Efficienza Energetica
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Efficienza energetica e miglioramento sismico opere: ecco altri 497 milioni per i comuni (e per i progettisti)

Il Ministero dell'Interno attribuisce ai Comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari in totale a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (Legge di Bilancio 2020)

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I fondi sono per i comuni, certo, ma 'di conseguenza' saranno 'lavoro' per i progettisti tecnici, visto che si parla di risorse per "investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile".

E' piuttosto rilevante il decreto dell'11 novembre 2020 della Finanza Locale/Ministero dell'Interno che sblocca altri 497.220.000 euro, in applicazione del comma 29-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 160/2020 (Legge di Bilancio 2020), per l'anno 2021.

Queste risorse saranno assegnate ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di:

  • a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonchè all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonchè interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Ammontare dei contributi

Il riferimento 'resta' il decreto del 30 gennaio 2020 che aveva assegnato ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, di ammontare stabilito in base alla popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018 come di seguito indicato:

  • A) euro 50.000 ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
  • B) euro 70.000 ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
  • C) euro 90.000 ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
  • D) euro 130.000 ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;
  • E) euro 170.000 ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti;
  • F) euro 210.000 ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;
  • G) euro 250.000 ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

L’art. 47, comma 1, del decreto legge 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) dispone, limitatamente all’anno 2021, l’incremento delle risorse assegnate ai comuni per i predetti investimenti. Il decreto dell’11 novembre 2020 assegna quindi ai comuni contributi di pari importo di cui alle lettere da A) a G) di cui sopra, che vengono quindi raddoppiati.

Quando devono iniziare i lavori

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate.

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