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SCIA e tutela del terzo: no ai controlli generalizzati, si alle verifiche del titolo

Consiglio di Stato: i soggetti che si ritengono lesi da un’attività avviata con una SCIA possono sollecitare la PA a verificare l’esistenza dei presupposti di legittimità della segnalazione, ma non possono chiedere un controllo generalizzato che tocchi anche i profili "civilistici"

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Non è possibile contestare violazioni di norme che garantiscono diritti soggettivi, per cui chi si ritiene pregiudicato dall'attività edilizia posta in essere con la presentazione di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), può solo sollecitare verifiche da parte della PA e, in caso di inerzia, agire contro il silenzio della stessa.

L'importante chiarimento è contenuto nella sentenza 5115/2018 del Consiglio di Stato, che ha respinto un lunghissimo ricorso contro una precedente sentenza del TAR Campania che aveva ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato da un comune in ordine alla diffida con la quale si è chiesto di procedere all'immediata sospensione del titolo abilitativo per silenzio rilasciato in favore di un'azienda.

L'oggetto concreto della controversia (e, quindi, della diffida innanzi indicata) è costituito dalla realizzazione - da parte dell'azienda - di lavori di manutenzione straordinaria, relativi all'installazione di impianti tecnologici ed opere annesse, occorrenti per la propria attività; lavori consistenti, in particolare, nella apposizione di un tubo di sfiato sulla facciata dell'edificio condominiale. Questi lavori, eseguiti sulla base di SCIA, non erano stati preventivamente autorizzati da parte degli altri condomini.

In merito, è utile ricordare che la questione ha richiesto l'intervento dell’adunanza plenaria di Palazzo Spada (sentenza 15/2011) e del legislatore che, con il decreto-legge 138/2011 ha chiarito la natura della Scia e indicato i poteri dei terzi prevedendo che la Scia (come la Dia) "non costituiscano provvedimenti taciti direttamente impugnabili".

Tutela del terzo e SCIA: cosa si può fare

Il Consiglio di Stato ribadisce che i terzi possono richiedere unicamente la verifica della "legittimità" della SCIA in relazione alle norme di diritto pubblico e non già a norme civilistiche o di regolamenti tra le parti. Il presupposto iniziale è che il potere del terzo di richiedere l'attivazione dei poteri di controllo sussiste solo in relazione a violazioni di norme che comportano la lesione di un interesse legittimo.

Tutela del terzo e SCIA: cosa non si può fare

Non potranno, invece, essere richieste verifiche su (eventuali) violazioni di norme "civilistiche" o relative a regolamentazione di rapporti tra privati, perché in tal caso, si configurerebbe la richiesta di una tutela di un diritto soggettivo.

Esempio: il terzo potrà richiedere alla PA di verificare se chi ha presentato la SCIA sia titolare di un diritto (di proprietà, locazione, superficie ecc.) sull’area di intervento, in quanto la sussistenza di una relazione qualificata tra soggetto e bene oggetto dell'intervento è uno dei requisiti di legge per la presentazione della SCIA, ma non potrà richiedere di verificare se l'attività contrasti con alcune limitazioni contenute nel contratto costitutivo del diritto (ad esempio di locazione) esercitato da chi ha presentato la Scia.

In definitiva, il privato può richiedere, nei limiti del suo interesse ad agire, solo la verifica obiettiva della compatibilità di quanto si intende realizzare con la disciplina urbanistica ed edilizia applicabile al caso di specie.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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