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I costi della sicurezza: quali sono, come quantificarli e quali non sono soggetti a ribasso

Un attento approfondimento sui costi della sicurezza: dalla definizione delle opere che determinano i costi per la sicurezza alle modalità di quantificazione e liquidazione

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Quali sono i costi per la sicurezza 

I costi della sicurezza sono i costi delle misure preventive e protettive dai rischi interferenziali; esse sono contenute nel PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) nei cantieri da Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) nel caso di appalto da art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (ovvero, non comprendente lavori edili o di ingegneria civile caratterizzanti i cantieri da Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Nei cantieri, si potrebbero definire i costi della sicurezza come i costi delle prestazioni aggiuntive all’oggetto del contratto, dovute alle scelte progettuali del CSP (Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione), contenute nel PSC [1].
Questa definizione, apparentemente semplice, racchiude in realtà diversi concetti fondamentali ed è il risultato dell’evoluzione normativa in materia, a partire dal recepimento delle Direttive Comunitarie [2]; l’attuazione del PSC comporta alcune spese che devono essere considerate supplementari rispetto a quanto previsto da contratto, in quanto non direttamente finalizzate all’esecuzione dell’opera, e non rientranti negli obblighi di legge del datore di lavoro per l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni, né nelle spese generali che l’impresa deve sostenere per assolvere agli obblighi contrattuali [1] [3].

Che cosa è un apprestamento ai fini dei costi sper la sicurezza

Il PSC deve contenere i costi della sicurezza, come indicati nell’Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., che comprendono: Apprestamenti previsti nel PSC; Misure preventive protettive e DPI eventualmente previsti per lavorazioni interferenti; Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi; Mezzi e servizi di protezione collettiva; Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni; Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Gli apprestamenti sono definiti come opere provvisionali finalizzate alla protezione dei lavoratori dai rischi [4]. Entrambi i requisiti devono essere soddisfatti affinché un’opera possa essere considerata un apprestamento. Pertanto, non devono essere considerati apprestamenti tutte quelle opere finalizzate alla protezione dai rischi che fanno parte dell’opera stessa, né le opere provvisionali che sono necessarie all’esecuzione piena e perfetta dell’opera [4] [2].

Alcuni esempi di opere rientranti e non rientranti nei costi della sicurezza

Ad esempio, una protezione del fronte di uno scavo costituita da berlinesi di micropali non può essere considerata un apprestamento, in quanto, pur essendo finalizzata alla protezione dei lavoratori dai rischi, non è un’opera provvisionale, bensì costituisce essa stessa un’opera [4]. Oppure, un sostegno con puntelli non può essere considerato costo di sicurezza se atto al pre-sostegno dell’opera (es. centinature per l’esecuzione di archi in muratura), in quanto, pur trattandosi di opera provvisionale, non è finalizzata tanto alla protezione dei lavoratori dai rischi, quanto all’esecuzione piena e perfetta dell’opera [2][3]; gli stessi puntelli sono da considerare costi di sicurezza se, invece, sono atti a proteggere delle superfici pedonali dal rischio di crollo, o al sostegno di un piano di lavoro o una passerella in tavole da impalcato.

L'elenco degli apprestamenti dell'Allegato XV.1 del D. Lgs. 81/08

Nell’Allegato XV.1 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. è riportato un elenco indicativo e non esaustivo di elementi che devono essere considerati apprestamenti. Tali elementi devono essere considerati costi di sicurezza, in quanto rispondono sempre alla definizione di apprestamento, ovvero opere provvisionali finalizzate alla protezione dei lavoratori dai rischi [4]. Le misure preventive e protettive e i DPI devono essere considerati costi di sicurezza solo in alcuni casi, ovvero solo se finalizzati alla protezione dei lavoratori dai rischi interferenziali: si considerano eventuali noli di attrezzature, materiale di consumo, ore lavorative per l’attuazione delle misure, purché queste siano specificatamente atte a realizzare prescrizioni del PSC che esulano dal contratto (ad esempio, pareti divisorie atte alla protezione di locali durante la ristrutturazione di locali contigui); i DPI, inoltre, devono essere riconosciuti come costi di sicurezza solo se utilizzati per proteggere da rischi dovuti a lavorazioni interferenti e non da quelli dovuti alle specifiche lavorazioni.
Gli impianti di sicurezza (terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi) devono essere considerati costi di sicurezza se atti alla protezione dei lavoratori e se installati all’uopo e non se già esistenti; ad esempio, per interventi di ristrutturazione di un fabbricato, si considera costo di sicurezza l’impianto di terra dell’impianto elettrico di cantiere, ma non l’impianto di terra del fabbricato.
I mezzi e servizi di protezione collettiva sono anch’essi costituiti da dotazioni per la protezione dei lavoratori da rischi interferenziali (ad esempio, mezzi estinguenti, dispositivi di segnalazione per la viabilità di cantiere, cartellonistica) e non da rischi specifici delle lavorazioni. Le procedure sono considerate costi di sicurezza solo se riportate nel PSC per l’attuazione di specifiche prescrizioni atte alla protezione dei lavoratori da rischi peculiari del cantiere, dovuti ad esempio a particolari interferenze con il contesto ambientale, e non le procedure che devono essere comunque eseguite per l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni. Gli interventi per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni non contemplano quegli sfasamenti già previsti da cronoprogramma e si traducono in ore di lavoro di fermo personale o attrezzature, solo se dovuti a interferenze tra lavorazioni non altrimenti risolvibili. Le misure di coordinamento, infine, sono quelle atte all’attuazione delle prescrizioni del PSC, come ad esempio il costo orario delle riunioni di coordinamento per l’Impresa (ovvero, il fermo del lavoratore che partecipa alla riunione, purché il lavoratore svolga abitualmente altre mansioni) ed il costo orario dell’attuazione di ogni procedura atta a regolare l’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, che sottrae tempo dedicato alla produzione [2].

