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Testo decreto liquidità salva imprese e professionisti: contro il Coronavirus prestiti con garanzie al 100%

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto salva imprese coi prestiti e la liquidità per fronteggiare la grave emergenza: per le piccole e medie imprese, la garanzia sui prestiti rimane al 100%. Fino a 25 mila euro non ci sarà alcuna valutazione del merito di credito

TESTO DEFINITIVO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE - LEGGE DELLO STATO IN VIGORE DAL 7 GIUGNO 2020

La legge n.40/2020 del 5 giugno 2020, di conversione con modifiche del decreto n.23 dell'8 aprile 2020 - Liquidità contiene regole sui prestiti e la liquidità per fronteggiare la grave emergenza: per le piccole e medie imprese, la garanzia sui prestiti rimane al 100%. Fino a 30 mila euro - novità apportata alla Camera - non ci sarà alcuna valutazione del merito di credito

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Il decreto-legge liquidità imprese o decreto salva imprese ("Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di disciplina dei termini in tema di consultazioni elettorali e di giustizia"), DL 23/2020 entrato in vigore lo scorso 9 aprile 2020, contiene un pacchetto economico per fronteggiare la pesantissima crisi causata dall'emergenza Coronavirus.


AGGIORNAMENTO 8 GIUGNO 2020 - la legge n.40/2020 del 5 giugno 2020, di conversione del dl 23/2020, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.143 del 6 giugno 2020. E' in vigore a tutti gli effetti. IL TESTO DEFINITIVO E' DISPONIBILE E SCARICABILE IN ALLEGATO.

AGGIORNAMENTO 5 GIUGNO 2020 - il Senato della Repubblica ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando in via definitiva il ddl n. 1829, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in materia di accesso al credito per le imprese (decreto liquidità), nello stesso testo già approvato dalla Camera. Di fatto, quindi, per l'entrata in vigore della Legge Liquidità si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

AGGIORNAMENTO 27 MAGGIO 2020 - la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del DL Liquidità, con tutte le modifiche apportate in sede referente. Ora il provvedimento passa all'esame del Senato per la definitiva conversione. Qui è disponibile il link al nuovo testo, mentre qui il link al dossier illustrativo con tutte le misure.

Di seguito, l'analisi di tutte le misure di interesse per edilizia e professionisti, con indicate in rosso le modifiche o le aggiunte al testo originale.

Prestiti a imprese, PMI, professionisti

L’articolo 1, modificato nel corso dell’esame in sede referente, dispone che SACE S.p.A., al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, conceda - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, secondo quanto introdotto in sede referente.

NB 1 - le imprese che utilizzeranno questo strumento non potranno distribuire utili nei dodici mesi successivi all'erogazione del credito e dovranno assumere l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

NB 2 - via libera all’autocertificazione dei dati aziendali per richiedere i prestiti garantiti dallo stato. Inoltre, «il soggetto che eroga il fi nanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato». L'attivazione di un prestito accompagnato dalla garanzia pubblica determina per il beneficiario anche la sospensione delle segnalazioni alla Centrale rischi fino al 30/09/2020.

Si prevede:

  • lo stanziamento di 200 miliardi di prestiti con garanzie fino al 90% per tutte le imprese, senza limiti di fatturato, e altri 200 miliardi di crediti destinati al sostegno dell'export;
  • la garanzia al 100% sui prestiti per le piccole e medie imprese (fino a 499 dipendenti) e i professionisti: fino a 25 mila euro non ci sarà alcuna valutazione del merito di credito. Fino a 800.000 euro, garantiti al 90% dallo Stato e al 10% dai confidi, non ci sarà alcuna valutazione sull'andamento dell'azienda. Per importi fino a 5 milioni di euro la garanzia sarà pari al 90%, senza valutazione dell'andamento dell'aziendale.

Nello specifico:

  • le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
  • la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
  • l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
  • per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Speciale Fondo Centrale di Garanzia professionisti e PMI

L’articolo 13 – modificato nel corso dell’esame in sede referente - introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un’estensione dell’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria.

Viene disposto un ulteriore potenziamento del Fondo di Garanzia per le Pmi.

Sono infatti ammessi al Fondo con copertura al 100%, e senza procedura di valutazione da parte del medesimo, i nuovi finanziamenti di durata massima di 6 anni a favore di pmi e piccoli professionisti, per un importo massimo di 30.000 euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario; il rimborso del capitale non decorre prima di 18 mesi dall’erogazione del prestito.

Nel corso dell’esame in sede referente è stata estesa da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti garantiti e anche rideterminato il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti garantiti.

Si consente in proposito un adeguamento, su richiesta, dei finanziamenti già concessi, alle nuove condizioni introdotte in sede di conversione del decreto legge, (lett. mbis).

