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Il "Condono" redivivo di Ischia e Centro Italia

Per Ischia e zone colpite da sisma si potrebbero riaprire i giochi per opere abusive e non regolarizzate

Per Ischia e zone colpite da sisma si potrebbero riaprire i giochi per opere abusive e non regolarizzate 

La quadra per ricostruire immobili non ancora condonati è stata trovata in Parlamento 

Proverò a trattare il delicatissimo tema del condono edilizio "redivivo", un goffo tentativo di riesumare una procedura che ha quasi la mia stessa età.

CASA MICCIOLA.jpgAd oggi 15 novembre 2018, mentre scrivo leggo la notizia che il famigerato "Decreto Genova" abbia avuto via libera anche dal Senato per convertire in legge il D.L. 109 del 28 settembre 2018, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze".

Trattare il tema del condono edilizio è impossibile senza sporcarsi, proprio perché intacca significati di legalità e disparità di trattamento tra onesti e "furbetti".

Disclaimer: schierarsi tra i favorevoli o contrari all'ennesimo provvedimento di sanatoria straordinario è difficile. Il Condono edilizio non lo vuole nessuno ed al solito monta l'ondata dei "puristi" urbanistici.

E' anche vero che il condono fa comodo a molti, soprattutto a noi professionisti per diverse ragioni. Alzino la mano i geometri, architetti e ingegneri che in certi casi non possono sanare neppure cose modeste con l'Accertamento di conformità ex art. 36 del TUE. 

L'inquercibile principio della Doppia conformità alle discipline edilizie non perdona, e in termini semiprobabilistici il rispetto alle relative doppie epoche diventa condizione rara. E la sanatoria giurisprudenziale è (giustamente) vietata per evitare l'adattamento postumo dei Piani Regolatori a certi cittadini piuttosto che altri, aprendo una possibile stagione di "variantopoli".

Senza contare che il condono edilizio si va a scontrare con aspetti di altra natura come la sicurezza sismica e la tutela paesaggistica/beni culturali.

Anch'io mi trovo in difficoltà a prendere posizione sull'argomento del condono edilizio, e sostengo da anni coi miei articoli che una parte dei problemi potrebbero essere risolti con la revisione della procedura ordinaria dell'accertamento di conformità.

Le procedure previste dal Decreto Genova

Arrivando al sodo, da una prima lettura di questo provvedimento "Decreto Genova" si aprono, non una, ma ben due procedure per gli immobili colpiti da diversi sismi.

Il primo è indicato dall'art. 25 e riguarda la definizione delle procedure di condono pendenti relative agli edifici distrutti o danneggiati nel territorio di Ischia il 21 agosto 2017.

Provo a riassumere: esso intende condizionare il contributo per la ricostruzione di tali immobili alla conclusione della istanza di regolarizzazione presentata ai sensi dei tre condoni edilizi L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/03 e ancora pendenti all'entrata in vigore del decreto.

Colpisce molto l'espressa applicazione esclusiva delle disposizioni dei Capi IV e V della L. 47/85, scartando quindi tutte le innovazioni introdotte in seguito proprio per velocizzare ed impedire la pendenza in eternum delle istanze.

Tra l'altro c'è da interrogarsi soprattutto se le Pubbliche Amministrazioni abbiano o meno rispettato le procedure di richieste di integrazioni, e delle relative procedure di silenzio-assenzo o diniego automatico in caso di mancata integrazione dal richiedente entro certi termini. Verificate pure voi.

Benché questo Decreto intenda "azzerare" il timer di queste procedure, ritengo che si possano aprire scenari di disparità di trattamento e di incostituzionalità.

Andiamo avanti: non si capisce quel comma 1-bis del neo decretato articolo 25, riferito cioè alle istanze del Terzo condono L. 326/03, la cui definizione e rilascio è condizionato al parere favorevole sul vincolo paesaggistico, tra l'altro lasciando confermate procedure e requisiti previsti dal Terzo condono; sembra ridondante, ma sembra pure di leggere che l'esercizio del potere di tutela paesaggistica sia limitato solo al Terzo condono, lasciando intendere che le istanze presentate per gli altri due condoni siano esonerate. Ora lo vediamo.

