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Progettazione in zona sismica: perito edile e geometra non sono competenti

Tar Campania: un perito edile (e, allo stesso modo, un geometra) non è competente a progettare una sopraelevazione di un edificio in zona sismica

Assume particolare rilevanza la sentenza 742 del 14 maggio del Tar Campania, che ha confermato l'impossibilità, da parte dei periti edili e geometri, di progettare in zona sismica.

I giudici amministrativi, in una controversia tra un perito edile e un comune, per l'annullamento del permesso di costruire relativo a una sopraelevazione di un edificio in zona sismica anche per la mancata qualificazione del professionista incaricato. Nello specifico, il comune rileva che il progetto - assentito in base alla legge n. 219/1981, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti» - è sottoscritto da un perito edile, non abilitato a tal fine.

Ecco le motivazioni del Tar a conforto della tesi:

  • l'art. 16, R.D. n. 275/1929 (Regolamento per la professione di perito industriale), stabilisce che "spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettricista, edile, tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti";
  • "possono inoltre essere adempiute: … b) dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative, nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione …";
  • l'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue: "… m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili"), rispetto ai quali il Consiglio di Stato ha affermato che "il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri - consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione “non modesta” essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. n. 64 cit., la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri"

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