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Interventi strutturali e autorizzazioni in zone sismiche: tutte le modifiche dello Sblocca Cantieri

Lo Sblocca Cantieri snellisce le procedure di presentazione e deposito delle pratiche edilizie e il contenuto minimo dei progetti previsti dal Testo Unico dell'edilizia e classifica gli interventi come “rilevanti per la pubblica incolumità”, di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza”

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L'autorizzazione sismica non va più richiesta in base al 'dove si va a costruire', ma in base al 'cosa' e al 'come'. Questa discrezionalità - che rappresenta una delle novità principali del Decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019) recentemente convertito in legge 55/2019 e dovrà essere chiarita in aposite linee guida - sarà per la gran parte in capo al professionista tecnico che assevera i lavori e porterà inevitabilmente a responsabilità più alte e a qualche problematica che abbiamo analizzato nel commento dell'Editore di Ingenio, Ing. Andrea Dari alla questione.

In questa sede però vogliamo fare il punto sulle novità - punto per punto - che lo Sblocca Cantieri apporta al regime degli interventi strutturali in zone sismiche.

L'articolo 3, infatti, novella in più punti il Testo Unico Edilizia di cui al dpr 380/2001. Vediamo le parti rilevanti per quel che riguarda le semplificazioni e gli interventi in zona sismica, ricordando che esiste un dossier approfondito del Servizio Studi della Camera/Senato con tutte le delucidazioni del caso e i dettagli delle modifiche normative intervenute nel corso degli anni.

Denuncia allo sportello unico

La lettera a) interviene sull'art.65 del dpr 380/2001 e specifica che le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle 'norme tecniche in vigore' prima del loro inizio devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico. Queste le semplificazioni procedimentali:

In particolare, rispetto alla norma previgente:

  • si riscrive il comma 1, prevedendo che le opere realizzate 'con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore' - senza più il riferimento alle opere 'di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica' - prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, prevedendosi ciò avvenga tramite l'invio di PEC,
  • viene cancellato il riferimento - contenuto nel comma 1 dell'articolo 65 previgente del TU edilizia - alle opere 'di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica', sostituendolo con quello alle opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore;
  • viene cancellata la previsione della trasmissione della denuncia di inizio di attività da parte dello sportello unico al competente ufficio tecnico regionale.

Collaudo statico

La lettera b) novella l'art.67 - in materia di collaudo statico - del TUE prevedendo - per gli interventi qualificati dalla norma di nuova introduzione in materia di interventi strutturali in zone sismiche come di "minore rilevanza" quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti ovvero "privi di rilevanza" - che il certificato di collaudo venga sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

E' stata altresì soppressa la previsione della triplice copia per il certificato di collaudo e prevedendo l'invio tramite posta elettronica certificata (PEC).

Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche

La lettera c) novella l'art.93 del TU edilizia, in materia di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, riscrivendone i commi 3, 4 e 5. Si prevede che:

  • il contenuto minimo del progetto sia determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e, come aggiunto dalla citata lettera c), dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche, senza più prevedere il riferimento al fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e ai disegni dei particolari esecutivi delle strutture;
  • i progetti relativi ai lavori di costruzione in zone sismiche sono accompagnati - anziché da una relazione avente specifici ambiti di oggetto - da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica (la disposizione previgente prevedeva che al progetto fosse allegata una relazione sulla fondazione, nella quale illustrare i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione);
  • si attribuisce, per tutti gli interventi, al preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4 validità anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art.65 del TU edilizia (novellato dalla lettera a)).

Le tipologie di interventi in zone sismiche

Le modifiche più rilevanti sono probabilmente quelle che introducono il corposo art.94-bis, che inserisce l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione della classificazione sismica (1, 2, 3) del territorio dove ricadono, ma in relazione alla rilevanza dell’intervento strutturale.

In definitiva, lo Sblocca Cantieri snellisce le procedure di presentazione e deposito delle pratiche edilizie e il contenuto minimo dei progetti previsti dal Testo Unico dell'edilizia e, appunto, classifica gli interventi come

  • “rilevanti per la pubblica incolumità” (lett.a);
  • di “minore rilevanza” (lett.b);
  • “privi di rilevanza” (lett. c).

Più nel dettaglio, con la nuova norma sono considerati - nel rispetto, secondo la formulazione stessa, di quanto previsto agli artt.52 e 83 del Testo Unico - interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità (lettera a):

  1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità, zona 1, ed a media sismicità, zona 2, quest'ultima limitatamente a valori del PGA compresi fra 0,20g e 0,25g: tale categoria di interventi risulta da una modifica approvata dal Senato in prima lettura. La norma originaria del decreto-legge fa invece riferimento agli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
  2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
  3. gli interventi relativi a: - edifici di interesse strategico ed alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume 'rilievo fondamentale' per le finalità di protezione civile - nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che 'possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso'.

Sono invece considerati interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità (lettera b):

  1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità, zona 3 e zona 2, quest'ultima limitatamente a valori del PGA compresi fra 0,15g e 0,20g, secondo quanto previsto con una modifica apportata dal Senato; La norma originaria del decreto-legge reca al riguardo invece il riferimento agli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
  2. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
  3. le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2), vale a dire le nuove costruzioni che non si discostino dalle usuali tipologie o che non richiedano più articolate calcolazioni e verifiche per la loro particolare complessità strutturale;
  4. 3-bis) in base a una modifica apportata dal Senato, è stata aggiunta la categoria delle nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.

Sono infine definiti, alla lettera c), interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità gli interventi che, per loro caratteristiche che la norma definisce 'intrinseche' e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Semplificando: l'autorizzazione sismica non va più richiesta in base al 'dove si va a costruire', ma in base al 'cosa' e al 'come'.

Inoltre:

  • si prevede un termine per l'adozione delle linee guida (comma 2 del nuovo art. 94-bis), stabilito in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;
  • si espunge inoltre la previsione circa la possibile adozione - da parte delle Regioni, nelle more delle linee guida - di specifiche elencazioni, mentre resta la possibilità di confermare le disposizioni vigenti;
  • le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza, ovvero privi di rilevanza, già deliberate dalle Regioni possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c) della norma.

In base al comma 2 della nuova norma, si demanda quindi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di definire con linee guida l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi rilevanti, di minore rilevanza, privi di rilevanza nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93.

Il comma 3 del nuovo articolo 94-bis stabilisce, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, il divieto di iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta (autorizzazione sismica) del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

Tuttavia, il successivo comma 4 della nuova norma prevede che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni sull'obbligo di preventiva autorizzazione scritta non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" così qualificati in norma stessa. Il citato articolo 94 del TU, in materia di autorizzazione per l'inizio dei lavori, stabilisce che nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.