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Veicoli elettrici, ci siamo: in GU l'accordo per la rete infrastrutturale di ricarica. I dettagli

Veicoli elettrici: pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'accordo di programma per la realizzazione della rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia

L'accordo di programma firmato con il DPCM del 1° febbraio 2018 per la realizzazione della rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici arriva in Gazzetta Ufficiale e quindi, scatta l'operatività.

L'accordo vero e proprio, contenuto nell'Allegato A al decreto, è tra il Ministero delle Infrastrutture-Trasporti e le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e le Provincie autonome di Trento e Bolzano ed è finalizzato all' individuazione dei programmi di intervento predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome per la realizzazione di reti di ricarica diffuse sul territorio nazionale per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui al comma 5, articolo 17-septies della Legge 134/2012, sulla base delle indicazioni contenute all’art. 3 del DM 503 del 22 dicembre 2015. 

Elementi ammessi al finanziamento

  • a. redazione del programma della mobilità elettrica;
  • b. progettazione dei siti di ricarica;
  • c. acquisto e installazione degli impianti (comprensivo delle opere necessarie alla messa in opera);
  • d. campagna di comunicazione mirata all'informazione all’utenza per quanto riguarda il  servizio offerto.
PS. il valore complessivo della componente c) non sia inferiore al 70% del valore complessivo
del progetto. 

I progetti garantiscono che la quota di cofinanziamento legata dell'intero intervento sia:

  • a. uguale o minore al 35% del valore del progetto per le azioni legate allo sviluppo di impianti  che utilizzano una ricarica di tipo lenta/accelerata (gli impianti di ricarica devono garantire che almeno una presa garantisca l’erogazione di una potenza di 22 kW ovvero che l’unica presa garantisca l’erogazione di una potenza di 22 kW);
  • b. uguale o minore al 50% del valore del progetto per le azioni legate allo sviluppo di impianti che utilizzano una ricarica di tipo veloce o per la ricarica di tipo domestica. 

Copertura finanziaria

La copertura finanziaria totale è riportata nell'Allegato 1 all'accordo, che contiene una dettagliata tabella-elenco di programi di intervento (PdI) per la realizzazione delle reti di ricarica.

 
 
Per l’attuazione degli interventi di cui al presente Accordo di Programma, le Regioni/Province Autonome assicurano la copertura finanziaria anche attraverso uno o più soggetti co-finanziatori pubblici e/o privati purché la scelta di questi ultimi sia effettuata secondo i principi di trasparenza e garanzia di accesso a tutti i soggetti potenzialmente interessati.
 
Qualora la quota di co-finanziamento delle Regioni/Province Autonome, in qualunque modo determinata, si riduce, il finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si riduce in proporzione. 
 

Impegni delle parti per la realizzazione delle reti

Gli interventi previsti nel presente Accordo dovranno garantire il coordinamento di tutte le iniziative a livello provinciale e regionale in merito alla realizzazione di reti di ricarica sul proprio territorio e allo sviluppo della mobilità elettrica in generale.
 
Le Regioni/Province Autonome si impegnano a comunicare tempestivamente almeno le seguenti informazioni per ciascun punto di ricarica da installare con i fondi derivanti dal presente Accordo di Programma:
  • a. localizzazione (latitudine e longitudine);
  • b. tecnologia utilizzata (tipologia di presa/e);
  • c. sistema di accesso;
  • d. potenza massima erogabile in relazione alla disponibilità di potenza fornita all’allaccio;
  • e. disponibilità (libera, previo riconoscimento, ecc. - 24/24, orari ufficio, ecc.);
  • f. proprietario dell’infrastruttura.