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Professionisti in regime forfetario: addio alla ritenuta estera

Agenzia delle Entrate: il professionista in regime forfetario non può recuperare la ritenuta subita all'estero, salvo che non opti per la tassazione ordinaria Irpef

Regime forfetario: la ritenuta estera non si recupera

I forfetari non possono recuperare la ritenuta estera, a meno che non optino per la tassazione ordinaria Irpef. E' molto importante il chiarimento contenuto nella risoluzione n.36/E del 15 marzo 2019, relativo ad un interpello presentato da un avvocato (ma la regola può valere per chiunque, professionisti tecnici compresi), aderente al regime forfetario ex legge 190/2014, che annoverava tra i propri clienti anche una società con sede a San Marino.

Il problema della ritenuta d'acconto estera

Sulle parcelle emesse, l'azienda sammarinese aveva operato una ritenuta d'acconto del 20%, ai sensi dell'ar.14 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra i due stati.

Poiché il reddito italiano viene tassato in maniera sostitutiva, applicando un'imposta del 15% sul 78% del fatturato generato nell'anno, il professionista si chiedeva come fare per recuperare la ritenuta subita oltre confine.

Ci troviamo di fronte a due situazioni in contrasto: da un lato l'autorità fiscale sanmarinese non poteva procedere al rimborso, dall'altro il reddito complessivo nel modello Unico del legale era pari a zero (quindi incapiente).

Il tax credit non vale, a meno che...

Il Fisco conferma l'impossibilità di far valere il tax credit per le imposte pagate all'estero per i soggetti in regime forfetario, ai sensi dell'articolo 165 del Tuir: per poter procedere allo scomputo, "il reddito estero deve concorrere alla formazione del reddito complessivo in Italia del soggetto residente".

Ne deriva, quindi, che la ritenuta non è recuperabile, a meno di scegliere il regime ordinario Irpef.

Regime forfetario, detrazione dall'imposta, compensi, ritenuta

Nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che - con riferimento alla legislazione nazionale italiana - il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 54 dell’art.1 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ossia, non aver conseguito, nell’anno precedente, ricavi superiori ad euro 65.000,00 e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57.

Ai fini IVA, i contribuenti in regime forfetario non addebitano l’imposta in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Pertanto, le fatture emesse da un contribuente in regime forfetario non recano l’addebito dell’imposta. Per quanto attiene alle imposte sui redditi, invece, i ricavi o i compensi percepiti da coloro che applicano il regime forfetario, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva, non sono soggetti alla ritenuta di acconto, previo rilascio di un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito, cui le somme percepite afferiscono, è soggetto all’imposta sostitutiva in esame (cfr. circolare n. 10/E del 4 aprile 2016).

Ne deriva che il compenso di un libero professionista residente in regime forfetario risulta assoggettato ad una imposta sostitutiva, determinata applicando all’ammontare dei compensi un coefficiente di redditività pari al 78% (cfr. art.1, comma 64, della legge di stabilità 2015); detta imposta, calcolata nella misura del 15%, è sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP. Nel sistema tributario italiano, quindi, il reddito in esame è soggetto ad una imposta sostitutiva, con la conseguenza che lo stesso – per espressa previsione dell’art.3, comma 3, lettera a), del TUIRnon concorre alla formazione del reddito complessivo.

E' proprio tale circostanza che esclude, a parere dell'Agenzia, la possibilità di fruire, per la ritenuta subita sui compensi corrisposti dal committente sammarinese, del credito per le imposte assolte all’estero, di cui all’art.165 del TUIR.

Tale disposizione stabilisce, infatti, che “se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione”.

Per beneficiare del credito per le imposte assolte all’estero, occorre, tra l’altro, che il reddito estero concorra alla formazione del reddito complessivo in Italia del soggetto residente (cfr. circolare n. 7/E del 4 aprile 2017). Ma i redditi prodotti dall’istante in regime forfettario non partecipano alla formazione del suo reddito complessivo. Tutto peraltro collima con quanto specificato nella circolare 9/E del 5 marzo 2015, in cui è stato chiarito che l’articolo 165 del TUIR “…non è quindi applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi …” (cfr. paragrafo 2.2.).

A diversa soluzione si giunge laddove il contribuente istante opti per la tassazione del reddito secondo le regole ordinarie; in tale ipotesi, infatti, concorrendo il reddito in esame alla formazione del reddito complessivo l’imposta assolta all’estero potrà essere recuperata secondo i principi sanciti dal più volte citato articolo 165 del TUIR.