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Sistemi solari fotovoltaici a caccia del Superbonus 110%: requisiti, potenza, collegamenti col cappotto termico

L'installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica di cui al comma 1 dell'articolo 119 del decreto Rilancio o che si esegua un intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo

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Nel portale governativo dedicato al Superbonus troviamo importanti chiarimenti in merito al Superbonus 110% su svariati aspetti. Oggi ci focalizziamo sull'installazione di sistemi solari fotovoltaici.

Nello specifico:

  • se in un edificio è già presente un impianto fotovoltaico da 3 kW, che fruisce del conto energia e viene effettuato, sullo stesso edificio, un intervento ammesso al Superbonus 110% di rifacimento del cappotto termico, è possibile trainare un intervento di potenziamento dell'impianto fotovoltaico esistente, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai commi 5 e 7 dell'art.119 del DL Rilancio e fermo restando l'impossibilità per la quota parte di impianto potenziato di accedere a qualunque altro beneficio;
  • l'installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica di cui al comma 1 dell'art.119 o che si esegua un intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo. In particolare, l'installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata: sulle parti comuni di un edificio in condominio; sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo; su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno.
  • ai fini del Superbonus l'installazione può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari. In applicazione di tale principio, pertanto, il Superbonus spetta anche nel caso in cui l'installazione sia effettuata in un'area pertinenziale dell'edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto;
  • se l'impianto è al servizio del condominio, il limite di potenza 20 KW è riferito all'edificio condominiale. Se invece l'impianto è al servizio delle singole unità abitative, tale limite va riferito alla singola unità.

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