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Superbonus 110%: dati da comunicare al Fisco, scadenze, opzione cessione credito e sconto in fattura

Focus sul provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che, tra l'altro, ha approvato il modello di Comunicazione che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre 2020 dell’opzione per lo “sconto in fattura” o la “cessione del credito d’imposta”

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L'8 agosto 2020 sono stati pubblicati due documenti fondamentali per l'applicazione del Superbonus 110% del DL Rilancio: oltre alla circolare attuativa, l'Agenzia delle Entrate ha diramato un provvedimento che contiene il modello di Comunicazione che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre dell’opzione per lo “sconto in fattura” o la “cessione del credito d’imposta” corrispondente alla detrazione spettante, con le relative istruzioni per la corretta compilazione.

Vediamo, quindi, di riassumere i contenuti del provvedimento 283847/2020.

Dati da comunicare all'Agenzia delle Entrate

Sappiamo bene che fra le grandi novità previste dal Superbonus 110% c'è quella di poter optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, per lo “sconto in fattura”, un contributo, cioè, sotto forma di sconto su quanto dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore da recuperare con il credito d’imposta.

I beneficiari, inoltre, potranno cedere il credito corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito (al momento, Intesa San Paolo e Unicredit) e intermediari finanziari.

Per effettuare tali opzioni alternative alla detrazione diretta sarà necessario inviare, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia l’apposito modello di Comunicazione approvato proprio con il provvedimento in parola.

L’opzione, valida sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari che per quelli relativi alle parti comuni degli edifici, si applica agli interventi per il recupero del patrimonio edilizio, per l’efficienza energetica, per le misure antisismiche, per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per l’installazione di impianti fotovoltaici e delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Nel modello dovranno essere indicati i dati del soggetto che trasmette la comunicazione (beneficiario, intermediario, amministratore di condominio, soggetto che appone il visto), l’opzione esercitata, la tipologia di intervento effettuato, l’ammontare della spesa sostenuta e del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto, i dati identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento e i dati dei beneficiari e dei cessionari/fornitori.

Nella sezione riservata a chi appone il visto di conformità, da compilare solo in caso di Superbonus, vanno indicati anche i dati identificativi delle asseverazioni previste per gli interventi ecobonus e sismabonus.

Scadenza: 16 marzo dell'anno successivo

La comunicazione dovrà essere inviata all’Agenzia a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere trasmessa entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Se per gli interventi eseguiti spetta il Superbonus, la comunicazione va trasmessa esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Esercizio dell'opzione

Sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, l’opzione è comunicata all’Agenzia utilizzando il modello allegato al provvedimento, denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”.

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, quella relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente o tramite intermediario.

Nel paragrafo 4 del provvedimento sono elencati nel dettaglio gli altri casi particolari dei soggetti tenuti all’adempimento.

Fruizione del credito ceduto

I cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.

Lo sconto è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. La quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

In alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione, con facoltà di successiva cessione.

IL PROVVEDIMENTO, IL MODELLO DI OPZIONE E LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

Articolo integrale in PDF

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