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Collaudo: per il CNI la non iscrizione all'albo è una scelta sbagliata

Ingegneri: sbagliata la decisione dell’Assemblea del C.S.L.P. di non inserire il requisito dell’iscrizione all’Albo professionale per i pubblici dipendenti che, a norma dell’art.102 del Codice Appalti, chiedono di essere iscritti all’Albo dei Collaudatori

Ingegneri: sbagliata la decisione dell'Assemblea del CSLLPP di non inserire il requisito dell'iscrizione all'Albo professionale per i pubblici dipendenti che, a norma dell'art.102 del Codice Appalti, chiedono di essere iscritti all'Albo dei Collaudatori

Con un comunicato del 19 aprile, il CNI ha ricordato che i liberi professionisti che svolgono le attività di progettazione di direzione dei lavori e di collaudo, statico, come esplicitamente richiesto dall'art. 67 comma 2 del dpr 380/2001, e tecnico-amministrativo, sono tenuti all'iscrizione all'albo professionale ed agli obblighi connessi: formazione permanente, assicurazione, rispetto di regole deontologiche.

Pertanto la scelta del CSLLPP di non inserire il requisito dell'iscrizione all'albo per i pubblici dipendenti che chiedono di essere iscritti nell'Albo dei Collaudatori, per il CNI, è una "scelta profondamente sbagliata" poiché "contraddice i più elementari principi di parità di requisiti tra controllore e controllato e sottrae al rispetto di regole deontologiche l’importantissima funzione del collaudatore caratterizzata, oltre che da competenza, anche da terzietà".

Il CNI ricorda anche che la legge 1086/1971 ed il dpr 380/2001 prevedono che il collaudatore statico debba essere iscritto all'Ordine di competenza da almeno dieci anni. Poiché le norme vigenti inducono le stazioni appaltanti ad utilizzare un unico professionista per svolgere anche la prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, il quale risulta essere spesso più complesso del collaudo statico, è logico ritenere che il requisito dell’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo debba valere per lo svolgimento di entrambe le prestazioni.

 

"Contrasteremo – conclude il CNI - in ogni sede appropriata la posizione dell'Assemblea del CSLLPP cercando di ristabilire i principi della parità di condizioni tra soggetti pubblici e privati chiamati a svolgere la stessa prestazione professionale senza offrire alla committenza, e quindi alla società, le medesime garanzie".