Per quanto riguarda gli appalti che non comportano cantieri da Titolo IV da D. Lgs. 81/08 e s.m.i., devono essere riconosciuti i costi di sicurezza per la gestione dei rischi interferenziali [5], come peraltro riportato nell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; pertanto, si potrebbe, per analogia, considerare i costi di sicurezza come avviene per i cantieri, come sopra riportato.

Costi della sicurezza: come si quantificano?

I costi della sicurezza devono essere determinati analiticamente, a corpo o a misura, e non come una mera percentuale dell’importo lavori [2]. Infatti, tali costi sono riconosciuti per assolvere a delle prescrizioni contenute nei documenti di sicurezza (PSC/DUVRI), che sono documenti contrattuali. Una sottostima dei costi può costituire motivo di contenzioso, se non addirittura di riserva da parte dell’Impresa se si opera in appalto pubblico; una sovrastima dei costi, di contro, comporta una corresponsione ingiustificata di denaro all’Impresa, che negli appalti pubblici costituisce addirittura un reato, dal momento che trattasi di attribuzione di denaro pubblico non motivata per legge [1].

Per la determinazione dei prezzi, si può far riferimento agli elenchi dei prezzi unitari utilizzati sul territorio della stazione appaltante, fornendo giustificativi dei prezzi non presenti nell’elenco; i suddetti elenchi prezzi devono essere obbligatoriamente utilizzati in caso di appalto pubblico, ma anche in caso di appalto privato costituiscono un riferimento utile, nonché legittimo.

Il computo metrico dei costi per la sicurezza

Ogni singola voce del computo metrico dei costi di sicurezza deve comprendere [3]:a) voce e tipologia (eventuale codice di riferimento da elenco prezzi); b) descrizione della voce, con eventuale riferimento agli elaborati progettuali; c) unità di misura; d) quantità; e) costo unitario (se la voce è stimata a misura); f) costo totale.

Analogamente a quanto avviene per l’analisi di prezzo del computo metrico estimativo di progetto, anche nella stima dei costi di sicurezza è necessario procedere analiticamente, attribuendo alla singola voce il costo (quantità materiale, manodopera, noli, trasporti), e le spese generali [1].

La liquidazione dei costi durante l’esecuzione dell’appalto

Un argomento estremamente delicato è dato dalla liquidazione dei costi durante l’esecuzione dell’appalto; essi devono essere liquidati dal Direttore dei Lavori secondo stati di avanzamento lavori (SAL); nei cantieri egli sottopone al CSE (Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione) il SAL per la liquidazione dei costi. I costi devono essere corrisposti all’Appaltatore, il quale deve a sua volta liquidarli agli eventuali subappaltatori.
Si tenga presente che la liquidazione dei costi della sicurezza potrebbe non essere proporzionale al SAL delle opere. Infatti, in genere i costi della sicurezza non vengono spesi proporzionalmente all’esecuzione delle opere, in quanto vi è una fase iniziale di allestimento cantiere (installazione recinzioni e baraccamenti, montaggio ponteggi ecc.) nella quale viene posta in atto la maggior parte degli apprestamenti di cantiere e, quindi, spesa la gran parte dei costi di sicurezza, una fase centrale in cui è necessario il mantenimento di quanto installato (costi di noleggio, manutenzione ecc.) e una fase finale di disallestimento; la ripartizione dei costi nelle suddette fasi, in ogni caso, è strettamente legata alla specificità del cantiere e del succedersi delle fasi esecutive.

Il CSE deve verificare il rispetto del PSC e, quindi, anche che le misure preventive e protettive siano state effettivamente poste in atto, o comunque, nel caso in cui fosse stato necessario modificare il PSC a fronte di proposte di modifica ed integrazione dell’Impresa, che essa si attenga al PSC così adeguato. L’adeguamento del PSC, in ogni caso, non può comportare alcun aggravio dei costi, in quanto ciò comporta una revisione della contabilità dei lavori, che negli appalti pubblici, peraltro, può avvenire solo con una variante.
In caso di inadempienza dell’Impresa nell’ambito del rispetto delle prescrizioni contenute nel PSC, il CSE può segnalarle al Committente, e in caso di pericolo grave ed imminente deve sospendere le lavorazioni fino all’avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza. Il verificarsi di tali condizioni non comporta direttamente la possibilità, da parte del CSE, di non approvare la liquidazione dei costi di sicurezza che sarebbero stati necessari, per attuare le prescrizioni non rispettate [6]. Tuttavia ciò costituisce, di fatto, un’inadempienza contrattuale, e quindi il CSE potrebbe, in tal caso, dimostrare che le somme relative non sono dovute: ciò potrebbe (e dovrebbe) costituire motivo di mancata corresponsione dei costi di sicurezza nel relativo SAL.

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Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino per la gentile collaborazione

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