Abuso Edilizio | Edilizia
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L'abuso edilizio su area demaniale non sfugge mai alla demolizione: niente conversione in sanzione pecuniaria

Tar Campania: l'abuso realizzato su suolo di proprietà dello Stato determina l’applicazione dell’art. 35 del DPR n. 380/01 che in tale ipotesi prevede, quale unica ed esclusiva conseguenza, la demolizione a spese del responsabile

Non c'è alternativa alla ruspa, per l'abuso edilizio commesso sull'area demaniale. Ce lo ricorda il Tar Napoli nella sentenza 4266/2020 dello scorso 5 ottobre, che riepiloga i paletti della fattispecie:

  • l'abuso realizzato su suolo di proprietà dello Stato determina l’applicazione dell’art. 35 del dpr 380/01 (richiamato nell’ordinanza), che in tale ipotesi prevede, quale unica ed esclusiva conseguenza, la demolizione a spese del responsabile;
  • la norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata a evitare l’indebito utilizzo del bene demaniale per cui, nei casi di edificazione “contra legem”, non occorre alcun accertamento ulteriore e occorre verificare solo che trattasi di suolo di proprietà pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato;
  • dall’abusività dell’opera scaturisce con carattere vincolato l’ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, né deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento o tener conto del lasso di tempo intercorso (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 28 aprile 2014 n. 2196).

Sanzioni pecuniarie alternative impossibili per l'abuso in zona demaniale

Nel 'nostro' caso, il Tar si imbatte nel ricorso contro la rimozione di tutte le opere abusive, consistenti nell’istallazione di una pedana in legno di 120 mq posta a ridosso dell’arenile e della scogliera, realizzata su area demaniale marittima della superficie di mq 1.368,00.

La disciplina di cui all’art. 35 dpr 380/2001, differente rispetto a quella ordinaria dettata dall’art. 31 T.U. dell’edilizia e che non prevede l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, trova la propria giustificazione nella peculiare gravità della condotta sanzionata, che riguarda la costruzione di opere abusive su suoli pubblici. A ciò consegue, fra l’altro, che la norma non lascia all’ente locale alcun spazio per valutazioni discrezionali, una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità del permesso di costruire su suoli demaniali, che impone di ordinarne la demolizione a cura del Comune e a spese del responsabile dell’abuso.

In altri termini, una volta accertato il carattere abusivo dell’opera ai sensi degli artt. 31 e 35 dpr 380/2001, il provvedimento di ingiunzione alla rimozione del manufatto si configura per l’amministrazione come atto dovuto e vincolato, come previsto dal comma 2 dell’art. 31, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario dare notizia dell’avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto.

Niente dimostrazione di compatibilità

In ultimo, il Tar evidenzia che la comprovata insistenza delle opere ritenute abusive su area demaniale esclude a priori ogni possibilità di valutazione di una loro compatibilità con la strumentazione urbanistica locale e, più in generale, con la normativa urbanistica edilizia e paesaggistica del suddetto P.T.P. e perdono ogni rilievo anche le questioni relativamente al titolo edilizio in forza del quale le predette opere potrebbero essere realizzate e della correlata sanzione urbanistica da irrogare atteso che - come sopra rilevato - il citato art. 35, in presenza di interventi su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, prevede quale unica sanzione per l’abuso commesso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

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LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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