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Cessione di un complesso immobiliare da recuperare: imposta di registro al 9%. I chiarimenti del Fisco

Agenzia delle Entrate: la cessione di un complesso immobiliare, oggetto di un piano di recupero, effettuata dal comune nei confronti di una società che realizzerà l’intervento di miglioramento, non fruisce né dell'imposta di registro fissa né dell'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale

Cessione immobile pubblico per recupero: niente agevolazioni nelle imposte

Con la risposta n. 67/2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione di un complesso immobiliare, oggetto di un piano di recupero, effettuata dal comune nei confronti di una società (aggiudicataria del bene stesso), che realizzerà l’intervento di miglioramento, non fruisce né dell’imposta di registro fissa né dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.

Ciò in quanto la riforma della disciplina degli atti costitutivi di diritti reali immobiliari ha soppresso la norma che prevedeva il trattamento tributario di favore (art.5 della legge 168/1982).

Trattamento fiscale per compravendita immobilare comunale

Il chiarimento è arrivato in seguito di un’istanza di interpello, con cui si chiedeva il corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, da applicare alla stipula di un atto di compravendita di un complesso immobiliare fra un comune e una società (aggiudicataria del bene tramite asta pubblica) incaricata del relativo piano di recupero.

Per il Fisco, inoltre, a sostegno dell’applicabilità del regime di favore non si può invocare l’art.1, comma 88, della legge 205/2017, in base al quale il trattamento agevolato previsto dall’art.20, legge 10/1977si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi”.

In definitiva:

  • la soppressione (operata dall’art.10 del d.lgs 23/2011) del regime di favore previsto dall’art.5 della legge 168/1982 comporta che i trasferimenti di beni immobili, effettuati nei confronti di soggetti che attuano l’intervento di recupero, non sono più soggetti alla disciplina fiscale agevolata;
  • l’atto di trasferimento avente a oggetto il complesso immobiliare va assoggettato all’imposta di registro nella misura proporzionale del 9% e alle imposte ipotecaria e catastale (ciascuna nella misura fissa di 50 euro).