla questione ricorrente nel settore circa la possibilità di fruire del credito di imposta 4.0 per l'acquisto di autobetoniere.

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Con la Risposta 189 del 17 marzo 2021, precisa che se la spesa riguarda l'autobetoniera, il credito di imposta spetta alla sola betoniera ed è escluso per l'autotelaio, anche se, senza quest'ultimo, la prima non potrebbe né funzionare né raggiungere il cantiere. 

L'Atecap si era già interessata al tema dell'inclusione nella disciplina agevolativa anche del veicolo sul quale sono installate componenti e attrezzature per la miscelazione e il trasporto del calcestruzzo. 

Come noto, uno dei profili più delicati dell'applicazione del credito di imposta 4.0 a questo tipo di spese riguarda la possibilità di far rientrare o meno, l'intero investimento che si intende effettuare, tra quelli agevolati ai sensi dell'Allegato A alla legge 232/2016 (Bilancio 2017) che ha definito il novero dei beni ammessi all'iperammortamento. 

Si ricorda, a tal riguardo, che quest'ultima agevolazione è stata trasformata in credito di imposta dalla legge di Bilancio 2020 e da ultimo, con la legge di Bilancio 2021, è stata rimodulata per l'anno 2021 e prorogata sino al 2022. 

In particolare, l'istanza precisa posta alla Agenzia delle Entrate e riportata nella risposta ufficiale di quest'ultima disponibile a questo link, si basava proprio sull'assunto che nel caso in cui un'autobetoniera non disponga di un motore ausiliario ma sia azionata direttamente dal motore dell'autoveicolo tramite presa di forza, allora l'intero investimento potesse essere oggetto dei benefici fiscali. 

Dunque, non solo alla "macchina" o "attrezzatura" facilmente riconducibile all'Allegato A, ma anche al "veicolo", sul presupposto che, senza quest'ultimo, la prima non potrebbe né funzionare né raggiungere il cantiere. 

Sul punto, invece, l'Agenzia delle Entrate conclude diversamente, ammettendo al credito di imposta soltanto la "betoniera (o "betoniera con pompa") e non anche l'"autoveicolo", che però potrà contare sul minor credito d'imposta previsto per l'acquisto di beni strumentali nuovi non 4.0 (ex superammoramento). 

La risposta dell'Agenzia si basa sul parere della Direzione Generale per la politica industriale la competitività e le PMI del MISE e sulla CM Agenzia delle Entrate/MISE 4/E/2017 in base alle quali viene ribadito che rientrano tra i beni dell'allegato A in linea generale, solamente le "macchine" ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2, lettera a), della c.d. "Direttiva Macchine" e sono esclusi i beni qualificabili come i veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio.