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Ricostruzione post sisma: le regole ufficiali per l'autocertificazione dei professionisti tecnici

I professionisti impegnati nella ricostruzione post sisma dovranno attestare la congruità degli importi relativi agli interventi di ricostruzione, nonché la coerenza degli interventi stessi

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Segnaliamo che è stata approvata - ma non è ancora disponibile - l'importante ordinanza n.92 del 14 febbraio 2020, a firma del Commissario straordinario per la ricostruzione degli eventi sismici del 2016 Piero Farabollini (ultima ratifica prima dell'avvento del nuovo commissario Legnini), che disciplina l’autocertificazione dei professionisti e le fasce di importo relative alla tipologia di intervento a cui si applica.

Con ordinanza “omnibus”, presa d'intesa con le regioni coinvolte (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria), quindi, si interviene sulle maggiorazioni per le murature, l’incremento del compenso per la realizzazione dei piani attuativi, l’alienazione del diritto sull’immobile, l’acquisto del terreno per le opere pubbliche ed il pagamento degli oneri di occupazione del suolo (che saranno ricompresi nel contributo), l’incremento del numero di incarichi per le relazioni specialistiche ed i nuovi scaglioni per la retribuzione delle spese tecniche ai professionisti.

Le novità principali dell'autocertificazione dei professionisti per la ricostruzione

L'art.3 dell'ordinanza stabilisce che i professionisti impegnati nella ricostruzione post sisma:

  • dovranno attestare la congruità degli importi relativi agli interventi di ricostruzione, nonché la coerenza degli interventi stessi;
  • avranno il compito di verificare la conformità edilizia ed urbanistica delle attività proposte, la completezza e la regolarità del progetto e della documentazione e la presenza di eventuali vincoli ambientali a cui è sottoposta l'area e/o l'edificio. Ove occorra l'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, da parte degli enti competenti ai singoli vincoli, "il professionista chiede, nella domanda di contributo, l'indizione della conferenza regionale; l'importo del contributo concedibile determinato nei limiti del costo ammissibile con le modalità previste dalle ordinanze commissariali nonché provvede ad attestare la congruità dell'importo dell'intervento e la coerenza dello stesso con gli elaborati tecnici del progetto presentato";
  • assumeranno il ruolo di "persona esercente un servizio di pubblica necessità" e la documentazione verrà autocertificata.

 

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