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Permessi di costruire: il comune può rilasciarli anche senza piano attuativo per le invarianti strutturali

Cassazione: il piano attuativo va “necessariamente” previsto solo per la realizzazione di opere di rilevanti dimensioni

Invarianti strutturali: possibile rilasciare permessi senza piani attuativi

Il regolamento urbanistico che prevede il rilascio di permessi di costruire senza la presentazione di un piano attuativo non è illegittimo, poiché esso va obbligatoriamente previsto solo per la realizzazione di grandi opere o comunque di rilevanti dimensioni.

E' l'importante e rilevante principio contenuto nella sentenza 2583/2019 del 21 gennaio della Cassazione, dove si sottolinea anche che l'inserimento nelle invarianti strutturali di alcune aree - da parte dello strumento urbanistico del comune - non significa automaticamente divieto di costruire.

In base a queste indicazioni, la Corte suprema (Terza Sezione Penale) ha respinto il ricorso del pubblico ministero contro il dissequestro di alcuni edifici realizzati in un comune toscano: per l'accusa, i permessi di costruire seppur ottenuti erano però illegittimi perché illegittime erano le norme comunali che ne avevano consentito il rilascio.

Invarianti strutturali: la corretta interpretazione

L'oggetto del contendere, in definitiva, è per la Cassazione il profilo della natura delle cosiddette "invarianti strutturali" e quello della necessità della predisposizione di piani attuativi per la realizzazione delle opere edilizie contestate.

Ma il Tribunale ha già considerato questi elementi, visto che l'art.4 della legge regionale 5/1995 definisce le invarianti strutturali come le risorse, i beni e le regole relative all'uso, individuati nello statuto, nonché i livelli e le qualità e relative prestazioni minime per garantire lo sviluppo sostenibile del territorio.

Quindi: l'invariante strutturale "ha natura essenzialmente dinamica, essendo un obiettivo ritenuto rilevante per la sostenibilità dello sviluppo nella gestione delle risorse del territorio e non fissa alcun vincolo di immodificabilità, ma attiene alla destinazione economico-produttiva dell'area, nell'ottica della garanzia dello sviluppo sostenibile della stessa"

Nel caso di specie l'accusa sottolineava l'esistenza - nel piano strutturale del comune - di un divieto di costruire, rendendo illegittime le opere sottoposte a sequestro preventivo nell'area oggetto di invariante. Ma la Cassazione fa rilevare che il divieto era stabilito fino all'approvazione del regolamento urbanistico, in via precauzionale: l'attività edilizia successiva non poteva quindi essere de plano illegale.

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