Tariffe Professionali
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Compensi del CTU: la riduzione di 1/3 opera soltanto nell'ipotesi di onorario determinato secondo tariffa

Cassazione: sia nel caso di quantificazione a tempo che in ipotesi di calcolo a vacazione può soltanto operarsi lo scomputo delle prestazioni eseguite successivamente alla scadenza

Arriva un'altra pronuncia della Cassazione piuttosto interessante per i professionisti, soprattutto per chi svolge consulenza tecnica d'ufficio (CTU). Stavolta l'oggetto del contendere è rappresentato dalla corretta interpretazione dell'art.52 del dpr 115/2002 in relazione all'art.360 n.4 c.p.c., perché il Tribunale ordinario avrebbe errato nel ritenere che la decurtazione fissa di 1/3 del compenso prevista dal comma 2 del richiamato art.52 si applicherebbe soltanto agli onorari determinati secondo tariffa e non anche a quelli quantificati a tempo o a vacazioni.

Per la ricorrente, il giudice di merito avrebbe dovuto comunque indagare sull'operato del CTU e ridurre il compenso riconosciutogli, escludendo dal conteggio le prestazioni eseguite dopo la scadenza del termine fissato per il deposito dell'elaborato peritale.

La Cassazione è serafica nel ricordare che "in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, in caso di perizia depositata dopo la scadenza del termine concesso dal giudice, è legittima, ove non sia possibile l'individuazione della parte di incarico svolta tempestivamente, la riduzione di un terzo dell'onorario ai sensi dell'art.52, ultima parte, del D.P.R. n.115 del 2002, dovendosi ritenere che l'esclusione del compenso per "il periodo successivo alla scadenza del termine", prevista dalla suddetta norma, osti al riconoscimento di vacazioni computabili oltre il numero massimo calcolabile per i giorni compresi nel termine fissato, ma non consenta di acquisire la prestazione senza remunerazione, determinandosi, diversamente, una sanzione diversa per due situazioni identiche, quali la riduzione di solo un terzo per gli onorari a tariffa variabile e la cancellazione del compenso per gli onorari a tempo di prestazioni comunque validamente effettuate dopo la scadenza, che abbiano portato non alla revoca dell'incarico ma all'acquisizione della relazione" (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n.18331 del 18/09/2015, Rv. 636792; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n.22158 del 12/09/2018, Rv.650943).

Ne deriva che la riduzione di 1/3 opera soltanto nell'ipotesi di onorario determinato secondo tariffa, mentre sia nel caso di quantificazione a tempo che in ipotesi di calcolo a vacazione può soltanto operarsi lo scomputo delle prestazioni eseguite successivamente alla scadenza, laddove il consulente tecnico abbia depositato la propria relazione peritale senza rispettare il termine stabilito dal giudice.

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