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Ristrutturazioni edilizie, domani 21 febbraio scade il termine per l'invio dei dati all'ENEA. Le ultimissime

Ristrutturazioni edilizie, che disastro questa comunicazione dei dati: sito ENEA offline, disagi tecnici e complessità compilative segnano l’invio del ridefinito modello che dal 2018 riguarderà anche ristrutturazioni e bonus mobili e la cui scadenza è prevista per il 21 febbraio 2019

Ristrutturazioni edilizie: invio dati a ENEA entro il 21 febbraio 2019

Entro domani, giovedì 21 febbraio 2019, presumibilmente allo scoccare della mezzanotte, andranno inviati i dati all'ENEA relativi alle ristrutturazioni edilizie e al bonus mobili, altrimenti non si beneficierà di nessuno sgravio.

La mini-proroga per l'invio dei dati

La mini-proroga dell'Agenzia delle Entrate in accordo con il MEF (il teorico, primo limite temporale era fissato al 19 febbraio, 90 giorni esatti dal 21 novembre 2018), è stata ufficializzata solo qualche giorno fa: la norma dice infatti che il termine per l'inserimento dei dati sul portale è di 90 giorni dalla data della fine dei lavori o del collaudo. Per tutti gli interventi la cui fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 il termine dei 90 giorni decorre a partire dal 21 novembre 2018.

In quest’ultimo caso quindi la scadenza, prima posta al 19 febbraio 2019, è stata posticipata a causa del black out, di quasi 48 ore, del portale per l’invio dei dati.

Ricordiamo che il sito per inviare all’ENEA i dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia è http://ristrutturazioni2018.enea.it/.

I lavori di ristrutturazione con obbligo di comunicazione Enea

L’obbligo di comunicazione ENEA interessa i lavori ultimati a partire dal 1 gennaio 2018 per cui è richiesto il bonus ristrutturazione. L’obiettivo del provvedimento è quello di monitorare il risparmio energetico conseguente gli interventi. Nella guida è presente l’elenco completo degli interventi per cui è necessario inviare la comunicazione.

interventi soggetti obbligo comunicazione Enea

Elenco interventi soggetti all’obbligo di comunicazione ENEA (fonte: Guida AdE Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali – agg. 23 novembre 2018)

Le novità: servono anche i dati sul bonus mobili

A partire dal 2018 l'adempimento è previsto non solo per gli interventi relativi al c.d. ecobonus ma anche per quelli di efficientemente energetico conseguenti a lavori di ristrutturazione ed anche per la parte elettrodomestici detraibili in diretta conseguenza della fruizione del bonus mobili.

Rispetto alla comunicazione dei dati per l'ecobonus, non così agevole e intuitivo per il contribuente che deve segnalare dati poco gestibili senza specifiche competenze tecniche come indicazione di trasmittanze, kilowatt, consumi caldaia condominiale e risparmio energetico stimato, la parte "ristrutturazioni ed elettrodomestici" risulta invece più snella e con meno dati da indicare alcuni dei quali peraltro facoltativi.

L'invio della comunicazione all'Enea è di fatto vincolante per la l'ottenimento dell'ecobonus, lo stesso non si può dire in relazione alla parte ex 16-bis tuir del risparmio energetico, dove l'adempimento sembra essere più di rilevanza statistica e di monitoraggio.

In definitiva, andranno inviati tramite specifica comunicazione all'Enea non solo gli interventi relativi all'efficientamento energetico degli edifici (Ecobonus), ma anche quelli finalizzati al risparmio energetico realizzato in assenza di opere edilizie propriamente dette come l'installazione/sostituzione di caloriferi e condizionatori ed anche quello conseguente l'acquisto di elettrodomestici classe A+ (Bonus mobili).

L'allarme di CNA

Nel frattempo la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) ha pubblicato un comunicato in cui critica l’incertezza normativa e i malfunzionamenti del portale ENEA relativamente all’invio, da parte dei contribuenti, delle schede informative dei lavori effettuati nel corso del 2018.

Nelle istruzioni recentemente emanate dall’Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello 730 per l’anno 2019, si è fatto riferimento all’obbligo per il contribuente di trasmettere telematicamente all’ENEA la scheda informativa sui lavori effettuati e di conservare la ricevuta dell’invio ai fini della fruizione della detrazione, esibendola ad eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria. Dalle istruzioni risulta che tale obbligo sarebbe stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, che ha previsto la trasmissione per via telematica ad ENEA anche dei dati relativi agli interventi ammessi alle detrazioni del 50%. Secondo CNA, però, si tratta di un’interpretazione forzata della norma, che, si legge nel comunicato, “non lega in alcun modo la trasmissione dei dati alla fruizione della detrazione”.