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Normativa antincendio: in Gazzetta la Regola per gli impianti per la produzione di calore a combustibili gassosi

Il decreto del Ministero dell'Interno dell’8 novembre approva la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi

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Altra importante novità in materia di normativa antincendio: il decreto del Ministero dell'Interno dell'8 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre, riguarda la prevenzione incendi per la progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:

  • a) climatizzazione di edifici e ambienti;
  • b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
  • c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
  • d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
  • e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell'ambito dell'ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.

Le disposizioni del decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione. Il provvedimento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Impianti già esistenti

  • agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purchè non superiore al 20% di quella gia' approvata od autorizzata e purchè realizzata una sola volta;
  • agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purche' non superiore al 20% di quella esistente e purche' realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.
  • successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti o aumenti realizzati una sola volta in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW richiedono l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

REGOLA TECNICA VERTICALE E SPECIFICHE TECNICHE SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF

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