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Ricostruzione Centro Italia: ecco le ordinanze sul Fondo per le Funzioni Tecniche e sul DURC

Ricostruzione Centro Italia: sul sito del Commissario straordinario per la ricostruzione sono state pubblicate le nuove ordinanze n. 57 e n. 58 del 4 luglio 2018 inerenti il Fondo di cui all’art. 113, comma 2, del Codice dei contratti e il Durc

Fondo Incentivi Funzioni Tecniche e DURC: nuove ordinanze per la Ricostruzione in Centro ItaliaSul portale sisma2016.gov.it sono state pubblicate due nuove ordinanze - n. 57 e n. 58 - del Commissario Straordinario per la ricostruzione del Centro Italia, Paola De Micheli, registrate il 5 luglio 2018.

Nello specifico, l'ordinanza n. 57 disciplina la costituzione e quantificazione del fondo di cui all'art. 113, comma 2, del nuovo Codice Appalti "Incentivi per funzioni tecniche" e regolamenta le modalità e i criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie.

L'ordinanza n. 58 ha per oggetto "Attuazione dell’articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2.11.2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata".

Fondo Incentivi Funzioni Tecniche

L'ordinanza n.57 disciplina la costituzione del Fondo di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017 (Correttivo Appalti), e regolamenta le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, a valere sugli stanziamenti per appalti di lavori, nonché per appalti di servizi e forniture nel solo caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finanziati con le risorse di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge 189/2016.

Il Fondo è costituito da una aliquota in misura non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara degli appalti sopraindicati ed è destinato al personale in servizio, anche non di ruolo, assegnato alla struttura centrale del Commissario Straordinario e agli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero al personale, anche non di ruolo, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del citato decreto legge n. 189 del 2016, ovvero, nel rispetto di apposite convenzioni, al personale in servizio delle Amministrazioni statali, delle Regioni e degli Enti locali o assegnato ai soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 88, che abbia effettivamente svolto le funzioni tecniche di cui al citato articolo 113 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1. L'aliquota del due per cento è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'amministrazione.

L'incentivo è ripartito, secondo le modalità e i criteri previsti dal successivo art.3 della presente ordinanza, tra il personale in servizio, anche non di ruolo, di cui all'art. 1, comma 2, della presente ordinanza, in possesso della necessaria professionalità secondo le vigenti disposizioni di legge, che abbia effettivamente svolto, anche in parte, le seguenti funzioni tecniche:

  • a) programmazione della spesa;
  • b) verifica preventiva dei progetti;
  • c) predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara;
  • d) responsabile unico del procedimento;
  • e) direzione dei lavori;
  • f) direzione dell’esecuzione dei contratti di fornitura e servizi;
  • g) collaudo tecnico amministrativo, ovvero certificazione regolare esecuzione;
  • h) collaudo statico;
  • i) verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture

DURC

Di fatto, l'ordinanza n.58 stabilisce all'art.1 che le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC on line) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa compente per territorio, attestanti che l'incidenza della manodopera impiegata dall’impresa per l'esecuzione dell’intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite. Nel caso di interventi di ricostruzione privata il rilascio del DURC congruità è richiesto esclusivamente per quelli che beneficiano di contributi superiori a 50.000 Euro.

Le modalità di rilascio e applicazione del DURC congruità, il calcolo dell'incidenza della manodopera, gli adempimenti a carico dei beneficiari, delle imprese e dei tecnici per la ricostruzione pubblica e privata, l'effettuazione del monitoraggio sono delineate, oltre che nell'Accordo di cui all'articolo 1, nell'Allegato 2 alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Modalità di applicazione del DURC congruità", i cui contenuti sono vincolanti al fine della concessione ed erogazione dei contributi.

La Cassa edile/Edilcassa rilascia il DURC congruità entro 10 giorni dalla richiesta corredata della documentazione attestante l'incidenza della manodopera impiegata. Ove si renda necessaria un'integrazione della documentazione il termine è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per un periodo non superiore a ulteriori 10 giorni. Nel caso di mancato rispetto del termine dei 10 giorni è confermata l’incidenza della manodopera dichiarata dal Direttore dei lavori.

Le disposizioni inerenti l'obbligatorietà del rilascio del DURC congruità si applicano per gli interventi di ricostruzione privata ai progetti privati depositati successivamente al termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza e per gli interventi di ricostruzione pubblica ai progetti esecutivi che siano stati acquisiti dall'ente appaltante successivamente al termine di 30 giorni all'entrata in vigore della presente ordinanza.