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Bonus Prima Casa valido anche in caso di separazione: tutti i dettagli

Cassazione: ok alle alle agevolazioni sulla prima casa anche quando l’immobile viene trasferito in virtù degli accordi in vista della separazione

Bonus Prima Casa anche in caso di separazione

La separazione non fa decadere il Bonus Prima Casa: lo ha ufficialmente sancito la Corte di Cassazione con l'ordinanza 31603/2018 del 6 dicembre, che ha dichiarato inammissibile un ricorso dell'Agenzia delle Entrate sul tema.

Nel caso specifico, si trattava di un trasferimento della nuda proprietà di un immobile, in virtù di accordi propedeutici alla separazione, alla quale in sede di rogito erano state applicate le imposte di registro, ipotecarie e catastali agevolate. Il Fisco aveva emesso una cartella di pagamento con il recupero a tassazione, ma i contribuenti lo avevano impugnato con successo di fronte alla CTR che, verificato il successivo divorzio, aveva annullato l'atto impositivo.

Per la Cassazione, giusto così: il ricorso non riporta infatti il "testo degli accordi divenuti definitivi in sede di estinzione del vincolo matrimoniale", i quali hanno fortemente valorizzato l'accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale, che ha fatto registrare un sostanziale superamento della distinzione tra contenuto necessario (artt. 156 c.c., ultimo comma, e 710 c.p.c.) e contenuto eventuale (art. 1372 c.c.) degli accordi di separazione, nel primo dovendosi ricomprendere il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegnazione della casa familiare in funzione del preminente interesse della prole e la previsione di assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore dell'altro, ove ne ricorrano i presupposti, nel secondo, invece, quei patti che trovano solo occasione nella separazione, trattandosi di accordi patrimoniali del tutto autonomi, che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata.

Bonus Prima Casa: cos'è

Il Bonus o agevolazione prima casa consente di pagare imposte ridotte sull'atto di acquisto di un'abitazione in presenza di determinate condizioni. In particolare:

  • chi acquista da un privato (o da un'azienda che vende in esenzione Iva) versa un'imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell'immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro;
  • se il venditore è un'impresa con vendita soggetta a Iva, l'acquirente versa l'imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al 10%. Le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano invece nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

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