Secondo quanto inserito in sede referente, una quota parte delle risorse del Fondo, fino ad un importo di 100 milioni di euro è destinato alle predette operazioni di garanzia sui finanziamenti a favore degli enti del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa e commerciale, anche se non in via prioritaria (comma 12-bis):

  • la proroga di tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo (lett. o)). Si prevedono poi le seguenti ulteriori misure tese ad un maggior rafforzamento degli interventi di garanzia del Fondo:  l’incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall’80 al 90 per cento dell’ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi, previa autorizzazione della Commissione UE e in conformità con il quadro temporaneo degli aiuti di Stato (lett. c));
  • l’elevazione della copertura del Fondo in riassicurazione dal 90 al 100 per cento dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia.

Queste le condizioni per il rilascio:

  • a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi (anziché 24 come invece previsto dal testo originario, prima della modifica in sede referente) (lett. a));
  • b) al 31 dicembre 2019 (precedentemente quindi al diffondersi dell’epidemia COVID-19) l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà come definite dalla normativa europea, e alla data del 29 febbraio 2020 non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, come rilevabili dal soggetto finanziatore, anziché come definite ai sensi della normativa europea. Tale modifica è stata introdotta in sede referente (lett. b)).

Nuova proroga per tasse e contributi

  • sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’IVA per i mesi di aprile e maggio 2020 a favore di alcuni esercenti attività di impresa, arte e professione. La sospensione si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta
  • per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
  • sospensione dei versamenti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, che andranno effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020;
  • congelamento dei termini per il bonus prima casa dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.

Responsabilità datori di lavoro per casi di Covid-19

Limitazione della responsabilità aziendale dei datori di lavoro per gli infortuni Covid (in caso di contagio da Covid dei dipendenti), a condizione che l’impresa abbia adottato correttamente il protocollo di sicurezza.

Estensione Fondo Gasparrini per mutui prima casa

Estesa la platea di chi può richiedere la sospensione dei mutui prima casa, anche a ditte individuali e piccoli imprenditori, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Ritenute su redditi da lavoro autonomo

L'art.19 dispone che, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo 17 marzo - 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/1973 da parte del sostituto di imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Termini agevolazioni prima casa (imposta di registro)

I termini per l'agevolazione prima casa e per il credito di imposta per il riacquisto della prima casa sono sospesi nel periodo 23 febbraio - 31 dicembre 2020. Nello specifico l'articolo 24 sospende i termini che condizionano l'applicazione dell'imposta di registro agevolata (2 per cento) agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, nonché il termine per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Divieto di cumulo pensioni e redditi (indennità 600 euro): ABROGATO

L'articolo 34 è abrogato dall’articolo 78 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Rilancio): tale richiamata norma modifica l’articolo 44 del dl 18/2020, che istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, elevando da 300 milioni di euro a 1150 milioni di euro la dotazione del predetto Fondo.

Inoltre l’articolo 78 del decreto-legge n. 34 del 2020 riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro (prevista per il solo mese di marzo 2020 dall’articolo 44 del dl 18/2020) a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 (che ha privatizzato tutti gli enti e le casse dei professionisti esistenti) e 10 febbraio 1996, n. 103 (che qualifica sin dall’inizio come enti privati le casse istituite dalle categorie di liberi professionisti fino a quel momento privi di tutela previdenziale).

Proroga DURF

L'art.23 dispone che "I certificati previsti dall’articolo 17- bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020". Viene quindi prorogata espressamente la validità dei certificati previsti dall’art.17-bis del d.lgs. 241/1997, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle entrate.

In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi nel mese di febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia.

In definitiva: i documenti unici di regolarità fiscale (DURF) emessi nel corso del mese di febbraio 2020 rimangono validi fino al 30 giugno 2020.

Differimenti vari e impiantistica sportiva

Il decreto prevede, infine:

  • lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali);
  • la sospensione del pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l’uso di beni immobili appartenenti allo Stato;
  • l’ampliamento, fino al termine dell’anno in corso, dell’operatività del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall’Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020;
  • la proroga al 30 giugno 2020 della validità dei certificati in materia di appalti emessi, ai sensi del dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997, dall'Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020. In particolare, l'unico comma dell'articolo in esame proroga espressamente fino al 30 giugno 2020 la validità dei certificati previsti, in materia di appalti, dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997, emessi dall'Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020.

Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19

L’articolo 29-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, definisce il contenuto dell’obbligo di tutela della integrità psico-fisica del lavoratore prevista dall’articolo 2087 del codice civile a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, con specifico riferimento al rischio di contagio da COVID-19.

La disposizione, in particolare, rimanda, per l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 2087 del codice civile, all’applicazione, all’adozione e al mantenimento delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

Rilascio PIN INPS

L’articolo 35 semplifica le modalità di rilascio dell’identità digitale da parte dell’Inps per la durata dell’emergenza epidemiologica.

Nel dettaglio, fino al termine dello stato di emergenza l’INPS è autorizzato a rilasciare ai cittadini le proprie identità digitali (PIN) - ossia il codice personale che consente di accedere ai servizi telematizzati dell'Istituto - in maniera semplificata, acquisendo telematicamente gli elementi necessari all’identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.

IL DECRETO-LEGGE 23/2020 PUBBLICATO IN GU E IL TESTO DELLA CONVERSIONE IN LEGGE PUBBLICATO IN GU SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF


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