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Autorizzazioni sismiche: sono “cavoli” dei professionisti tecnici? Il boomerang dello SbloccaCantieri

Modifiche sulle regole relative alle costruzioni in zona sismica al dpr 280/2001: i liberi professionisti dovranno scegliere di volta in volta se chiedere l’autorizzazione o se limitarsi al deposito del progetto agli Uffici della Regione. L'analisi

Modifiche sulle regole relative alle costruzioni in zona sismica al dpr 380/2001: i liberi professionisti dovranno scegliere di volta in volta se chiedere l’autorizzazione o se limitarsi al deposito del progetto agli Uffici della Regione. L'analisi

Come cambia la progettazione in zona sismica col Decreto SbloccaCantieri

Più che uno SbloccaCantieri, questo decreto 'omnibus' che va a intaccare anni di 'certezze' anche sul Testo Unico dell'Edilizia, alias dpr 380/2001 che attende sempre una rispolverata decisa, sembra un'arma a doppio taglio

Il Consiglio dei Ministri n.50/2019 lo ha approvato 'salvo intese': significa che prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (alla quale, per i decreti legge, fa seguito il lungo iter in Parlamento per la conversione in legge...) ci potrebbero essere aggiunte, limature o cancellazioni anche non lievi al testo che rimettiamo a disposizione in allegato e che, appunto, è stato liberato dal Governo.

Le prime considerazioni e polemiche iniziano a impazzare: l'autorevole Rete delle Professioni Tecniche ad esempio si è espressa in maniera abbastanza preoccupata per come questo provvedimento, così com'è, rischia di andare a influire sulla regolarità degli appalti pubblici minori (quelli più coinvolti) e sulla vita professionale di ingegneri, architetti e professionisti tecnici in generale, che verranno investiti come un treno in corsa dalle disposizioni del decreto. 

Autorizzazioni sismiche: come lo SbloccaCantieri cambia il Testo Unico Edilizia

Oggi vogliamo analizzare la parte che riguarda più da vicino i professionisti tecnici e il mondo dell'urbanistica, cioè l'art.3 della bozza, titolato "Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche".

Quando si parla di interventi strutturali in zone sismiche si va per forza di cose a finire nella autorizzazioni sismiche, condizione sine qua non - in urbanistica - per qualsivoglia azione edilizia su un territorio a rischio terremoto.

Cosa cambia, in merito alle regole del dpr 380/2001 (TUE), questo criptico SbloccaCantieri?

Lo va a modificare, a partire dall'introduzione del corposo art.94bis, che va a inserire l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione della classificazione sismica (1, 2, 3) del territorio dove ricadono, ma in relazione alla rilevanza dell’intervento strutturale.

Lo scopo è nobile e utile, cioè semplificare l'attività urbanistica e velocizzare le pratiche anche in quelle zone - e in Italia sono la maggioranza - a rischio sismico. Ma c'è un ma, una sorta di boomerang tra l'altro evidenziato proprio dalla RPT: questo "rischia di attribuire notevoli responsabilità ai liberi professionisti, che dovranno scegliere di volta in volta se chiedere l’autorizzazione o se limitarsi al deposito del progetto agli Uffici della Regione. Peraltro, il provvedimento rischia di appesantire le procedure, svolgendo un ruolo diametralmente opposto a quello a cui si ispira il decreto. Viene infatti prescritto l’obbligo di acquisire l’autorizzazione sismica anche per la realizzazione di costruzioni, giudicate rilevanti dal punto di vista strutturale, anche se ricadenti in zona a bassa sismicità, per le quali il testo attualmente vigente prevede un semplice deposito del progetto agli Uffici della Regione".

Semplificando: l'autorizzazione sismica non va più richiesta in base al 'dove si va a costruire', ma in base al 'cosa' e al 'come'. Una discrezionalità - che dovrà essere chiarita in aposite linee guida ma che, inizialmente e anche poi, sarà per la gran parte in capo al professionista tecnico che assevera i lavori - che porterà inevitabilmente a responsabilità più alte. 

Discrezionalità o regole sicure? L'ansia delle linee guida

Leggendo attentamente il nuovo art.94bis, ci accorgiamo di una distinzione evidente:

  • a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2); 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
  • b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3); 2) le riparazionie gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
  • c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Sarà il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata, a definire le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Il quale disciplina la denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche - legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19).

Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

Ma attenzione: fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94 (cioè quello dedicato alle autorizzazioni sismiche).

Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di al comma 1, lettera b) o lettera c).

Quindi: il progettista deve 'capire' se i lavori sono di rilevanza o meno, e aspettando l'emanazione delle linee guida, accertarsi che la Regione abbia legiferato in merito. 
 
Tra l'altro si chiude così: per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione. 

Interventi strutturali in zona sismica: la semplificazione delle procedure

L'altro articolo più 'coinvolto' dallo SbloccaCantieri è il 65: si stabilisce che
  • le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico";
  • alla denuncia devono essere allegati: a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione."; 
  • lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito;
  • ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:"
  • all'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.";
  • è aggiunto in fine il seguente comma: "8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8";

Collaudo statico: cosa cambia

Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

Progetto e planimetrie: novità importanti

Torniamo all'articolo 93, i cui commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dagli seguenti:

  • “3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante,prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.
  • 4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
  • 5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65."

In attesa di capire se tutte queste novità saranno definitive, consigliamo una lettura approfondita del provvedimento che è disponibile in allegato.

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
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