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Abusi edilizi, attenzione: l'omessa denuncia del responsabile ufficio tecnico comunale non è sempre reato!

Cassazione: non risponde automaticamente del reato di omessa denuncia, disciplinato dall'articolo 361 del codice penale - nel caso di un abuso edilizio - il responsabile dell'ufficio tecnico del comune che a seguito della presentazione di un permesso di costruire in sanatoria, non abbia trasmesso la notizia all'autorità giudiziaria

Omessa denuncia dell'abuso edilizio da parte del dirigente comunale

Ci sono sentenze che 'restano' e pesano: la n. 16577/2019 del 15 aprile della Corte di Cassazione Penale è senz'altro una di queste, per l'importanza che ha quanto affermato, in definitiva, dai giudici supremi in materia di mancata denuncia, da parte del responsabile dell'ufficio tecnico comunale (che, a volte, è un ingegnere/architetto/geometra, magari part time e che 'lavora' anche con altre aziende, mentre altre volte è un normale dirigente con poche conoscenze urbanistiche...) di un abuso edilizio.

Secondo la Cassazione, non risponde automaticamente del reato di omessa denuncia, disciplinato dall'articolo 361 del codice penale - nel caso di un abuso edilizio - il responsabile dell'ufficio tecnico del comune che a seguito della presentazione di un permesso di costruire in sanatoria, non abbia trasmesso la notizia all'autorità giudiziaria. Cosa serve? E' necessario dimostrare anche la "sussistenza dell'elemento soggettivo" del reato - cioè l'effettiva conoscenza della notitia criminis - "non potendosi ipotizzare una responsabilità in capo al pubblico ufficiale in base alla sola funzione amministrativa esercitata all'interno della struttura burocratica del comunale".

Responsabile ufficio tecnico comunale: cosa deve controllare? E quando non ha colpa?

Nel caso di specie, il dirigente di un comune siciliano aveva presentato ricorso contro la sentenza della Corte d'appello che gli comminato una pena di 340 euro. Il dirigente ha sostenuto, tra l'altro, di essere il coordinatore di "ben otto servizi, tra i quali anche quello di Urbanistica e Repressione Abusivismo Edilizio", e che ciascun settore, a sua volta, era retto da un responsabile "cui competeva l'istruttoria delle pratiche assegnate", mentre lui si limitava "a sottoscrivere i provvedimenti finali".

Secondo la Cassazione, tanto basta per assolvere il dirigente dall'accusa di omessa denuncia: nonostante, infatti, i "plurimi rilievi tesi ad evidenziare una assenza di conoscenza della pratica relativa all'immobile oggetto di sanatoria, i giudici di merito hanno ritenuto il dirigente responsabile sulla base della sola posizione apicale ricoperta". Come a dire: non basta essere dirigente di un'area (edilizia? urbanistica?) per sapere che è stato costruito un immobile abusivo.

In senso contrario, tra l'altro, la Cassazione ha da tempo evidenziato che "non risponde di omessa denuncia di reato il sindaco che ometta di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria il contenuto dello domande di sanatoria per abusi edilizi pervenute all'amministrazione, o ne ritardi la trasmissione informale, richiesta dall'A.G" (n. 5499/1985). Un principio, aggiunge la Corte, "tranquillamente esportabile in capo al Dirigente dell'Ufficio tecnico cui oggi compete l'accertamento di conformità ex art. 36 Dpr 6 giugno 2001, n. 380".

Ma quindi quando si può parlare di omessa denuncia di abuso edilizio?

Attenzione, il veleno spesso è nella coda. La Cassazione chiude spiegando che ciò non significa che il dirigente "non possa rendersi astrattamente responsabile del delitto di omessa denuncia di un fatto di reato di cui sia venuto a conoscenza in ragione dell'espletamento della funzione, e ciò a maggior ragione quando vengono coinvolti interessi connessi alla salvaguardia del territorio alla cui tutela il pubblico ufficiale è preposto, ma non è possibile che tale obbligo/dovere di denuncia si estenda sino a ricomprendere le molteplici evenienze che involgono il campo d'azione dell'esercizio della funzione amministrativa e senza in concreto accertare se la notizia di reato sia stata realmente apprezzata dal soggetto agente".

Dulcis in fundo, viene ricordata una precedente pronuncia secondo cui il reato non scatta neppure a fronte della condotta del pubblico ufficiale che, dinanzi alla segnalazione di un fatto avente connotazioni di possibile rilievo penale, disponga i necessari approfondimenti all'interno del proprio ufficio, al fine di verificare l'effettiva sussistenza di una notitia criminis, e non di elementi di mero sospetto.

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