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Pergolato e tettoia: occhio alle differenze! La Cassazione fa chiarezza

Definizione di "pergolato": una nuova sentenza della Cassazione penale prende in considerazione la nozione di "pergolato" per distinguerla dalla "tettoia"

La diversità strutturale tra pergolato e tettoia è rilevabile dal fatto che, mentre il pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra, la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la recente sentenza 23183/2018 dello scorso 23 maggio che ha posto l'accento sulle discriminanti tra le due opere edilizie, stabilendo fra l'altro un nuovo principio di diritto, ovverosia che "si intende per pergolato una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, realizzata con materiali leggeri, senza fondazioni, di modeste dimensioni e di facile rimozione, la cui finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli cui offrono sostegno".

Il caso di specie

La Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Capri aveva affermato la responsabilità penale di un privato per i reati di cui agli artt. 44, lett. c), 93, 95 dpr 380/01 e 181, comma 1-bis d.lgs. 42/2004, relativamente ad un intervento edilizio eseguito in assenza dei necessari titoli abilitativi, in zona sismica e soggetta a vincolo paesaggistico, meglio descritto nel capo di imputazione e concretatosi nella esecuzione di opere per il frazionamento in due appartamenti indipendenti di un fabbricato, la realizzazione di più manufatti (pensiline, deposito, ripostiglio, pollaio, pergolato, baracca) e la sistemazione della corte esterna previa pavimentazione in ceramica.

Il privato aveva proposto ricorso in Cassazione.

Le differenze tra tettoia e pergolato

La Cassazione evidenzia che il ricorrente, pur richiamando, nel secondo motivo di ricorso, entrambi gli interventi, incentra tuttavia la propria attenzione sul pergolato, lamentando l'inesattezza del riferimento operato dai giudici del gravame alla giurisprudenza di questa Corte, perché riguardante altra tipologia di opera (la chiusura di un portico) mentre, nella fattispecie in esame, l'intervento edilizio sarebbe consistito nella "sostituzione di un preesistente pergolato agricolo con altro pergolato, sempre in legno". La descrizione dell'opera contenuta nell'imputazione è, tuttavia, alquanto differente, perché descritta come "sostituzione di un pergolato di m. 4,25 X 3,65 X 3,15 di altezza, in legno di castagno grezzo con struttura in legno levigato, appoggiata su due colonne circolari e sull'estradosso del solaio di copertura dell'immobile". Tale manufatto risulta definito, sempre nell'imputazione, come "scoperto ed ultimato". La Corte di appello evidenzia, peraltro, che la copertura era stata effettuata sostituendo la precedente con travi di legno squadrate, tali da assicurare alla struttura una particolare consistenza ed una stabile destinazione, essendo poggiata su colonne in muratura. Tale descrizione, ad avviso del Collegio, porta ad escludere che possa trattarsi, nella fattispecie, di un "pergolato".

Il ricorso è infondato in quanto, ricorda la Cassazione, mentre il pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra, la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile.

Tali definizioni sono state peraltro ribadite prendendo in considerazione le nozioni di "tettoia" e "pensilina", rilevandone la sostanziale identità ricavabile dalle medesime finalità di arredo, riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici e riconoscendo la necessità del permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell'intervento (Cass. Sez. F, n. 33267 del 15 luglio 2011, De Paola, non massimata).

Anche il Consiglio di Stato si è più volte soffermato sull'argomento, affermando che tale opera si caratterizza come manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni (Cons. Stato Sez. 4, n. 5409 del 29 settembre 2011. Conf. Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 2134 del 27 aprile 2015. V. anche Cons. di Stato, Sez. 6, n. 306 del 25 gennaio 2017).

Considerando tali caratteristiche, ha pure escluso che possa rientrare nella nozione di "pergolato" una struttura realizzata mediante pilastri e travi in legno di significative dimensioni, tali da renderla solida e robusta facendone presumere una permanenza prolungata nel tempo (Cons. Stato Sez. 4, n. 4793 del 2 ottobre 2008), diversamente da quanto ritenuto riguardo ad un manufatto precario, facilmente rimovibile, costituito da una intelaiatura in legno non infissa al pavimento né alla parete dell'immobile (cui è solo addossata), non chiusa in alcun lato, compreso quello di copertura (Cons. Stato Sez. 5, n. 6193 del 7 novembre 2005).

Alle stesse conclusioni peraltro "sono pervenute altre decisioni, che hanno individuato il pergolato come manufatto in struttura leggera di legno che funge da sostegno per piante rampicanti o per teli, senza comportare un aumento di volumetria e senza determinare trasformazione edilizia ed urbanistica (TAR Umbria Sez. 1, n. 499 del 28 ottobre 2010, con richiami a precedenti), tale da realizzare un'ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad un uso del tutto momentaneo (TAR Lazio (LT), Sez. 1, n. 568 del 18 giugno 2013; TAR Campania (NA) Sez. 4, n.1746 del 25 marzo 2011), ribadendo poi (TAR Campania (NA), Sez. 7, n. 3972, del 29 luglio 2013) che, qualora il pergolato sia costituito da una struttura leggera facilmente amovibile perché priva di fondamenta e destinato al riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, non è richiesto il permesso di costruire, mentre tale titolo è necessario nel caso in cui l'opera sia costituita da pilastri ancorati al suolo e da travi in legno di importanti dimensioni in modo da renderla solida e robusta e non facilmente amovibile (si richiama al riguardo, ex pl., TAR. Trento Trentino Alto Adige sez. 1, n. 342 del 21 novembre 2012)".

È stata inoltre posta in evidenza anche la differenza tra "pergolato" e "tettoia", in termini analoghi a quelli indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, facendo ricorso al linguaggio comune ed evidenziando che la tettoia si caratterizza come struttura pensile, addossata al muro o interamente sorretta da pilastri, di possibile maggiore consistenza e impatto visivo rispetto al pergolato, il quale è normalmente costituito da una serie parallela di pali collegati da un'intelaiatura leggera, idonea a sostenere piante rampicanti o a costituire struttura ombreggiante, senza chiusure laterali (Cons. Stato Sez. 6, n. 825, del 18 febbraio 2015).

In definitiva, ribadito il principio di diritto affermato e sopra sottolineato, la struttura in questione non può in alcun modo essere qualificata come pergolato.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF


"TETTOIE, VERANDE, PERGOLATI E ... PERGOTENDE: LEGGI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO"

 

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