Sismabonus
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Sismabonus: la guida speciale ANCE sull'estensione alle zone a rischio sismico 2 e 3

La guida riepilogativa dell'ANCE "Sismabonus sull’acquisto delle unità immobiliari antisismiche" riepiloga tutte le novità introdotte dal Decreto Crescita

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Le Commissioni riunite Finanze e Industria hanno avviato oggi, lunedì 24 giugno alle 16,30, la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34/2019, recante misure urgenti di crescita economica - cd. Decreto Crescita, approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 1354).

Tra le varie misure di interesse per l'edilizia e i professionisti, c'è l'estensione della detrazione per l’acquisto di case antisismiche, (“Sismabonus acquisti”) riconosciuta sino ad ora nelle zone a rischio sismico 1, anche alle zone a rischio sismico 2 e 3. NB - si rimanda al nuovissimo dossier del Senato che analizza il provvedimento nella sua interezza.

Questa disposizione ha recepito un’istanza dell’ANCE - associazione dei costruttori - volta a favorire, attraverso un’estensione territoriale della misura, la più ampia realizzazione di interventi di sostituzione edilizia in chiave antisismica.

La stess ANCE, per fare il punto sull’agevolazione, ha predisposto una sintetica Guida Riepilogativa “Sismabonus sull’acquisto delle unità immobiliari antisismiche”.

Agevolazione per acquisto case antisismiche: cosa prevede la legge

L'art. 46-quater del decreto-legge 50/2017 ha riconosciuto la detrazione d’imposta cd. “Sismabonus” anche alle ipotesi di acquisto di immobili antisismici spettante per le spese derivanti da interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche.

In tal modo è stata riconosciuta all’acquirente di unità immobiliari antisismiche site in uno dei Comuni in zona a rischio sismico 1, una detrazione del 75% o dell’85% del prezzo di vendita (fino ad un importo massimo di 96.000 euro), purché l’unità immobiliare sia ceduta, entro i 18 mesi dalla fine lavori, dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che vi abbia effettuato interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica, ove consentito dalle norme urbanistiche vigenti.

La norma nasceva con la finalità di favorire, a cominciare dalle zone a più alto rischio sismico, le operazioni di sostituzione edilizia derivanti dall’acquisto di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione che, a seguito di demolizione e ricostruzione degli stessi anche con variazione volumetrica, ove consentito, si fossero impegnate al successivo trasferimento delle singole unità immobiliari.

L'estensione prevista dal Decreto Crescita: quali benefici

Il Decreto Crescita, all'articolo 8, ha esteso tale agevolazione anche agli acquisti di unità immobiliari site nelle zone a rischio sismico 2 e 3. L’articolo 8 estende infatti le detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all'acquirente delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. In particolare, l’articolo estende i benefici previsti all'art.16, comma 1-septies, del decreto legge 63/2013, anche agli immobili situati nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

I benefici richiamati consistono nelle detrazioni per le spese di rafforzamento antisismico nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dal termine lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

La detrazione è pari al 75 per cento o all'85 per cento (a seconda della riduzione del rischio sismico rispettivamente pari a uno o due classi) del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare per un importo di spesa massimo di 96.000 euro e spetta all'acquirente delle singole unità immobiliari.

In luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo e viene concessa per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Il credito d’imposta può essere quindi ceduto a soggetti terzi (privati anche esercenti attività commerciale, diversi da banche o intermediari finanziari), così come attualmente previsto per il “Sismabonus condomini”.

Indicazioni procedurali: la guida ANCE

Importante: l'ANCE sottolinea che ad oggi mancano ancora le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in merito agli adempimenti procedurali necessari per comunicare all’Agenzia stessa, la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione e per poterla, di conseguenza, rendere operativa. Sul punto, non essendo richiesta per legge l’emanazione di un provvedimento attuativo, si ritiene che potrebbero essere sufficienti delle istruzioni, emesse dall’Agenzia delle Entrate anche tramite circolare, volte a riprodurre, in sostanza, quanto previsto per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, dal recente Provvedimento n. 100372 del 18 aprile 2019.

Ed è appunto nelle more dell’indicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle modalità procedurali per comunicare la cessione del credito di imposta, l’ANCE ha predisposto una Guida Riepilogativa del “Sismabonus sull’acquisto delle unità immobiliari antisismiche”, disponibile nel file allegato.

Articolo integrale in PDF

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