Proprio perché l'isola di Ischia è praticamente coperta da vincoli, hanno visto bene di prevedere una apposita procedura di conferenza dei servizi per assicurare una celere conclusione dell'istanza pendente. I comuni avranno quindi sei mesi per indire le conferenze dei servizi per far rilasciare il parere favorevole per le istanze presentate col Terzo Condono.

Benissimo: proprio perché sono stati dichiarati applicabili i capi IV e V della L. 47/85, come la mettiamo con gli articoli 32 e 33 che appunto, condizionano il rilascio della concessione edilizia in sanatoria previo favorevole delle competenti autorità preposte alla tutela del vincolo? Per dirne qualcuna: enti Parco, vincolo idrogeologico, vincolo idraulico, vincolo di inedificabilità per fasce rispetto, demanio, e via dicendo.

Ritengo che in tutte le istanze di condono pendenti debbano quindi misurarsi coi vincoli e relativi pareri favorevoli.

Infine, ancora una volta è sottaciuto il regime di silenzio-assenso o silenzio-rifiuto per queste conferenze dei servizi, vedremo cosa accadrà e se il carico di lavoro sarà sostenibile per le autorità competenti locali.

Veniamo al secondo ramo di "sanatoria imperfetta" previsto dal Decreto Genova all'art. 39-ter, commi 1 e 1-bis.

A quanto sembra sugli edifici coinvolti dal sisma in Centro Italia del 24 agosto 2016, e realizzati prima di esso (ovviamente) sarà consentito l'ottenimento dei contributi di ricostruzione e riparazione, a certe condizioni, analizziamole.

Non si capisce per cui la presenza di opere realizzate in assenza di SCIA o in difformità da esse (manutenzione straordinaria, restauro "pesante" e ristrutturazione "leggera") siano condizione sufficiente per presentare richiesta di permesso di costruire o SCIA in sanatoria. Come dire che l'opera illegittima leggera sembra aprire le porte per regolarizzare anche opere illegittime pesanti?

Ciò sembra trovare conferma perché è pure indicata la deroga all'attuale regime di doppia conformità previsto dagli art 36 e 37 del TUE. Si legge infatti che la rappresentazione e il progetto di ricostruzione sarà soltanto riferito alla disciplina vigente al momento della presentazione dell'istanza. 

E anche qui resta sottintesa l'incognita trappolosa dei vincoli di varia natura, che hanno pieno potere di esprimersi su queste opere compiute e difformità, su cui ci sarà sempre da farci i conti col loro potere discrezionale.

Praticamente non si può parlare di condono, ma di Sanatoria "Giurisprudenziale" o imperfetta per queste zone.

Altra deroga riguarda la sostituzione della procedura di "autorizzazione sismica in sanatoria" con la procedura di autorizzazione sismica ordinaria; tra l'altro si legge nello stesso comma 1 la presenza di una "autorizzazione statica", procedura o definizione mai contemplata nella vigente disciplina. Intendevano forse riferirsi alla dichiarazione di idoneità statica della L. 47/85? Anche se fosse, non potrà essere così.

Infine il range massimo di sanzionamento sarà compreso tra 516 e 5.164 euro, e sarà determinato tra la differenza di valore tra lo stato realizzato e quello precedente l'abuso, valutato sui parametri del Regolamento ex D.M. 701/1994 (cioè di ambito catastale).

Conclusioni

Sicuramente si pone il problema per il legislatore di far ricostruire immobili danneggiati dai sismi che presentano situazioni di "incerta" legittimazione sotto il profilo edilizio e urbanistico. Il problema si amplifica soprattutto verso la pubblica opinione in quanto si dispongono pure i contributi pubblici per la ricostruzione.

Ecco perché si riaffaccia ancora una volta il problema del patrimonio edilizio esistente e del relativo quadro generale della legittimazione e conformità urbanistica.

Concludo: scommettiamo che questi articoli faranno da apripista ad una stagione di modifiche al Testo Unico per l'edilizia in materia di accertamento di conformità, nell'attuale versione ortodossa? 


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