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Sicurezza sul lavoro: valutazione e gestione del rischio

Che cos'è il rischio? Come collaborare?

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Che cos'è il rischio? 

Si definisce rischio[1] la probabilità che si verifichi un evento in grado di causare danni alle proprie risorse (beni, esseri viventi, persone in particolare). La nozione di rischio implica l'esistenza di una fonte di pericolo, ossia di un fattore potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative.

Nell'ambito della disciplina tecnico-giuridica[2] che regola la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, il rischio è oggetto di valutazioni qualitative e quantitative commisurate alla sua probabilità nonché all'entità del danno potenziale che ne può derivare. Il rischio viene quindi gestito tramite l'adozione di misure di prevenzione e di protezione

La prevenzione ha lo scopo di abbassare la probabilità del rischio mediante scelte pratiche pensate per rendere più remota l'evenienza che un dato pericolo causi danno. I dispositivi, le procedure e le attrezzature di protezione riducono o mitigano gli effetti del danno stesso, nel caso si verifichi a priori. 

La valutazione dei rischi 

Il processo di valutazione dei rischi è il principio cruciale su cui si basa la buona gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'obiettivo generale del processo di valutazione del rischio è quello di stimare l'entità e la probabilità dei possibili danni per la salute e per la sicurezza dei lavoratori, definendo misure preventive, migliorando le procedure operative, programmando attività di informazione e formazione sui rischi stessi e sulle misure di tutela da adottare, attuando infine una corretta sorveglianza sanitaria.

La valutazione dei rischi è fra gli obblighi principali del Datore di Lavoro (DL) che collabora col Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e col Medico Competente (MC)[3], oltre a consultarsi col Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS / RLST).

Gran parte della responsabilità giuridica (ed etica) in questo frangente è affidata al Datore di Lavoro[4] e comporta − fra l'altro − la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto con l'eventuale aiuto del RSPP e del MC che possono essere a loro volta affiancati da altri professionisti esterni con funzioni di supporto tecnico sia nello studio dei fattori di rischio che nella definizione della documentazione stessa. 

Come collaborare? 

Tutte le figure coinvolte nella valutazione dei rischi possono collaborare efficacemente fra loro in diverse fasi dell'attività complessiva di riscontro, ossia in concomitanza con: 

Sopralluoghi 

Il sopralluogo negli ambienti di lavoro è uno dei momenti centrali in cui acquisire informazioni utili a definire e a valutare i rischi. È dunque un'occasione privilegiata in cui il MC può interagire con il DL e/o con l'RSPP, ma anche coi lavoratori e i RLS / RLST; 

Riunioni periodiche annuali

La riunione periodica annuale[5] può consentire un ottimo confronto tra tutte le figure della sicurezza in azienda ed extra-aziendali (consulenti, tecnici, periti ecc.) anche e soprattutto rispetto al DVR; 

Riunioni preliminari o di aggiornamento 

La riunione preliminare alla valutazione del rischio e/o in fase di aggiornamento (periodico o straordinario) consolida il coinvolgimento diretto fra le figure sopracitate, integrando utilmente i contributi e le osservazioni di ogni partecipante. 

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L'insieme di note, comunicazioni, verbali e statistiche raccolto durante il processo di definizione, ovvero di attualizzazione della valutazione dei rischi costituisce − oltre ad un indispensabile processo partecipato − anche e soprattutto un valido strumento di formazione e di monitoraggio che può essere integrato in un eventuale sistema di gestione e di organizzazione del lavoro (SGQ)[6]

L'RSPP e la valutazione del rischio 

L'RSPP è una figura strategica nel sistema di gestione della sicurezza e − in particolare − nella valutazione dei rischi; il responsabile coopera nell'individuare i fattori di rischio e nel valutarli, scegliendo le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro in base alla sua conoscenza del contesto aziendale.

Tra i documenti specifici alla cui stesura collabora l'RSPP, ricordiamo:

  • il DVR, nelle sue varie emissioni aggiornate;
  • le proposte di integrazione e/o di rivalutazione di analisi del rischio presentate al DL in base a studi o a raccolte di dati contestuali (es. indagini di igiene industriale, storico dei cicli lavorativi, referti epidemiologici legati alla sorveglianza sanitaria, letteratura scientifica ecc.);
  • la documentazione relativa ad incontri e riunioni con il DL, MC, RLS / RLST ed eventuali consulenti in merito ad aspetti tecnici (metodi, strumenti, criteri, risultati, misure di prevenzione e protezione ecc.) inerenti la valutazione dei rischi.

Quando l'RSPP subentra in aziende o enti che hanno già effettuato una precedente valutazione del rischio, la collaborazione può prevedere una formale conferma delle valutazioni già espresse dai precedenti professionisti, oppure può portare ad un nuovo ed autonomo contributo indirizzato al DL.

Come analizzare il rischio?

L'analisi del rischio è il frutto di un impegno condiviso da tutte le figure coinvolte nel processo valutativo (DL, SPP e suo Responsabile, MC, RLS / RLST, eventuali consulenti ecc.) che mira alla raccolta di evidenze oggettive in un processo interdisciplinare ad ampio spettro nel quale si legano sia aspetti tecnici che umani (si pensi ai rischi connessi con l'età avanzata, le diversità di genere, di matrice linguistica e/o culturale ecc.). 

In questo frangente si esaminano, tra l'altro:

  • la descrizione procedurale e lo schema delle varie attività o mansioni svolte in azienda;
  • la varietà e tipologia degli ambienti di lavoro con particolare riguardo agli ambiti più critici (es. spazi confinati, zone ATEX ecc.);
  • l'individuazione qualitativa degli agenti potenzialmente nocivi e delle sostanze pericolose coinvolte nella prassi lavorativa, insieme alla relativa documentazione tecnica (schede di sicurezza, schede tecniche ecc.);
  • la varietà e tipologia dei soggetti esposti;
  • la disponibilità eventuale di sistemi di prevenzione ambientale e di dispositivi di protezione collettivi (DPC) e/o individuali (DPI);
  • i risultati di eventuali precedenti indagini di igiene industriale;
  • lo storico degli eventuali infortuni, incidenti e malattie professionali occorsi in azienda;
  • risultati dell'eventuale sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione a quelli legati al monitoraggio biologico 
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[1]Secondo il  TU 81/08, il rischio è "la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione".
[2]Per ulteriori definizioni si rimanda al D.Lgs.  9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. (T.U. 81/08), UNI 11230:2007, "Gestione del rischio. Vocabolario" e UNI ISO 31000:2018, "Gestione del rischio. Linee guida".
[3]Essenzialmente, in base al TU 81/08, Art.25.
[4]TU 81/08 Artt. 17 e 18.
[5]È obbligatoria solo per le attività che occupano più di 15 lavoratori, ma può essere effettuata a priori su richiesta dell'RLS / RLST (TU 81/08, Art 35) e costituisce comunque una buona prassi adottabile su base volontaria.
[6]A tal riguardo, si vedano anche i contenuti della ISO 45001:2018 per quanto concerne la comprensione della struttura organizzativa aziendale e il consolidamento della leadership mendiante la partecipazione individuale. 

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