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Costruzioni in zone sismiche, ricordate: le norme statali prevalgono su quelle regionali! I principi

Cassazione: la disciplina regionale relativa alle modalità di costruzione per i privati non può trovare applicazione nel caso in cui, nella la zona ove vengono realizzate le opere, siano in vigore norme antisismiche

Costruzioni in zone sismiche: quale legge prevale?

Sulle costruzioni in zone sismiche la lampadina si accende automatica, anche in virtù delle modifiche che il Decreto Sblocca Cantieri ha apportato al regime delle autorizzazioni sismiche a livello di dpr 380/2001 ovverosia normativa statale.

L'ultimo principio di diritto da memorizzare molto bene lo ha fissato la Corte di Cassazione nella sentenza 15746/2019 dello scorso 10 aprile: nel caso in cui in una determinata zona territoriale l'edificazione di opere edili venga regolamentata dalle norme previste in materia antisismica, sono queste ultime a prevalere sulla normativa regionale difforme, anche nell'ipotesi in cui le leggi locali contengano disposizioni più favorevoli rispetto alle norme statali.

Riassumendo al volo: in zone sismiche le norme statali sulle costruzioni prevalgono sulla disciplina regionale.

Chiusura ringhiera in zona sismica: serve l'autorizzazione?

Nel 'nostro' caso, si contestava la violazione della normativa edilizia, per avere realizzato in un cantiere la chiusura dell'area con una ringhiera in ferro sul lato sud e di un cancello in alluminio sul lato ovest al fine di aumentare la sicurezza della zona.

Queste opere erano state realizzate in assenza di apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione e il loro autore veniva condannato per il reato di cui agli artt. 110 e 44 comma 1 lett. b) del dpr 380/2001 e condannato alla pena di due mesi di arresto e 12.000 euro di ammenda con ordine di demolizione delle opere abusive realizzate.

Egli proponeva ricorso, osservando che a seguito della sua attività erano state realizzate opere di carattere temporaneo e occasionale con la conseguenza pertanto che esse avrebbero potuto essere realizzate anche in assenza del permesso da parte dell' amministrazione tale esenzione derivava dalla disposizione di una legge regionale vigente nel territorio ove era stata svolta l'attività illecita.

La legge regionale urbanistica favorevole

Nello specifico, l'art.20 della legge regionale siciliana 16 aprile 2003 n. 4 stabilisce che, in deroga ad ogni altra disposizione normativa, non sono soggette a concessione o autorizzazione né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione, la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo.

In tali casi, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve limitarsi a presentare al sindaco una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti ed a versare a favore del comune un determinato importo per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria.

Tali disposizioni sono applicabili anche alla chiusura di verande o balconi con strutture precarie, come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37. Ai fini dell'applicazione delle richiamate disposizioni il medesimo articolo precisa, al comma 4, che sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione, mentre si definiscono verande tutte le chiusure o strutture precarie come sopra realizzate, relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati.

Alle verande sono assimilate le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private. La disposizione in esame consente anche, a determinate condizioni, la regolarizzazione delle opere della stessa tipologia già realizzate.

La gerarchia delle disposizioni antisismiche

La Cassazione in effetti confermava che le opere, come rappresentato dal costruttore, erano state effettivamente realizzate in un territorio ove vigeva una legge regionale che prevedeva un regime di carattere più favorevole rispetto alle norme statali garantendo al costruttore la libertà di edificare costruzioni temporanee senza avere l'obbligo di chiedere l'assenso all'amministrazione.

Il problema è però che nel territorio ove erano state realizzate le opere vigevano, accanto a quelle regionali, anche specifiche norme di carattere statale, aventi la funzione di diminuire il rischio sismico con l'imposizione di specifici limiti per che intendesse svolgere attività di carattere edilizio.

Le disposizioni antisismiche statali prevedono, al fine di consentire una sicura gestione del territorio la necessità di un apposita autorizzazione, in tutte le ipotesi in cui si voglia dare corso ad attività di costruzione, indipendentemente dal loro carattere temporaneo o stabile.

Nel caso specifico ciò che conta quindi è il dato fattuale e sulla natura e consistenza dell'intervento (cfr pag 4 della sentenza impugnata dove si evidenzia la modalità di chiusura dei balconi con struttura in cemento e mattoni forati tale da escludere il requisito della facile rinnovibilità dell'opera) e, quindi, su accertamento in fatto adeguatamente argomentato, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità.

Il legislatore regionale, cioè, ha privilegiato il "criterio strutturale", considerando la circostanza che le parti di cui la costruzione si compone siano facilmente rimovibili, in luogo di quello "funzionale", relativo all'uso realmente precario e temporaneo cui la costruzione è destinata e che dette disposizioni non possono trovare applicazione al di fuori dei casi in esse espressamente previsti (Sez. 3, n. 48005 del 17/9/2014, Gulizzi e altro, Rv. 261156; Sez. 3, n. 16492 del 16/3/2010, Pennisi, Rv. 246771; Sez. 3, n. 35011 del 26/4/2007, Camarda, Rv. 237533). Si è infine specificato che la legislazione regionale in disamina è applicabile con riferimento alla sola disciplina urbanistica, restando quindi sottratta quella relativa alla disciplina edilizia antisismica e quella per le costruzioni in conglomerato cementizo armato, le quali attengono alla sicurezza statica degli edifici, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, Cost., con la conseguenza che dette opere continuano ad essere soggette ai controlli preventivi previsti dalla legislazione nazionale (Sez. 3, n. 37375 del 20/6/2013, P.M. in proc. Serpicelli, Rv. 257594; Sez. 3, n. 16182 del 28/2/2013, Crisafulli ed altro, Rv. 255254; Sez. 3, n. 38405 del 9/7/2008, Di Benedetto e altro, Rv. 241287).

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