Tariffe Professionali
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Tariffe professionali: Architetti e Ingegneri possono rinunciare al compenso o accordarsi al ribasso

Cassazione: anche in caso di rinuncia da parte dell'architetto o dell'ingegnere al compenso professionale, il contratto resta valido e i professionisti rischiano solo una sanzione disciplinare

Se un professionista accetta un compenso basso (accordo al ribasso) oppure rinuncia addirittura al pagamento, di fatto non rispettando le regole dell'equo compenso, il contratto non è nullo ma al massimo può scattare una sanzione da parte dell'Ordine di appartenenza con un provvedimento disciplinare.

L'importante principio è stato emanato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 14293/2018 dello scorso 4 giugno: il concetto di fondo è che i minimi tariffari non sono dettati per tutelare un interesse generale della collettività e l'ordinamento non prevede la sanzione della nullità in caso di patti derogatori.

Il caso specifico

Una società aveva denunciato un architetto per gli errori compiuti nell'esercizio della sua attività professionale relativa alla progettazione e direzione dei lavori per la costruzione di un centro commerciale previa demolizione di un fabbricato preesistente. Durante il giudizio, l'architetto aveva chiesto il pagamento dei suoi compensi e il Tribunale ordinario aveva disposto il pagamento a suo favore di 151mila euro. La società aveva obiettato che, in precedenza, si era accordata col professionista per un importo molto minore. La Corte territoriale aveva però affermato che il contratto in deroga ai minimi tariffari doveva essere ritenuto nullo.

Anche la Corte d'Appello aveva seguito questa linea, evidenziando che, ai sensi della legge 404/1977, l'inderogabilità dei limiti tariffari di categoria stabiliti per i professionisti è circoscritta ai soli incarichi professionali privati e non vale per gli incarichi conferiti da enti pubblici. Essendo stato l'incarico professionale in questione conferito da un privato, l'accordo in deroga ai minimi si doveva considerare nullo.

La decisione della Cassazione

La Corte suprema ha ribaltato tutto in terzo grado, poiché "nella disciplina delle professioni intellettuali il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale è dato ricorrere, ai sensi dell'art. 2233 c.c., soltanto in assenza di pattuizioni".

Di fatto, quindi, nella normativa concernente le professioni di ingegnere ed architetto manca una disposizione espressa diretta a sanzionare con la nullità eventuali clausole in deroga alle tariffe e, sul piano logico, le norme sull'inderogabilità dei minimi tariffari sono contemplate non a tutela di un interesse generale della collettività ma di un interesse di categoria, onde per una clausola che si discosti da tale principio non è configurabile - in difetto di un'espressa previsione normativa in tal senso - il ricorso alla sanzione della nullità, dettata per tutelare la violazione d'interessi generali.

Il principio d'inderogabilità è diretto ad evitare che il professionista possa essere indotto a prestare la propria opera a condizioni lesive della dignità della professione (sicché la sua violazione, in determinate circostanze, può assumere rilievo sul piano disciplinare), ma non si traduce in una norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, allorché questa sia stata valutata dalle parti nel quadro di una libera ponderazione dei rispettivi interessi.

 

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