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Gestione separata: l'architetto dipendente pubblico con altri redditi è tenuto ad iscriversi. I dettagli

Cassazione: è dovuta l'iscrizione alla gestione separata Inps da parte del professionista tecnico dipendente pubblico che ha redditi derivanti anche da attività libero professionale

Gestione separata: obbligatorio iscriversi per l'architetto dipendente pubblico

L'architetto dipendente pubblico con altri redditi è tenuto ad iscriversi alla gestione separata Inps: attenzione alla decisione della Corte di Cassazione (Sez. Lavoro) che, con la corposa sentenza 615/2019 dello scorso 14 gennaio, ha accolto il ricorso dell'Inps contro un architetto e dipendente dell'Istituto stesso che non si era iscritto alla gestione separata.

Contributo integrativo, Gestione separata e Inarcassa

La Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto il ricorso proposto nei confronti dell'Inps da un architetto iscritto all'albo degli ingegneri ed architetti, volto ad accertare l'illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata effettuata dall'Istituto e conseguentemente non dovuti gli importi richiesti a titolo di contributi previdenziali e sanzioni.

La Corte ha esposto che il ricorrente era dipendente della Regione Piemonte e come tale iscritto alla gestione INPDAP ora Inps; che, quale architetto era iscritto all'albo ed aveva conseguito un reddito per l'attività libero professionale esercitata e che per tale attività era tenuto a versare all'Inarcassa una percentuale sul reddito prodotto a titolo di contributo integrativo obbligatorio.

La Corte territoriale, richiamate le norme di cui all'art.2, comma 26, legge 335/1995 e all'art.12 del decreto-legge 98/2011 di interpretazione autentica, ha affermato che sussistevano entrambi gli elementi che consentivano di escludere l'obbligo di iscrizione alla gestione separata in quanto l'architetto era dipendente pubblico con conseguente iscrizione presso l'Inpdap ,ora Inps, ed inoltre svolgeva attività soggetta al versamento contributivo all'Inarcassa. In definitiva, è stata rilevata la struttura normativa della gestione separata e le argomentazioni rese dalla giurisprudenza a riguardo la configuravano come tutela previdenziale residua, relativa cioè a lavoratori che non potessero ottenere diversamente una copertura previdenziale presso enti o gestioni pubbliche o private.

L'Inps ricorreva in Cassazione, censurando la sentenza per avere affermato l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del pagamento della contribuzione in capo agli ingegneri ed architetti che svolgono attività di lavoro subordinato (in forza della quale godano di tutela previdenziale presso Inps ex Inpdap) e contestualmente attività di lavoro autonomo professionale per la quale non sussiste obbligo di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza degli ingegneri ed architetti (INARCASSA), senza considerare che l'art. 2, comma 26, legge 335/1995 deve trovare applicazione nella fattispecie, essendo presenti i presupposti richiesti:

  • esercizio di attività professionale soggetta all'iscrizione all'albo;
  • assenza di obbligo di iscrizione alla cassa professionale, per effetto del divieto posto dall'art. 7 dello Statuto in ragione del concomitante esercizio dell'attività dipendente con diversa copertura assicurativa.

La questione principale concerne quindi l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'Inps degli ingegneri e degli architetti, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, e che non possono iscriversi ad INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, già decisa dalla Corte di Cassazione con le sentenze. nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018, con le quali si è affermata la sussistenza dell'obbligo in discorso.

Obbligo di iscrizione alla gestione separata: i motivi

La Corte suprema osserva, in primis, che:

  • l'iscrizione all'INARCASSA è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o ,comunque, di altra attività esercitata;
  • costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall'iscrizione all'INARCASSA, nella forma di una maggiorazione percentuale che deve essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla Cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti di quest'ultimo.

Su queste premesse va verificata la sostenibilità, rispetto alla appena enunciata regola dell'universalizzazione delle tutele, della tesi avallata dalla sentenza impugnata secondo cui, in applicazione del disposto dell'art. 2, comma 26, Iegge 335/1995 come interpretato dall'art. 18, comma 12, decreto-legge 98/2011, si sottrae all'obbligo di iscrizione alla gestione separata il professionista che, per svariate ragioni dovute alle specifiche discipline previdenziali di categoria, non sia soggetto alla iscrizione presso la cassa professionale di riferimento benché soggetto all'obbligo di versamento del contributo integrativo.

La risposta non può essere positiva proprio in quanto la funzione assunta nel sistema dalla Gestione separata risponde ad una logica di copertura universale, soggettiva ed oggettiva, delle attività umane produttive di reddito da lavoro che è ben distante dalla logica, sostanzialmente rispondente a scelte organizzative dello Stato in materia previdenziale, sottesa all'attribuzione alle casse professionali (sia privatizzate che di nuova istituzione) della gestione dei rapporti assicurativi degli iscritti.

In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma 26, Iegge 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del decreto-legge 269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione.

Va quindi esaminato, secondo gli ermellini, il disposto dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 98/2011,  che, esplicitando l'intento di voler chiarire quali liberi professionisti siano tenuti alla iscrizione alla gestione separata, dispone che il comma 26 del citato art. 2 della Iegge 335/1995 va inteso nel senso che "i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11".

Ne deriva che l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art.2, comma 26, della legge 335/1995, come chiarita dall'art.18, comma 12, del decreto-legge 98/2011, non può che essere quella correlata a un obbligo di iscrizione a una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.

Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla Cassa professionale, e a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l'Inps.

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