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Pergolato: le condizioni per realizzarlo senza permesso di costruire e le differenze con la tettoia

Tar Campania: il "vero" pergolato non richiede il permesso di costruire ma è un mero arredo di uno spazio esterno

Pergolato: è attività di edilizia libera se non si trasforma in tettoia

Tra tutte le strutture realizzabili senza alcun permesso, una delle più comuni è il pergolato: bisogna però che sia un 'vero' pergolato, ovverosia un mero arredo esterno.

Per questo, si può affermare che la realizzazione di un pergolato in struttura leggera, con copertura filtrante (costituita da essenze arboree secondo il progetto originario e da una ‘incannucciata’ secondo la eseguita variante) e facilmente amovibile non è, all’evidenza, riconducibile alle categorie edilizie della nuova costruzione o della ristrutturazione ‘pesante’, esulanti dal regime abilitativo della c.d. d.i.a. (ora s.c.i.a.) semplice (distinta dalla c.d. super d.i.a., ora s.c.i.a.).

Pergolato: quando è "vero" e quindi completamente libero da permessi

Questa è la conclusione a cui è arrivato il Tar Campania nella sentenza 1761/2018 dello scorso 6 dicembre, dove si aggiunge peraltro che una tale struttura è da considerarsi, appunto, a guisa di semplice pergolato, ossia di mero arredo di uno spazio esterno, non comportante aumento di volumetria o superficie utile, e, quindi, non assoggettato al regime abilitativo del permesso di costruire (o della c.d. super d.i.a., ora s.c.i.a.).

Siamo di fronte, quindi, ad un manufatto realizzato in struttura leggera facilmente amovibile (siccome privo di fondamenta), che funge da sostegno per piante rampicanti, teli o equivalenti coperture filtranti, il cui aspetto caratteristico risiede nella mancanza di pareti e di copertura impermeabile (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 17 novembre 2010, n. 4638) e che realizza una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad un uso del tutto momentaneo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 settembre 2011, n. 5409; sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2134; 8 maggio 2018, n. 2743; TAR Puglia, Bari, sez. III, 6 febbraio 2009, n. 222; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 17 novembre 2010, n. 4638; 29 agosto 2012, n. 1481; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 5 febbraio 2015, n. 908).

Pergolato: quando si traforma in tettoia e necessita di permesso di costruire

Quando invece il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), si trasforma in tettoia e 'trasla' automaticamente alle regole urbanistiche di ques'ultima, ovverosia il permesso di costruire per la sua realizzazione.

Quindi, in definitiva, la differenza fra tettoia e pergolato è questa:

  • la tettoia è una struttura pensile, addossata al muro o interamente sorretta da pilastri, di possibile maggiore consistenza e impatto visivo rispetto al pergolato;
  • il pergolato è costituito da una serie parallela di pali collegati da un’intelaiatura leggera, idonea a sostenere piante rampicanti o a costituire struttura ombreggiante, senza chiusure laterali.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF


"TETTOIE, VERANDE, PERGOLATI E ... PERGOTENDE: LEGGI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO"

 

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