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Competenze professionali: la realizzazione di infrastrutture viarie per urbanizzazione primaria è degli ingegneri

Tar Latina: il progetto per la realizzazione di infrastrutture viarie che costituiscono interventi di urbanizzazione primaria rientra tra le competenze esclusive degli ingegneri e non fra quelle degli architetti

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Progettazione opera urbanizzazione primaria: è roba per ingegneri

In materia di competenze professionali, segnaliamo un'altra sentenza interessante, la n.170 del 25 maggio del Tar Latina, che verte sulla violazione della normativa speciale in materia di competenze professionali degli ingegneri e degli architetti e, di fatto, ci riporta indietro di quasi 100 anni.

Nel caso specifico, la contestazione fa leva sul fatto che la progettazione di un’opera di urbanizzazione primaria, quale è la viabilità pubblica, è riservata alla competenza degli ingegneri e che, pertanto, del tutto illegittimamente esso è stato affidato ad architetti da parte del comune.

Il regio decreto del 1925 vale ancora

Il Tar da ragione al ricorrente, in quanto:

  • l’art. 51 del RD 2537/1925, dispone che: “Sono di spettanza della professione d’ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto […]”; a mente del successivo art. 52, invece, “Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative”
  • è ancora attuale la ripartizione delle competenze tra architetti e ingegneri risultante dagli artt. 51 e 52, RD 2537 cit., che sono perciò tuttora applicabili (Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2019 n. 5012; sez. V, 21 novembre 2018 n. 6593; sez. VI, 15 marzo 2013 n. 1550; sez. IV, 5 giugno 2009 n. 4866). Conseguentemente, il progetto per la realizzazione di infrastrutture viarie che non siano strettamente connesse a un fabbricato, perché poste a sua pertinenza, e che dunque costituiscano interventi di urbanizzazione primaria, rientra tra le competenze esclusive degli ingegneri, non essendo riconducibili alle “opere di edilizia civile” che formano oggetto tanto della professione di ingegnere, quanto di quella di architetto (Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2019 n. 5012; sez. IV, 22 maggio 2000 n. 2938; sez. V, 6 aprile 1998 n. 416; sez. IV, 19 febbraio 1990 n. 92; TAR Campania, Napoli, 20 febbraio 2017 n. 1023; TAR Lazio, Latina, sez. I, 12 luglio 2013 n. 608; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 31 maggio 2013 n. 1270).

Nel nostro caso, il progetto esecutivo di cui è causa è stato sottoscritto da due architetti, per cui il ricorso va accolto.

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