Monitoraggio dei cantieri e subappalti: tutte le novità per l'edilizia del Decreto Sicurezza convertito
Decreto Sicurezza, c'è l'ok del Senato al maxiemendamento: previsti nuovi adempimenti per il monitoraggio dei cantieri e sanzioni più aspre per subappalti illeciti
Stanno per arrivare nuovi adempimenti in materia di appalti e cantieri edili: lo prevede la conversione in legge del cosiddetto Decreto Sicurezza (o Decreto Salvini, 113/2018), che ha incassato l'ok al Senato del maxiemendamento interamente sostitutivo del DDL e si preparara alla conferma definitiva alla Camera.
Di base, si prevedono nuovi adempimenti per cantieri e appalti: ampliata la platea dei destinatari della segnalazione di inizio attività dei cantieri e previste sanzioni più severe per chi fa ricorso a subappalti illeciti. Ma vediamo nel dettaglio.
Monitoraggio cantieri: bisogna avvisare anche il Prefetto
Tra i destinatari della notifica preliminare che il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a trasmettere prima dell'inizio dei lavori in alcuni cantieri temporanei o mobili, modificando il Testo Unico sulla Sicurezza, c'è anche il Prefetto. Lo prevede l'art.26 del Decreto Sicurezza convertito.
In precedenza, bastava inviare la notifica solamente all'ASL locale e alla sede dell'Ispettorato nazionale del Lavoro competente, per cui c'è un'incombenza in più.
Per chiarire bene il concetto, ricordiamo che l'obbligo di notifica si applica a:
- cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
- cantieri che ricadano nella precedente categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- cantieri in cui operi un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
Appalti e subappalti: occhio agli illeciti puniti con sanzioni più alte
L'art.25 del maxiemendamento inasprisce il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori e dei subappaltatori, che facciano ricorso, illecitamente al subappalto.
Si va a modificare la legge 1982/646 che, prima di questa modifica, puniva con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la PA, concedeva, anche di fatto, in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza autorizzazione del committente. Inoltre, era prevista l'applicazione della pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo anche nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo.
Il Decreto Sicurezza trasforma i reati in questione da contravvenzioni in delitti, puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto. Ciò significa che l'innalzamento della pena vale sia nei confronti degli appaltatori che dei subappaltatori e dell'affidatari del cottimo.
IL TESTO DEL MAXIEMENDAMENTO APPROVATO IN SENATO (E CHE PASSA ALLA CAMERA)