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Covid-19: le linee guida per le operazioni peritali dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU)

Linee guida di buone prassi per CTU per lo svolgimento delle operazioni peritali nel corso della pandemia da Covid-19 in atto e sino al termine dell’emergenza

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La Commissione Ingegneria Forense della FedIngER (Federazione regionale Ordini Ingegneri dell'Emilia Romagna) ha realizzato un interessante documento di aiuto ai CTU (consulenti tecnici d'ufficio), avente lo scopo di uniformare la gestione delle attività degli ausiliari dei giudici, in relazione alle disposizioni dei decreti emanati dal Consiglio dei Ministri e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, così da scoraggiare singole iniziative.

Richiesta autorizzazione CTU al conferimento incarico

Privilegiando lo smart working, in occasione dell’accettazione dell’incarico il CTU chiede al Giudice l’autorizzazione a svolgere in videoconferenza le operazioni peritali che non necessitino di adunanza di persone – utilizzando preferibilmente la piattaforma già prevista nelle linee guida del CSM agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 (Teams o Skype), o eventualmente altra piattaforma condivisa da tutte le parti e che garantisca la sicurezza informatica – salvaguardando il contraddittorio e la effettiva partecipazione delle parti.

Modalità di svolgimento delle operazioni peritali

Ricevuto l’incarico e prima di iniziare le attività, il CTU invia una PEC ai difensori delle parti, sottoponendo le regole per lo svolgimento delle operazioni peritali in videoconferenza di cui al successivo articolo 3 e quelle per lo svolgimento delle operazioni peritali con necessità di riunire persone.

Nel caso le regole sottoposte, od eventualmente concordemente modificate, siano condivise da tutti i difensori delle parti si procede secondo le modalità in esse stabilite; diversamente si informa il Giudice – ex art. 92 disp. att. c.p.c. – affinché questi dia i provvedimenti opportuni.

Regole per lo svolgimento delle operazioni peritali in videoconferenza

Il CTU crea sulla piattaforma informatica il gruppo ‘Procedimento n. R.G. ____/____ Tribunale di ____’ con le persone aventi diritto di partecipare alle riunioni (parti, loro procuratori e consulenti tecnici regolarmente nominati) le quali – almeno tre giorni prima della data d’inizio delle operazioni peritali – abbiano comunicato al CTU il loro indirizzo PEC (fatta eccezione per le parti in persona che non fossero in disponibilità della PEC, che possono comunicare un indirizzo mail ordinario).

Prima di terminare ogni riunione, il CTU invia via PEC il verbale già da lui firmato digitalmente a tutti i partecipanti, i quali lo firmano digitalmente e lo restituiscono via PEC (ad eccezione delle parti in persona che non fossero in disponibilità della PEC e/o della firma digitale, che possono firmarlo a mano e restituirlo via mail ordinaria; in alternativa i procuratori firmano digitalmente il verbale dando atto che anche la parti assistite lo hanno letto ed accettato). Successivamente, il CTU avrà cura di inviare il verbale a tutti gli aventi diritto.

Regole per lo svolgimento delle operazioni peritali con necessità di adunanza di persone

Il CTU predispone preliminarmente uno specifico verbale richiamante detti obblighi e procede allo svolgimento delle operazioni peritali solo se tutti i partecipanti lo hanno sottoscritto per accettazione e condivisione.

In caso contrario non dà corso alle attività e informa il Giudice. In caso di adunanza di persone in luoghi chiusi è necessario anche formalizzare il consenso degli eventuali occupanti dei locali in cui devono svolgersi gli accertamenti.

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