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Ischia: parte la ricostruzione degli edifici con danni lievi. Ecco la prima ordinanza

Ischia: il Commissario straordinario ha firmato l'ordinanza che stabilisce i criteri di risanamento di tutte le abitazioni e strutture che dal sisma del 21 agosto 2017, pur essendo state dichiarate inagibili, hanno tuttavia subito danni lievi e quindi riparabili in tempi rapidi

Ricostruzione edifici a Ischia: si parte

La ricostruzione nell'isola di Ischia riparte di slancio: il commissario per la ricostruzione, Carlo Schilardi, ha pubblicato infatti l’ordinanza n.2 della sua gestione, che afferisce alla riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, in attuazione dell'art. 23 del decreto-legge 109/2018 (cd. Decreto Genova).

Ricostruzione edifici per danni lievi a Ischia: le istruzioni

Il documento, quindi, spiega punto per punto i passi da compiere a chi è interessato dalla particolare casistica di un danno all’immobile che non superi il 30%. Fuori dall'ordinanza restano quindi le costruzioni che invece dal terremoto hanno subito danni più seri e di natura strutturale e per le quali l'iter di accertamentgo preventivo resta assai lontano nel tempo, fra accertamenti della Sovrintendenza, concessne dei permessi a ricostruire o delocalizzare e contribuzione statale.

"Considerato che il sisma del 21 agosto 2017 ha arrecato danni al patrimonio edilizio abitativo nonché produttivo dei comuni dell’isola interessati, rendendo necessaria l’attivazione della procedura per le verifiche di agibilità degli immobili danneggiati, con utilizzo della scheda AeDES - si legge nell'ordinanza - pervenendo alla definizione di un esito di agibilità/non agibilità differenziato dalla lettera A alla lettera F; Considerato che gli esiti della scheda AeDES prevedono una classificazione di agibilità corrispondente ai livelli di danno di diversifIcata entità ed estensione, per cui risulta opportuno operare, ai sensi dell’art. 20, comma 1 e dell’art. 18, comma 2, del D. L. n. 109/2018, una graduazione degli interventi di riparazione e recupero, definendo prioritariamente una procedura destinata a quegli interventi di riparazione che possono essere eseguiti con maggiore rapidità”.

Gli interventi dovranno attenersi al rispetto delle nuove NTC 2018 e che le stesse, all’art. 8.4.1, definiscono gli interventi di “riparazione o intervento locale” quali interventi che possono riguardare esclusivamente singole parti e/o elementi della struttura e interessare porzioni limitate della costruzione. Il Commissario si avvale della “struttura di missione” istituita dal Ministero dell’Interno per le opportune verifiche antimafia relative agli operatori economici interessati, anche ai fini dell’esecuzione degli interventi di cui alla sua ordinanza.

Inoltre, ai fini dell’adozione del provvedimento, si precisa di tener conto di quanto previsto nell’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 e successive e nell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori del Centro Italia interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti, disciplinanti analiticamente le tipologie di interventi in oggetto, stabilendone natura e limiti.

Le disposizioni, in definitiva, si applicano limitatamente agli immobili ad uso abitativo o ad attività produttiva che risultano danneggiati a seguito dell’evento sismico verificatosi il 21 agosto 2017, con danni lievi e comunque di non rilevante entità così come definiti nelle schede AeDES.