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Sbloccacantieri ok: appalto integrato con pagamento diretto ai progettisti e lavori in zone sismiche semplificati

La bozza del decreto Sbloccacantieri, attesa oggi in CdM, prevede che il nuovo regolamento unico sugli Appalti venga varato entro 90 giorni dalla conversione del provvedimento da parte del Parlamento. Ingloberà, tra l'altro, le norme sui livelli di progettazione, la qualificazione, la direzione dei lavori, il collaudo, i Beni culturali, le direttive sulle gare sottosoglia. Non sarà necessaria la progettazione esecutiva per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (con alcune eccezioni). Testo e ultimissime

Progettazione semplice e lavori in zona sismica più facili: il testo del DL Sbloccacantieri

Ci siamo. Nel Consiglio dei Ministri di oggi, 20 marzo 2019 (previsto alle ore 14) verrà licenziato il decreto "sbloccacantieri", letteralmente "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali", che di fatto rappresenta un vero e proprio tsunami nel mondo dei lavori edilizi, anche e soprattutto quelli minori, quelli 'piccoli' che interessano più da vicino i professionisti tecnici, assolutamente coinvolti in questa rivoluzione.

Di rivoluzione si tratta, effettivamente: saranno pensionate le linee guida Anac (resteranno in vigore nel periodo transitorio), al loro posto si torna al Regolamento Unico degli Appalti (quello che fu il dpr del 2010 per il vecchio Codice Appalti del 2006).

La bozza del decreto, scaricabile in allegato, prevede che il nuovo regolamento venga varato entro 90 giorni dalla conversione del provvedimento da parte del Parlamento: ingloberà, tra l'altro, le norme sui livelli di progettazione, la qualificazione, la direzione dei lavori, il collaudo, i Beni culturali, le direttive sulle gare sottosoglia.

Le correzioni veloci al Codice Appalti

Le modifiche avranno impatto sulle gare bandite dopo l'entrata in vigore del decreto e riguarderanno:

  • l'introduzione di procedure superaccelerate per la nomina di commissari sblocca-opere (a partire dalle strade siciliane e dai lavori dei piccoli comuni);
  • una serie di misure di accelerazione per le opere di ricostruzione post sisma e l'introduzione di una nuova agenzia per la sicurezza delle dighe.

Pagamento diretto, ritorno incentivi 2%: le novità per la progettazione

Davvero tantissime le novità nel campo della progettazione. Tra queste segnaliamo:

  • la previsione del pagamento diretto per i progettisti in caso di ricorso all'appalto integrato;
  • il ritorno al passato per gli incentivi del 2% ai tecnici della PA: il nuovo codice li aveva spostati dalle attività di progettazione a quelle di programmazione e controllo delle opere, ora si torna indietro;
  • la conferma della possibilità di affidare i lavori di manutenzione (ordinaria e straordinaria) su progetto definitivo (invece che esecutivo) per semplificare le attività propedeutiche all'apertura dei cantieri.

Appalti sottosoglia: massimo ribasso fino a 5.5 milioni!

La novità di maggiore impatto è la possibilità di applicare sempre il massimo ribasso negli appalti fino a 5,5 milioni di euro, più che raddoppiando quindi la soglia attuale (2 milioni). Di fatto, quindi, la regola generale dell'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa non vale più anzi viene completamente invertita, visto che alle PA che vorranno valutare altri elementi oltre al prezzo viene imposto l'obbligo di motivazione.

Importante: la possibilità di ricorrere al massimo ribasso resta comunque preclusa per i servizi di progettazione, di ristorazione, sociali e ad alta intensità di manodopera e per la nuova categoria dei servizi ad altro tasso di innovazione.

Non è finita qui: nel provvedimento sono poi previste altre modifiche per risolvere le problematiche sul calcolo della "soglia di anomalia", attualmente basato sul sorteggio tra 5 metodi alternativi: la proposta 'riduce' i sistemi di calcolo della soglia ad uno solo, nell'ambito del quale si introducono alcune variabili individuate dopo l'apertura di tutte le offerte.

Altre novità riguardano infine il Dgue (documento di gara unico europeo), che potrà essere sostituito da formulari standard e per l'esame delle offerte, con la busta economica che potrà essere vagliata prima di verificare il possesso dei requisiti dei concorrenti, in modo da snellire le operazioni di gara.

Terna degli appaltatori e anticipazione prezzo: ecco cosa cambia

  • estensione a tutti i tipi di appalto il meccanismo dell'anticipo del 15% del prezzo, che così non verrà più confinato al settore delle opere pubbliche;
  • subappalto: salta l'obbligo di indicare la terna, ma resta il tetto del 30% sul valore complessivo dei lavori;
  • gare: resta l'albo dei commissari gestito dall'Anac, ma con la precisazione che in caso di un numero sufficiente di iscrizioni le stazioni appaltanti potranno nominare commissari interni;
  • revisione radicale (praticamente una cancellazione) del rito superaccelerato degli appalti.

I commissari straordinari dei cantieri

Saranno quelli istituiti con l'art.13 del decreto legge 67/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/1997. Vediamo le caratteristiche principali dei commissari sblocca-cantieri:

  1. nel DL 67/1997 potevano essere nominati con Dpcm solo su "opere bloccate", così definite (comma 1 del DL originario): opere «la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa». Il comma 1-bis aggiunto dal decreto Sblocca-cantieri 2019 aggiunge ora una possibilità ampia del presidente del Consiglio di disporre la nomina di uno o più commissari straordinari "per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";
  2. i nuovi commissari si potranno avvalere della nuova struttura governativa Investitalia, istituita dalla Legge di Bilancio 2019 ma non ancora aviata;
  3. ai commissari spetterà "l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi", e "i commissari straordinari assumono le determinazioni di competenza ai sensi dei commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater", cioè gli stessi poteri del decreto del 1997;
  4. il commissario potrà adottare provvedimenti con poteri sostitutivi, "in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei princìpi generali dell'ordinamento";
  5. il commissario può essere abilitato ad assumere direttamente determinate funzioni di stazione appaltante, previste dalla legge 109/1994, laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del contratto d'appalto pronunciata dal commissario straordinario, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri che fossero già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario straordinario; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Interventi strutturali in zone sismiche: le modifiche al dpr 380/2001

Nel decreto è altresì prevista una netta semplificazione per gli interventi edilizi in zone sismiche. Viene infatti modificato il testo unico edilizia (dpr 380/2001), introducendo le definizioni di intervento che, ai fini della pubblica incolumità, si può considerare "rilevante", oppure "di minore rilevanza" o, infine, "privo di rilevanza".

Tra gli interventi rilevanti sono inclusi quelli di adeguamento e adeguamento sismico, ma solo se riguardano edifici in zone 1 e 2 (cioè di massimo rischio di terremoto). Invece gli stessi interventi che riguardano edifici in zone 3 sono considerati "di minore rilevanza". Sono classificati come "rilevanti" anche le nuove costruzioni "che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche".

Gli interventi privi di rilevanza sono tutti quelli che "per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità". Saranno delle linee guida del MIT, d'intesa con la conferenza unificata, a indicare gli elementi per classificare gli interventi nelle diverse categorie.

Piccoli comuni

Una norma della bozza cancella quello che ancora resta da realizzare dei programmi 2012 sui "Seimila Campanili" e trasferisce tutto a un fondo con cui fare partire un nuovo programma-sprint di interventi di immediata cantierabilità per i comuni con meno di 3.500 abitanti, da sbloccare con DM del MIT (di concerto con l'Economia).

IL TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO-LEGGE SBLOCCACANTIERI E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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