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Distribuzione degli ambienti interni, quale titolo edilizio? Dipende dal tipo di lavori

Tar Campania: la diversa distribuzione degli ambienti interni richiede la CILA o, se vengono interessate parti strutturali, la SCIA

Per la distribuzione degli ambienti interni servono o CILA o SCIAQuale titolo edilizio serve per la diversa distribuzione degli ambienti interni? Lo spunto per precisarlo ci viene offerto dalla recente sentenza 1042/2018 del Tar Campania, dove si ricorda che i casi sono due:

  • se è effettuata mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell'edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori (CILA) ex art.6-bis del dpr 380/2001, che disciplina gli interventi subordinati a CILA. In tali ipotesi, pertanto, l'omessa comunicazione non può giustificare l'irrogazione della sanzione demolitoria che presuppone il dato formale della realizzazione dell'opera senza il prescritto titolo abilitativo;
  • se invece lo stesso intervento interessa parti strutturali del fabbricato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a), del dpr 380/2001, la disciplina applicabile è quella della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la cui mancanza comporta, parimenti, l'irrogazione della sola sanzione pecuniaria.

Nel caso di specie, si contestava l'ingiunzione di demolizione per una struttura dehors, per il comune non conforme alla struttura autorizzata in precedenza, in quanto si presenta come un ampliamento dell'attività commerciale adiacente. Essa è stata realizzata con una struttura in acciaio e vetro temperato, bullonata al suolo e completamente chiusa su tutti i versanti e con copertura in metallo e vetro oscurato ed è disposta su una diversa area di sedime (pubblica) autorizzata, così come le distanze dalla strada pubblica sono difformi al progetto autorizzato. Per l'amministrazione comunale, "la superficie coperta è simile alla superficie coperta autorizzata, circa 40 mq., per un’altezza media di mt. 2,34. Inoltre si è riscontrata una diversa distribuzione interna all’attività commerciale, eseguita senza titolo autorizzativo".

Il ricorso è accolto poiché in merito alla "diversa distribuzione interna all’attività commerciale, eseguita senza titolo autorizzativo", pure contestata nell'ordinanza gravata, è pacifico che la stessa non possa essere sanzionata con la demolizione, giusta quanto unanimemente rilevato dalla giurisprudenza (cfr., da ultimo, la massima seguente: "La diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori, originariamente in forza dell’art. 6, comma 2, ed ora dell’art. 6 bis del d. p. r. n. 380/01, che disciplina gli interventi subordinati a c.i.l.a. In tali ipotesi, pertanto, l’omessa comunicazione non può giustificare l’irrogazione della sanzione demolitoria che presuppone il dato formale della realizzazione dell’opera senza il prescritto titolo abilitativo. Quando invece questo stesso intervento interessi parti strutturali del fabbricato, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a), del d. p. r. n. 380/2001, la disciplina applicabile è quella della segnalazione certificata di inizio attività, la cui mancanza comporta, parimenti, l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria" – T. A. R. Campania – Napoli, Sez. II, 22/08/2017, n. 4098).

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